LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37382-2019 proposto da:
COMUNE LIZZANELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MARCHELLO;
– ricorrente –
contro
A.F., R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE GIORGI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
contro
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1037/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 30/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
R.P. e A.F. convenivano in giudizio il Comune di Lizzanello esponendo che la seconda, alla guida di un’autovettura di proprietà del primo, transitava, lungo una via dell’ente locale, sopra un tombino della rete fognaria, posto al centro della carreggiata, il cui coperchio si apriva determinando, al passaggio delle ruote, lo scoppio dei pneumatici, la perdita di controllo del mezzo, e quindi danni alla cosa e alla guidatrice, di cui gli attori chiedevano pertanto il risarcimento;
il Comune di Lizzanello chiamava in manleva l’Acquedotto Pugliese, s.p.a., che aveva installato il tombino;
il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia parzialmente riformata, solo in punto di “quantum” dei danni al mezzo, dalla Corte di appello che, ritenuto applicabile l’art. 2051 c.c., alla fattispecie, escludeva fosse risultata prova dell’imprudenza della conducente tale da integrare il fortuito;
avverso questa decisione ricorre per cassazione il Comune di Lizzanello articolando due motivi, corredati da memoria;
resistono con controricorso R.P. e A.F..
RITENUTO
che:
con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, perché la Corte di appello non avrebbe preso posizione sulla dedotta contraddittorietà tra prove testimoniali e documentali, e sulla parimenti allegata idoneità a integrare il caso fortuito, interruttivo del nesso causale, della condotta imprudente della guidatrice, che ai Carabinieri intervenuti aveva dichiarato di aver visto, “giunta nei pressi”, il tombino fuori del suo alloggiamento;
con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, atteso che la Corte di appello non avrebbe preso posizione, se non apoditticamente, sulla dedotta responsabilità, in manleva o comune nei confronti dei pretesi danneggiati, del titolare del servizio idrico chiamato in causa;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono manifestamente inammissibili;
le censure, rispetto alle quali nulla sposta la memoria illustrativa, sono all’evidenza dirette a ottenere una rilettura delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità;
dev’essere evidenziato che opera il divieto di deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a mente dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base del doppio rigetto conforme (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994 e Cass., 12/01/2021, n. 267);
quanto al resto, la motivazione in parola è chiaramente decifrabile, affermando che: a) l’incidente era occorso a causa dello scoperchiamento del tombino; b) l’obbligo conseguente alla responsabilità custodiale a titolo proprietario comprendeva le opere accessorie alla strada comunale, come tali facenti parte del tratto percorribile; c) non vi era prova della riferibilità di una qualche responsabilità al gestore del servizio idrico, potendo trattarsi di spostamento dovuto a cedimento del sedime stradale; d) non vi era alcuna prova di un’assorbente colpa della guidatrice, rimasta una mera ipotesi;
quanto all’ultimo punto, e ferma l’indeducibilità di un omesso esame per quanto sopra ricostruito, il fatto che la guidatrice avesse riferito ai carabinieri di aver visto il tombino fuori dell’alloggiamento, non avrebbe neppure il carattere potenzialmente dirimente che l’ente locale vorrebbe attribuirgli, potendo riferirsi a un disallineamento non tale da indurre a evitarlo, sempre che fosse possibile come non è dato neppure ipotizzare astrattamente;
spese secondo soccombenza, liquidate cme da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti liquidate in Euro 3.200,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, oltre il 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali se dovuti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021