LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7709 – 2020 R.G. proposto da:
G.V. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Rovereto, alla via Brennero, n. 1/C, presso lo studio dell’avvocato Stefano Trinco che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
COMUNE di MORI – c.f. ***** – in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– controricorrente –
e CORPO POLIZIA LOCALE MORI-BRENTONICO-RONZO CHIENIS;
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 261/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con verbale del 2.8.2018, notificato il 7.9.2018, si contestava a G.V. che in data 17.7.2018, alle ore 9.55, aveva percorso alla guida di trattore agricolo la strada provinciale n. 88, in territorio del Comune di Mori, con patente di guida la cui validità era scaduta sin dal 4.8.2016, così come era emerso all’esito dell’accertamento eseguito in data 24.7.2018 mediante consultazione del portale MTC.
2. Con ricorso al Giudice di Pace di Rovereto G.V. proponeva opposizione avverso il verbale del 2.8.2018.
Deduceva, tra l’altro, che il trattore non era stato identificato mediante rilevazione del numero di targa, che il conducente non era stato fermato né identificato, che il verbale non esplicitava le ragioni per le quali non si era proceduto alla contestazione immediata.
Chiedeva annullarsi il verbale opposto.
3. Resisteva il Comune di Mori.
Deduceva che il verbalizzante aveva riconosciuto l’opponente; che, peraltro, l’accertamento della violazione aveva richiesto l’accesso ai sistemi informatici, il che aveva impedito la contestazione immediata.
Instava per il rigetto dell’opposizione.
4. Con sentenza n. 12/2019 l’adito giudice di pace rigettava l’opposizione.
5. Proponeva appello G.V..
Resisteva il Comune di Mori.
Non si costituiva il Corpo di Polizia Locale Mori-Brentonico-Ronzo Chienis.
6. Con sentenza n. 261/2019 il Tribunale di Rovereto rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Pregiudizialmente il tribunale dava atto del difetto di legittimazione a resistere del Corpo di Polizia Locale Mori-Brentonico-Ronzo Chienis.
Indi evidenziava che l’agente verbalizzante aveva accertato i fatti allorché era intento ad altre attività e nondimeno aveva identificato G.V., che ben conosceva, alla guida del trattore, sicché il verbale esplicava al riguardo fede privilegiata.
Evidenziava altresì che la violazione contestata, per sua natura, precludeva la possibilità della contestazione immediata, postulando i previ accertamenti per il tramite dei sistemi informatici.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso G.V.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Il Comune di Mori ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il Corpo di Polizia Locale Mori-Brentonico-Ronzo Chienis non ha svolto difese.
8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione di legge, anche per carenza e/o contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’art. 201 C.d.S.; la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c..
Deduce che l’agente verbalizzante non ha proceduto all’immediata contestazione, non ha provveduto alla identificazione del conducente del trattore, non ha individuato il veicolo merce’ indicazione del numero di targa, non ha specificato nel verbale i motivi per i quali non aveva provveduto alla immediata contestazione.
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione di legge, anche per carenza e/o contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’art. 200 C.d.S. ed alla L. n. 689 del 1981, art. 14; la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c..
Deduce che il verbalizzante ha omesso di indicare le ragioni per le quali il veicolo non è stato fermato, il che rende il verbale illegittimo ed inefficace.
Deduce che a nulla rilevano le dichiarazioni rese dall’agente verbalizzante ex post, in qualità di testimone.
11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione di legge in relazione al combinato disposto dell’art. 200 C.d.S. e art. 383 reg. att. C.d.S.; la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c..
Deduce che il verbale fa generico riferimento ad un trattore.
Deduce che viceversa il requisito della specificità dell’atto di accertamento della violazione esige l’indicazione del giorno, dell’ora e della natura dell’infrazione, del tipo e della targa del veicolo e del luogo in cui il fatto è avvenuto.
12. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il Comune di Mori, non hanno provveduto al deposito di memoria.
13. In ogni caso, pur al di là del rilievo teste’ riferito, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.
14. I motivi di ricorso, da disaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono, nei termini che seguono, fondati e meritevoli di accoglimento.
15. Vanno previamente ribaditi il difetto di legittimazione a resistere del Corpo di Polizia Locale Mori-Brentonico-Ronzo Chienis e l’esclusiva legittimazione passiva del Comune di Mori (cfr. Cass. 22.3.2017, n. 7308, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché, ove il verbale sia stato elevato dalla polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il Comune).
16. Si evidenzia dipoi quanto segue.
Per un verso, nella fattispecie senza dubbio non si è fatto luogo alla contestazione immediata.
