Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28162 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25408/2017 proposto da:

P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO ALLEVATO;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA NOTTURNA E DIURNA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO IIRITANO, MARCO SANTOEMMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1390/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/08/2017 R.G.N. 79/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, parzialmente accogliendo le domande di P.A., guardia particolare giurata alle dipendenze dell’Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna S.r.l., ha annullato la sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione allo stesso irrogata il 27/8/2010; ha condannato la società datrice di lavoro a pagare al ricorrente la somma di Euro 6.238,00 a titolo di rimborso, ex art. 100 c.c.n.l., delle spese sostenute per recarsi in località di servizio distanti oltre 10 km dalla sede normale di lavoro; ha invece respinto la domanda di pagamento dello straordinario per il tempo impiegato a raggiungere le predette località;

– che con sent. n. 1390/2017, depositata il 19/8/2017, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame principale della società, ha respinto la domanda di rimborso delle spese di viaggio, osservando come il luogo normale di lavoro del ricorrente, quale risultante dalla lettera di assunzione, fosse ***** (e non *****, luogo della sede legale dell’Istituto) e come egli non avesse assolto l’onere della prova circa i fatti costitutivi della propria pretesa, secondo la fattispecie delineata nell’art. 100 c.c.n.l.; ha poi respinto l’appello incidentale del lavoratore, rilevando, quanto allo straordinario, che l’art. 99 dello stesso c.c.n.l. ne escludeva la spettanza nel caso concreto e, quanto alla domanda, sulla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciare, di restituzione della somma trattenuta a seguito dell’applicazione della sanzione, che essa era da ritenersi infondata, non essendovi prova che la trattenuta stipendiale fosse stata effettivamente eseguita;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandosi a tre motivi, cui ha resistito il datore di lavoro con controricorso;

rilevato:

che con il primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 416 c.p.c. e art. 100 c.c.n.l. per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte respinto la domanda di rimborso spese senza considerare che il ricorrente aveva dimostrato che tutti i luoghi di lavoro, cui era stato comandato, distavano oltre 10 km dalla sede di lavoro effettiva di *****; che lo spostamento di almeno 10 km dalla sede di lavoro era stato provato mediante la produzione dei conteggi allegati al ricorso e che l’Istituto non aveva mai contestato, così come non era stata oggetto di contestazione la mancata autorizzazione all’utilizzo dei mezzi; che sarebbe spettato alla società, che lo aveva dedotto (per la prima volta) in appello, e non al lavoratore, dimostrare che il ricorrente aveva fruito di un avvicinamento; che l’istanza di esibizione dei fogli di servizio e dei documenti attestanti la presa in carico dell’autovettura di servizio non era affatto generica e che, trascurando di accoglierla, era stato impedito al ricorrente di dimostrare che la sua sede di lavoro era *****;

– che con il secondo motivo vengono dedotti violazione dell’art. 111 Cost. e art. 420 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di pronunciare sulla richiesta di stralcio di una memoria della controparte depositata senza autorizzazione (e peraltro richiamata nella motivazione della sentenza) e comunque per avere consentito l’introduzione nel giudizio di una memoria irrituale;

– che con il terzo sono dedotti violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello, nel confermare il rigetto della domanda di pagamento dello straordinario, omesso di considerare che nulla aveva eccepito il datore di lavoro relativamente ai conteggi allegati al ricorso introduttivo e che, pertanto, i fatti costitutivi della domanda erano incontroversi; che lo spostamento per raggiungere i luoghi di lavoro era funzionale alla prestazione, poiché il ricorrente si doveva recare prima presso la sede di ***** per prendere possesso del veicolo aziendale, come era dimostrato dai documenti di cui era stata richiesta l’esibizione, con la conseguenza che il tempo occorrente era da ritenersi attività lavorativa vera e propria; che anche il fatto che la trattenuta stipendiale fosse stata effettivamente eseguita non era stato contestato dalla società, come risultava dalla sua memoria di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;

osservato:

che il primo motivo risulta inammissibile, poiché il ricorrente non censura specificamente quella parte di motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte ha accertato come normale località di lavoro “***** e tutto il territorio circoscrizionale” (p. 5, ultimo capoverso), invece di *****, né l’interpretazione data all’art. 100 del c.c.n.l. e la ricostruzione dell’onere complessivo di prova, che sulla base delle previsioni collettive sarebbe spettato al lavoratore assolvere al fine di ottenere l’accoglimento della domanda;

– che, d’altra parte, l’ordine di esibizione di un documento costituisce, per il giudice di merito, un potere discrezionale il cui mancato esercizio è censurabile in sede di ricorso per cassazione solo alla condizione che quel giudice abbia omesso del tutto di motivare sull’istanza avanzata dalla parte e che il mezzo di prova richiesto e non ammesso risulti funzionale alla dimostrazione di punti decisivi della controversia (Cass. n. 19521/2004, fra altre conformi);

– che, nella specie, la Corte si è pronunciata sull’istanza, valutandola inammissibile in quanto “generica e meramente esplorativa” (p. 6, primo capoverso), mentre non risulta dimostrato dal ricorrente che tale mezzo di prova avesse rilevanza decisiva, non essendo stata trascritta la richiesta né precisamente indicata, ai fini in esame, la natura e la effettiva portata della documentazione che ne costituiva l’oggetto e conseguentemente l’attitudine della stessa a determinare un diverso quadro fattuale;

– che parimenti non risultano trascritti, né quanto meno riportati nei brani o passaggi essenziali, nell’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli atti difensivi della datrice di lavoro, dai quali desumere la mancata contestazione (e in quali esatti termini) dei conteggi allegati al ricorso introduttivo e le altre circostanze che il ricorrente assume incontroverse nel giudizio;

– che anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, posto che la Corte di appello ha bensì esaminato la memoria della società ma – secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata (p. 6, paragrafo 2.1.) – solo in relazione alla eccezione di inammissibilità dell’impugnazione incidentale che vi era stata sollevata (e che ha poi disatteso); né il ricorrente ha dimostrato di aver subito un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa, in difetto del quale il vizio di attività del giudice non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. n. 18635/2011, fra le molte conformi), potendo comunque formulare richiesta di autorizzazione al deposito di una propria memoria o replicare oralmente all’udienza di discussione;

– che il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni già esposte a proposito del primo;

– che, in particolare, quanto al rigetto della domanda di straordinario, il presupposto da cui muove il ricorrente è (ancora) che egli dovesse recarsi alla sede di ***** prima di raggiungere le località di servizio, ma anche nel motivo in esame non è in alcun modo censurato il diverso accertamento compiuto dalla Corte di appello e cioè che ***** (e non *****) fosse il luogo normale di lavoro; né viene egualmente chiarito se, e per quali ragioni, i documenti oggetto di istanza di ordine di esibizione potessero rivestire importanza decisiva e condurre ad una diversa conclusione;

– che, quanto alla domanda di restituzione della trattenuta, che la Corte ha ritenuto non provata, il ricorrente deduce che la stessa era stata effettivamente applicata dall’Istituto, in esecuzione della sanzione conservativa, e che la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che non vi era stata contestazione sul punto da parte del datore di lavoro nella memoria di costituzione e difesa nel giudizio di primo grado: peraltro, nell’inosservanza del già richiamato requisito di specificità (art. 366 c.p.c.), senza trascrivere o riportare i passaggi dell’atto difensivo che darebbero conto della mancata contestazione;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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