Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28151 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8022-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6139/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 16 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.F. contro l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ritenendo che il contribuente fosse decaduto dal beneficio di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7 per avere calcolato l’imposta sostitutiva sull’imponibile pari alla differenza tra i valori di perizia e di acquisto anziché sull’intero valore stimato, aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b), e art. 68 TUIR, comma 1, la plusvalenza realizzata nell’anno 2012 dal contribuente a seguito della vendita di un immobile. Riteneva la CTR che il contribuente avesse operato in conformità della previsione di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, affermando, in particolare, che “entro il termine di legge, il contribuente ha versato quasi l’intero importo dell’imposta sostitutiva”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 17 febbraio 2020, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo dedotto l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.Rileva che il contribuente aveva versato l’imposta sostitutiva assumendo come base imponibile il valore determinato nella stima decurtato del valore di acquisto originario del terreno e versando di conseguenza un importo inferiore a quello dovuto. L’Ufficio pertanto, dopo avere verificato la carenza del versamento della prima rata in ragione del calcolo dell’imposta effettuato su una base imponibile diversa da quella prescritta dalla legge, aveva legittimamente ritenuto non perfezionata la fattispecie prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 7, procedendo alla determinazione della plusvalenza secondo le disposizioni di cui all’art. 67 TUIR, comma 1, lett. b), e art. 68 TUIR, comma 1.

Il ricorso è fondato.

La L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, prevede che “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui al T.U. imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b), e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6”.

Con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2004 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – ha chiarito che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo ovvero con il versamento della prima rata.

Questa Corte ha osservato (Cass. n. 4659 del 2020) che, pur se il tenore letterale della norma non consente di affermare che l’integrale pagamento costituisca condizione essenziale per il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione, è innegabile che il dettato normativo non consente di revocare in dubbio che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Di conseguenza, il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata), oltre il termine previsto ovvero in misura inferiore a quella dovuta, non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata, essendo evidente la volontà del legislatore di indurre il contribuente ad esercitare tempestivamente l’opzione allo scopo di fruire dell’agevolazione fiscale e facendo semplicemente conseguire un’ordinaria procedura di recupero per i casi di ritardo nei pagamenti.

Con riguardo alla fattispecie in esame, risulta dalla sentenza impugnata che la “questione trattata è riconducibile, nella sostanza, ad un minor versamento dell’imposta sostituiva” e che “nella specie, entro il termine di legge, il contribuente ha versato quasi l’intero importo dell’imposta sostitutiva”. E’ incontroverso, dunque, che il contribuente non abbia provveduto all’integrale versamento della prima rata nonché delle ulteriori somme previste dalla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1. Nonostante ciò, la CTR, ponendosi in contrasto con i principi innanzi richiamati, ha annullato la pretesa tributaria.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. La CTR della Campania, in diversa composizione, nel giudizio di rinvio, oltre a regolare le spese di questo grado, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “Nel caso di opzione per la rideterminazione, ai fini fiscali, del valore di acquisto dei terreni, a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, l’obbligazione tributaria derivante all’imposta sostituiva si perfeziona con il versamento, nei termini previsti dalla legge, dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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