LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30262/2020 proposto da:
R.F., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
PROCURA REPUBBLICA DI CATANZARO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 161/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza dell’11.3.2019 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da R.F. avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione, internazionale ed umanitaria.
Con la sentenza impugnata, n. 161/2020, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto da R.F. avverso la predetta decisione di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione R.F., affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la storia personale non credibile, senza procedere all’audizione personale del richiedente.
La censura è inammissibile.
Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan, SUO Paese di provenienza, perché ingiustamente incolpato dell’avvelenamento di alcuni cavalli del suo datore di lavoro; il fatto sarebbe stato, in realtà, commesso da altri dipendenti di quest’ultimo, gelosi della considerazione particolare della quale godeva il ricorrente, e desiderosi quindi di metterlo in cattiva luce con il principale; quest’ultimo, ritenendolo colpevole, lo avrebbe in diverse occasioni picchiato, nonostante i tentativi del richiedente di protestare la sua innocenza, tanto che alla fine il R. si sarebbe risolto alla fuga. La Corte di Appello ha ritenuto non necessaria una nuova audizione del richiedente, poiché lo stesso era stato già ascoltato dinanzi la Commissione territoriale. Ha poi ritenuto la storia non credibile e comunque non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, posto che il R. aveva riferito un episodio penalmente rilevante, ma di per sé estraneo al perimetro di tutela delineato dal sistema della protezione internazionale.
Tale motivazione, che esprime un duplice giudizio di non credibilità e non idoneità della storia riferita dal richiedente, non viene adeguatamente attinta dalla censura in esame, con la quale il R. censura la sola valutazione di non credibilità, senza dedicare neppure un cenno al concorrente profilo della ravvisata inidoneità del racconto. Sul punto, va ribadito il principio per cui quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).
Per quanto attiene, invece, alla censura relativa alla mancata audizione del richiedente, va precisato, da un lato, che la sentenza impugnata ha ritenuto superfluo tale incombente, e, dall’altro lato, che non si rinviene alcuna disposizione che vincoli il giudice di secondo grado a reiterare l’audizione del richiedente la protezione, prevista piuttosto dinanzi la Commissione territoriale e, ricorrendone i presupposti, dinanzi il giudice di prima istanza.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte distrettuale avrebbe ingiustamente denegato anche il riconoscimento della protezione sussidiaria, sulla base di un apprezzamento della situazione esistente in Pakistan fondato su C.O.I. datate e non più attendibili.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha invero escluso la sussistenza, in Pakistan, di un contesto di violenza generalizzata, o di pericolo diffuso, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base di fonti richiamate nel corpo della decisione (cfr. pagg. 4 e ss.). Il ricorrente non indica fonti più aggiornate di quelle utilizzate dal giudice di merito, ma si limita ad una generica confutazione dell’apprezzamento di fatto condotto da quest’ultimo. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della tutela umanitaria, senza considerare il profilo di integrazione socio-lavorativa dedotto dal richiedente, il quale aveva documentato, tra l’altro, di essere impiegato a tempo indeterminato presso una ditta privata, nonché la sua situazione sanitaria, in particolare con riferimento alla patologia che lo affligge (diabete), in relazione alla quale il richiedente ha documentato l’esistenza di terapie in corso.
La censura è fondata.
Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza ormai consolidata (cfr., in motivazione, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; nonché, conforme, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471), che occorre innanzitutto verificare se la condizione del Paese di origine sia tale da esporre la persona del richiedente la protezione al rischio di subire una compromissione dei suoi diritti della persona, il cui “catalogo aperto” riceve riconoscimento e protezione in base all’art. 2 Cost. e all’art. 8 della Convenzione E.D.U. Occorre, in particolare, valutare se l’esistenza e l’entità della lesione dei diritti fondamentali dell’individuo, dipendente dal contesto di vita nel Paese di provenienza del richiedente, sia tale da integrare un’effettiva deprivazione dei diritti umani che possa giustificare la decisione di emigrare alla ricerca di migliori condizioni di vita. In quest’ambito, la condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. L’allegazione di una situazione di partenza di vulnerabilità, può, pertanto, non essere derivante soltanto da una situazione d’instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l’incolumità personale, anche non rientranti nei parametri del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, o a condizioni di compromissione dell’esercizio dei diritti fondamentali riconducibili alle discriminazioni poste a base del diritto al rifugio politico, non aventi tuttavia la peculiarità della persecuzione personale potenziale od effettiva. La vulnerabilità può essere la conseguenza di un’esposizione seria alla lesione del diritto alla salute, oppure può dipendere da una situazione politico-economica molto grave con effetti d’impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, ovvero discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all’interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili). Queste ultime tipologie di vulnerabilità richiedono un rigoroso accertamento delle condizioni di partenza di privazione dei diritti umani nel paese d’origine, perché la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità di individuo. Accertamento che, sia per l’ampiezza dello spettro che per il peculiare angolo prospettico dal quale è compiuto, non coincide con quello, più limitato (come ambito) e più specifico (come prospettiva) previsto ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, se non altro in vista della natura “chiusa”, e non invece “aperta”, delle ipotesi previste per la prima (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8) e la seconda forma (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14) di protezione internazionale.
