LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37142-2019 proposto da:
I.G., già socio unico della GIOCOMANIA di I.G. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 1/A, presso lo studio dell’avvocato DIDDORO ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato POLISI VINCENZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4521/26/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
Che:
Con sentenza in data 28 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da I.G., nella dichiarata qualità di “già socio unico accomandatario della Giocomania di I.G. s.a.s. “, società cancellata dal registro delle imprese il 26 maggio 2014, avvero la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto, nella spiegata qualità, contro l’avviso di accertamento, notificato il 23 febbraio 2016, relativo ad IRAP ed IVA, per l’anno 2010. Rilevava la CTR che, a seguito della estinzione della società, era venuta meno la sua capacità processuale con conseguente difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex socio accomandatario ed ex legale rappresentante.
Avverso la suddetta pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 100,83 e 110 c.p.c., nonché artt. 2495,1362 e 1367 c.c., per avere la CTR erroneamente confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per carenza di legittimazione processuale del contribuente, pur risultando dallo stesso e dalla procura alle liti che l’atto era stato proposto da I.G., quale ex socio della Giocomonia s.a.s., e non già nella qualità di legale rappresentante della società già estinta.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, formulata dalla difesa erariale e ribadita in memoria.
Ed invero il ricorrente ha correttamente censurato il significato attribuito dal giudice di merito, al fine di negare la legittimazione processuale del ricorrente, all’espressione (“già socio unico accomandatario della Giocomania di I.G. s.a.s.”) contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, indicando – compatibilmente con la natura processuale dell’atto di riferimento – i criteri di ermeneutica contrattuale violati (artt. 1362 e 1367 c.c.) a fronte della totale assenza di argomentazioni in sentenza a sostegno del l’interpretazione accolta dalla CTR (in tema, Cass. n. 16057 del 2016).
La censura è fondata.
La CTR, invero, in modo del tutto apodittico senza svolgere alcuna considerazione al riguardo, ha affermato che il ricorso proposto da I.G., “già socio unico accomandatario della Giocomania di I.G. s.a.s.”, era stato dallo stesso proposto non già nella qualità di ex socio, bensì nella qualità di legale rappresentante della società estinta, con conseguente difetto di legittimazione processuale del ricorrente. Il giudice di merito ha altresì omesso di valutare il contenuto della procura rilasciata a margine del ricorso, nella quale non è fatto alcun riferimento alla società.
Il secondo motivo di ricorso – con il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la violazione del litisconsorzio necessario per non essere stati evocati in giudizio gli altri ex soci Giocomania s.a.s. – resta assorbito trattandosi di questione sulla quale non si è pronunciata la CTR e che va riproposta al giudice del rinvio.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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