Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28153 del 14/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13122-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappres.

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

– contro –

FALLIMENTO del ***** s.r.l., in persona del curatore p.t.;

– intimato –

avverso il decreto RG 4399/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

Che:

L’Agente della riscossione propose domanda d’ammissione al passivo del fallimento della ***** s.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli del 16.6.16, per le somme di Euro 80.193,30 di cui Euro 67.602,24 in privilegio e Euro 12.590,88 in chirografo. Con provvedimento del 13.3.17 il giudice delegato, recependo le osservazioni del curatore, ammise al passivo le minori somme di Euro 2338,66 in privilegio e Euro 589,27 in chirografo, escludendo le altre somme per difetto di prova.

L’Agente della riscossione propose opposizione allo stato passivo avverso il suddetto decreto del giudice delegato deducendo che la prova dei crediti tributari fatti valere era costituita dagli estratti di ruolo prodotti, unitamente alle relate di notifica delle cartelle di pagamento.

Con ordinanza del 19.3.19, il Tribunale di Napoli Nord dichiarò inammissibile il ricorso ex art. 98 L. Fall., osservando che parte opponente non aveva specificato in maniera chiara e determinata l’oggetto dell’opposizione, non indicando le cartelle i cui crediti non erano stati insinuati al passivo, rilevando altresì che, in tal caso, l’eventuale accoglimento parziale del ricorso avrebbe potuto implicare l’esclusione dal passivo di crediti già ammessi al passivo.

Avverso tale decreto l’Agente della riscossione ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il fallimento.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 99 L. Fall., degli artt. 36 e 112, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, dell’art. 111 Cost., comma 7, nonché deduce nullità del decreto impugnato per motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi d’opposizione allo stato passivo in quanto: nel ricorso ai sensi della L. Fall., ex art. 98, era stata integralmente reiterata la domanda d’insinuazione al passivo poiché il decreto del giudice delegato non aveva esplicitato le ragioni dell’ammissione parziale del credito fatto valere recependo il parere del curatore, senza tener conto degli estratti di ruolo e delle cartelle notificate; nel ricorso in esame erano state indicate le somme ammesse al passivo e quelle escluse.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87, 88, dell’art. 2718 c.c., avendo il Tribunale, nel provvedimento d’ammissione parziale al passivo, disatteso le risultanze degli estratti del ruolo.

Il terzo motivo, in subordine, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, quale l’insussistenza di una prova contraria idonea a disattendere il contenuto degli estratti di ruolo.

Il ricorso va accolto.

I primi due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati in quanto dagli atti si evince che nel ricorso per opposizione allo stato passivo, e nelle note depositate, l’Agenzia ricorrente aveva indicato le varie cartelle di pagamento oggetto della domanda d’insinuazione al passivo, con i numeri distintivi, le date e modalità delle notificazioni, producendo gli estratti dei relativi ruoli. Al riguarda, giova rilevare che, sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, l’ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto-ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale (Cass., n. 2732/19; n. 24589/19).

Pertanto, il provvedimento impugnato, fondato sulla non specifica descrizione delle cartelle, è da ritenere erroneo sia perché, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, l’opponente aveva indicato analiticamente le cartelle di pagamento afferenti ai crediti tributari azionati, sia in quanto ai fini dell’ammissione al passivo richiesta, sarebbero stati sufficienti gli estratti-ruolo.

Il terzo motivo è da ritenere assorbito dall’accoglimento dei primi due.

Per quanto esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472