Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28207 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21753/2020 R.G. proposto da:

O.B., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto della Bona, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rossella De Angelis, sito in Roma, via Ippolito Nievo, 61;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 4817/2019, depositata il 4 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– O.B. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 4 dicembre 2019, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria;

– dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tale domanda il richiedente, cittadino nigeriano, aveva allegato che era stato costretto ad abbandonare il proprio paese per timore di essere ucciso o arrestato a causa della sua omosessualità;

– il giudice ha disatteso il gravame evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, art. 4, Dir. 2004/83/CE, e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per aver la sentenza impugnata escluso la credibilità del suo racconto in violazione dei criteri normativamente stabiliti e attinto a fonti di informazione internazionali non puntualmente indicate;

– il motivo è inammissibile;

– la decisione in esame illustra le specifiche ragioni per cui il racconto del richiedente è ritenuto inattendibile, evidenziandone la genericità nella parte relativa all’asserito percorso di elaborazione del su orientamento sessuale, alla sua fuga dal paese di origine e al suo arrivo in Italia e alla relazione che avrebbe intrattenuto in Nigeria con un uomo del quale aveva solo indicato il nome, non essendo in grado di ricordare la data di nascita, l’attuale indirizzo né il luogo in cui si sarebbero conosciuti;

– orbene, in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese, sicché il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, Cass., ord., 19 giugno 2020, n. 11925);

– in particolare, la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero che richieda la concessione della protezione internazionale, in tutte le sue forme; lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni; il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto che sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile (così, Cass., ord., 16 dicembre 2020, n. 28782);

– nel caso in esame, nessuno di tali vizi è stato prospettato dal ricorrente, per cui in presenza di un articolato e puntuale giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente, inammissibile è la censura del ricorrente che si limita a contestare le conclusioni cui è giunto la Corte di appello;

– né vale far riferimento ad una mancata attivazione di poteri istruttori officiosi per l’accertamento della condizione degli omosessuali in Nigeria in quanto, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (così Cass. ord. n. 24575 del 04/11/2020);

– con il secondo motivo (rubricato nel ricorso con il n. 3) il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, Dir. 2004/83/CE, art. 2 Cost. e art. 8 CEDU, per aver la Corte di appello operato la valutazione della sussistenza della dedotta situazione di vulnerabilità senza previamente adempiere agli obblighi di cooperazione istruttoria;

– il motivo è inammissibile;

– in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (cfr., Cass., ord., 24 dicembre 2020, n. 29624; Cass., ord., 7 agosto 2019, n. 21123);

– orbene, nel caso in esame, non risulta – né dalla sentenza, né dal ricorso – che il richiedente abbia allegato ragioni di vulnerabilità ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;

– in ogni caso, si rileva che la Corte di appello ha escluso sia l’esistenza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente, sia il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di un apprezzabile livello di integrazione in Italia e tali conclusioni non risultano essere state utilmente aggredite in questa sede;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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