LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36111-2019 proposto da:
O.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1078/2019 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
l’avvocato O.V. si opponeva al precetto intimatogli da P.A. deducendo la carenza di autorizzazione del giudice tutelare all’intimazione, posto che la precettante aveva agito quale amministratrice di sostegno della madre, e opponendo in compensazione un controcredito;
il Giudice di pace rigettava l’opposizione con pronuncia riformata dal Tribunale secondo cui l’autorizzazione del giudice tutelare alla proposizione del giudizio sotteso al precetto era idonea a quest’ultimo, mentre l’eccezione di compensazione era da accogliere;
avverso questa decisione ricorre per cassazione O.V. articolando un motivo, corredato da memoria.
RITENUTO
che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe disposto la compensazione delle spese processuali in mancanza dei presupposti per la stessa, atteso che aveva riferito di un inesistente motivo in rito, quello afferente all’autorizzazione del giudice tutelare, che non aveva costituito ragione di appello, per affermare una parimenti inesistente soccombenza reciproca;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il motivo di ricorso è inammissibile;
parte ricorrente non dimostra, nello stesso atto di gravame come necessario ex art. 366 c.p.c., n. 6, che il motivo di opposizione inerente alla ostativa carenza di autorizzazione del giudice tutelare al precetto, fosse stato abbandonato in sede di appello (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), sicché la soccombenza reciproca quale ricostruita dal giudice di secondo grado non è intaccata dalla censura nei termini in cui è stata formulata;
non deve disporsi sulle spese in mancanza di difese della parte intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tane da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021