Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28150 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6032-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C. & T. CONSULENZE E TECNOLOGIE DI SICUREZZA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 435/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

Con ricorso presentato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania la C. & T. Consulenze e Tecnologie di Sicurezza s.r.l., premesso di aver presentato istanza di definizione agevolata di ritardati od omessi versamenti di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, avvalendosi della facoltà di rateizzare i versamenti dovuti; di avere provveduto al tempestivo versamento della sola prima rata omettendo invece l’integrale versamento delle rate successive; che l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto decaduta la società contribuente dal beneficio condonale per effetto del mancato pagamento di tutte le rate ed aveva quindi notificato alla stessa atto di “diniego di definizione di ritardati od omessi versamenti”; impugnava tale provvedimento, chiedendone l’annullamento, sostenendo che il condono doveva ritenersi perfezionato con il pagamento della prima rata, senza che alcuna decadenza potesse discendere dall’omesso integrale versamento delle successive rate.

La decisione di accoglimento del ricorso veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione ò distaccata di Catania, con sentenza depositata il 24 gennaio 2019, sul rilievo che l’istanza di definizione delle liti presentata dalla contribuente conservava la propria validità ed efficacia e che il versamento di somme inferiori a quelle dovute per errore scusabile non comportava la decadenza dal beneficio.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 9-bis. Censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis possa validamente perfezionarsi anche in mancanza dell’integrale tempestivo versamento di tutti gli importi al riguardo dovuti.

La censura è fondata.

Questa Corte, con decisione n. 2936 del 2018, cui il Collegio intendere dare continuità, ha affermato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il condono tributario previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis ha struttura e funzione (c.d. clemenziale) diversa dalle altre forme di sanatoria previste dalla medesima legge, artt. 8, 9, 15 e 16; ne discende che, in ipotesi di pagamento rateale, ai fini del perfezionamento del condono – che produce la definizione della lite pendente – non è sufficiente il pagamento della prima o di alcune rate, ma è necessario l’integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta. Deve inoltre escludersi che possa assumere rilievo scriminante l’errore scusabile; ciò in quanto nell’ordinamento tributario l’errore scusabile, da intendersi quale incertezza normativa oggettiva, costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori, restando, invece, sempre dovuto il tributo, né può essere invocato per giustificare l’errore sulla scadenza di un termine decadenziale per potersi avvalere di un istituto clemenziale (nella specie il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis) (Cass. n. 5105 del 2017).

La CTR non si è attenuta a tali principi ritenendo che il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis si fosse comunque perfezionato essendo dovuto ad errore scusabile il mancato integrale pagamento delle rate successive alla prima.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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