Per altro verso, il caso de quo senza dubbio fuoriesce dalle ipotesi, di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1-bis per le quali la contestazione immediata non è necessaria.
Per altro verso ancora, il verbale – riprodotto a pagina 6 del ricorso – senza dubbio non reca, in rapporto al disposto dell’art. 201 C.d.S., commi 1 e del 1 ter, idonea “indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.
17. Con riferimento al secondo dei tre profili teste’ menzionati si rimarca quanto segue.
Il caso de quo fuoriesce dall’ipotesi di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e) ipotesi in cui, tra l’altro, la violazione è accertata dagli organi della Polizia stradale, laddove viceversa nella fattispecie la violazione è stata accertata dalla Polizia municipale.
Il caso de quo fuoriesce dall’ipotesi di cui alla lett. g-bis) del 1 co bis dell’art. 201 C.d.S., ipotesi in cui non è menzionata la violazione di cui all’art. 126 C.d.S., comma 11, oggetto di contestazione nel caso di specie (guida con patente scaduta di validità).
18. Con riferimento al terzo dei tre profili dapprima menzionati – ovvero con riferimento alle prefigurazioni normative secondo cui il verbale deve contenere l'”indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” – si rimarca ulteriormente quanto segue.
Non soccorre (come complesso di motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata) la circostanza – di cui il verbale dà espressamente atto – per cui “la violazione è emersa a seguito di accertamenti d’ufficio tramite consultazione del portale della MCTC in data 24/07/2018” (così verbale di accertamento).
Invero, e pur al di là dei riscontri operabili illico et immediate alla stregua delle risultanze della patente di giuda in possesso di G.V., alla consultazione del portale verosimilmente poteva farsi luogo “in tempo reale”, sicché la necessità della consultazione del portale non sembra ostare, in maniera radicale ed assoluta, alla possibilità dell’immediata contestazione.
Non soccorre (come complesso di motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata) la circostanza, di cui dà atto la sentenza d’appello (cfr. pag. 7), secondo cui, per il verbalizzante, che si trovava “da un’altra parte della strada, occupato a controllare i motocicli, risultava impossibile recarsi tempestivamente a fermare il trattore condotto dal sig. G.”.
Invero il controllo dei motocicli non integrava circostanza tale, di per sé, da precludere in maniera radicale ed assoluta la possibilità di far luogo alla contestazione in forma immediata.
Tal ultima puntualizzazione esplica valenza pur in relazione all’inciso finale dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e) (“(…) poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”).
19. Si tenga conto che, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, al di fuori delle ipotesi in cui non è necessario, ex lege, far luogo alla contestazione immediata ed in cui conseguentemente non è necessario esplicitare i motivi dell’impossibilità della contestazione immediata, in quanto motivi insiti nella natura stessa delle violazioni, appieno può esplicarsi il sindacato giurisdizionale in ordine alle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a far luogo alla contestazione “differita” (cfr. Cass. (ord.) 9.7.2018, n. 18023; Cass. (ord.) 14.10.2013, n. 23222, ove si soggiunge che unicamente per le ipotesi tipizzate nell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l’eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata).
Si tenga conto, inoltre, che, “in tema di violazioni del codice stradale, questa Corte ha più volte affermato che la contestazione immediata imposta dall’art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento (ex plurimis: Cass. 11184/01)” (così in motivazione Cass. 28.4.2005, n. 8837).
20. Riveste valenza, in rapporto alla previsione dell’art. 200 C.d.S., comma 2, la circostanza – specificamente censurata con il terzo mezzo di impugnazione – alla cui stregua il verbale di accertamento della violazione non reca alcun riferimento al numero di targa del trattore.
Ovviamente nel caso per cui è controversia si è fatto luogo a contestazione differita, sicché non rileva l’argomento per cui “il signor G. si è volutamente e repentinamente sottratto alla possibilità di essere fermato, non consentendo la lettura della targa” (così controricorso, pag. 9).
D’altra parte, questa Corte spiega che, in tema di violazioni al codice della strada, il requisito della specificità dell’atto di accertamento esige l’indicazione del giorno, dell’ora e della natura dell’infrazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del fatto, senza necessità di ulteriori estremi non indispensabili alla difesa dell’incolpato, quali il numero civico o l’intersezione stradale di posizione della luce semaforica inosservata dal trasgressore (cfr. Cass. (ord.) 10.6.2014, n. 13037).
21. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 261/2019 va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
22. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa, in relazione ed alla stregua delle ragioni dell’accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 261/2019 e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021