LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35313-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2329/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
Che:
Con sentenza in data 15 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da P.P., in qualità di liquidatore della Procom AGR s.r.l. in liquidazione, società cancellata dal registro delle imprese il 14 gennaio 2008, contro il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate al rimborso del credito IVA, relativo all’anno 2007, esposto nel Mod. Unico 2008.
Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle entrate, con atto del 15 novembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate – in via principale e assorbente – denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., nonché dell’art. 2495 c.c. e D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 2. Sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio, proposto dalla contribuente con ricorso depositato il 24 febbraio 2015 per conto di società estinta e cancellata dal registro delle imprese sin dal 14 gennaio 2008, era inammissibile per assoluta carenza di legittimazione attiva della contribuente ad agire per conto della società estinta.
La censura è fondata.
Risulta dal ricorso per cassazione e dagli atti trascritti in esso trascritti in ossequio al principio di autosufficienza che la Procom AGR s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 14 gennaio 2008 e che il ricorso di primo grado è stato proposto, con atto depositato il 24 febbraio 2015, da P.P., in qualità di liquidatore della Procom AGR s.r.l. in liquidazione.
Ciò posto, va rilevato che secondo l’orientamento di questa Corte nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell’azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito (Cass. n. 23365 del 2019; conf. Cass. n. 5736 del 2016); la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest’ultimo caso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (Cass. n. 21188 del 2014).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, formulato in via subordinata.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., poiché la causa non poteva essere proposta.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata poiché la causa non poteva essere proposta.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021