La Corte distrettuale non ha in alcun modo considerato il fatto che il ricorrente aveva documentato una stabile integrazione socio-lavorativa, non considerando che – sempre in base alla richiamata giurisprudenza di questa Corte – la vulnerabilità va apprezzata prendendo le mosse dalla considerazione della situazione interna del Paese di origine del richiedente la protezione umanitaria, e tenendo conto che “Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013). E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, in motivazione, pagg. 9 e 10; ma cfr. anche Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).
La valutazione che il giudice di merito è chiamato a condurre, pur prendendo le mosse da un dato oggettivo (la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente) si sviluppa poi necessariamente ed interamente sul piano soggettivo, dovendosi apprezzare sia il livello di integrazione in concreto raggiunto dal singolo richiedente in Italia, sia il rischio che, individualmente, costui potrebbe correre in caso di rientro in patria. Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto, da un lato, considerare gli indiscutibili elementi di integrazione socio-lavorativa forniti dal ricorrente, e, dall’altro lato, valutare, in ottica comparativa, se il suo rimpatrio poteva esporlo al rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali. Il duplice apprezzamento costituisce un unicum, nel senso che entrambi i corni nei quali esso si articola rappresentano un momento necessario dell’unitario procedimento valutativo devoluto al giudice di merito, che quest’ultimo è chiamato a condurre “considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7599 del 30/03/2020, Rv. 657425 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020, Rv. 658136).
In argomento, in continuità con il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791) va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062), in consonanza con la già citata pronuncia n. 4455 del 2018 di questa Corte, hanno chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria:
1) che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;
2) che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicché l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8571 del 06/05/2020, Rv. 657814);
3) che le relative basi normative non sono affatto fragili, ma, al contrario, a “compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della C.E.D.U., promuove infatti l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;
4) che va pertanto condiviso l’orientamento (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 C.E.D.U., tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale;
5) che, con riferimento all’ipotesi che precede, non può essere scrutinata la domanda tesa ad ottenere il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il livello di integrazione in Italia del richiedente, né può affermarsi la sussistenza del predetto diritto in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648).
Va, dunque, apprezzata la situazione particolare del singolo soggetto, e non quella, in termini generali ed astratti, del suo Paese di origine; quest’ultima infatti non è di per sé idonea al riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700), ma può ” assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18443 del 04/09/2020, Rv. 658880). Tra le predette condizioni incompatibili va annoverata anche l’ipotesi della “… assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16119 del 28/07/2020, Rv. 658603; nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20334 del 25/09/2020, Rv. 658988, che ha affermato la rilevanza dell’ipotesi in cui la povertà diffusa trasmodi in vera e propria carestia).
La valutazione comparativa che il giudice di merito è chiamato a compiere tra la condizione alla quale il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio ed il livello di integrazione dallo stesso conseguito in Italia va dunque compiuta nel rispetto del dovere di collaborazione istruttoria ufficiosa, all’attualità ed in modo unitario, considerando nel suo complesso la storia personale del richiedente ed inquadrandola nel duplice contesto, del Paese di origine e di quello di accoglienza. Di conseguenza, è fallace la valutazione del giudice di merito che si incentri soltanto sulla condizione esistente nel Paese di origine, e non tenga conto del livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia, e viceversa.
La mancata considerazione, da parte della Corte distrettuale, del profilo di integrazione indubbiamente conseguito dal richiedente in Italia, inficia l’unitaria valutazione comparativa demandata al giudice di merito.
Del pari non condivisibile è il passaggio della decisione impugnata con il quale la Corte di Appello, pur dando atto del problema sanitario indicato e documentato dal R., non lo considera rilevante, sulla base del semplice assunto che il richiedente non avrebbe allegato nulla in relazione alla gravità della malattia e alle difficoltà di cura che lo stesso potrebbe incontrare in caso di rientro in Pakistan. Anche sotto tale profilo, occorre precisare che il richiedente la protezione ha certamente l’onere di allegare la condizione, oggettiva o soggettiva, ritenuta idonea ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; una volta soddisfatto tale onere, che nella specie risulta certamente adempiuto, il giudice di merito è poi tenuto, nell’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria su di lui incombente, a svolgere gli opportuni accertamenti e valutazioni al fine di verificare se, in concreto, la condizione allegata dal richiedente sia, o meno, idonea a giustificare la concessione della forma di tutela invocata. La Corte di Appello ha dunque, nella specie, errato, richiedendo al ricorrente non soltanto l’allegazione della circostanza, ma anche la dimostrazione di ulteriori elementi (gravità della malattia e difficoltà di cura in Pakistan) che in realtà avrebbero dovuto essere approfonditi nell’ambito dell’esercizio del predetto dovere di collaborazione istruttoria.
Da quanto precede consegue l’accoglimento del terzo motivo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, in relazione alla censura accolta, alla Corte di Appello di Catanzaro, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021