Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28214 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29020-2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE SICIGNANO;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI, CA.ER.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 498/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

CONSIDERATO

che:

C.B. conveniva in giudizio Ca.Er. e la Reale Mutua Assicurazioni, s.p.a., per ottenere il risarcimento di danni subiti al veicolo di cui era detentore in occasione di un sinistro stradale;

il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo la carenza di legittimazione attiva della parte attrice;

il Tribunale rigettava l’appello rilevando che non era stata data prova del pagamento a titolo di riparazione della vettura, non essendo sufficiente a tal fine la produzione di fattura senza dimostrazione della concreta erogazione di denaro, con la precisazione che non era utilizzabile a tal fine l’assegno allegato alla consulenza tecnica d’ufficio, non ritualmente prodotto;

avverso questa decisione ricorre per cassazione C.B. articolando un unico motivo, corredato di memoria;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 81 e 100 c.p.c., art. 24 Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che detentore del mezzo incidentato, quando provi di aver sostenuto il costo della riparazione, è titolato ad averne la rifusione, così come nel caso era stato dimostrato dall’assegno acquisito nell’ambito e per lo scopo delle operazioni peritali, oltre che nel rispetto del contraddittorio;

Rilevato che:

la censura svolta, infatti, non si misura con la ragione decisoria, secondo cui il consulente d’ufficio non poteva ricercare e acquisire mezzi di prova in elusione degli oneri di parte, posto che l’assegno non era indispensabile agli accertamenti tecnici demandati (pag. 3 della sentenza impugnata);

parte ricorrente non chiarisce neppure in ricorso, secondo quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, quale fosse esattamente il tenore degli accertamenti richiesti al consulente in parola, fermo rimanendo che la statuizione del giudice di merito è conforme al principio secondo cui, in virtù del principio dispositivo e dell’operare nel processo civile di preclusioni, assertive e istruttorie, l’ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova; a tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (Cass., 06/12/2019, n. 31886);

va ulteriormente rimarcato che in memoria, meramente illustrativa, si discorre inammissibilmente di una fattura indicata come quietanzata che la specifica censura del ricorso non fa propria e che (v. anche la precisazione a pag. 8, primo capoverso, del gravame) non viene riportata né viene localizzata come necessario ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

non deve provvedersi sulle spese in mancanza di difese svolte dagli intimati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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