Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28225 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16091 – 2020 R.G. proposto da:

C.F. – c.f. ***** – N.A. – c.f.

***** – in qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori C.C. – c.f. ***** – CA.CA.

– c.f. ***** – (figlie minori, eredi di T.G.), CA.FE. – c.f. ***** – TO.ER. – c.f. ***** – in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore C.G. – c.f. ***** – (figlia minore, erede di T.G.), elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bientina (PI), alla piazza Vittorio Emanuele II, n. 13, presso lo studio dell’avvocato Cristina Bibolotti che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli separati allegati in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

IFIS NPL s.p.a. – c.f. ***** – (quale cessionaria dei crediti della “Banca di Cascina – Credito Cooperativo” soc. coop. a resp.

lim.), in persona del procuratore, Dott. L.S., elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giulio Cesare, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Grillo che la rappresenta e difende in virtù

di procura speciale su foglio separato allegato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e C.S. – c.f. ***** -;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 2265/2019;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto in data gennaio 2012 la “Banca di Cascina – Credito Cooperativo” soc. coop. a resp. lim. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Pisa C.S. – in qualità di cofideiussore del “Maglificio T. s.n.c. di T.C. e C.F.”, s.n.c. a sua volta mutuataria della somma di Euro 280.000,00 erogata dalla banca attrice – e T.G..

Chiedeva dichiararsi la simulazione assoluta, in subordine, dichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto in data 28.10.2011 con cui C.S. aveva venduto alla cognata T.G. l’immobile in Comune di Cascina, alla *****, sede del “Maglificio T.”.

2. Si costituiva alla prima udienza C.S..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

3. Interrotto il giudizio a seguito della morte di T.G. successivamente alla notificazione dell’atto di citazione ed antecedentemente alla scadenza del termine di costituzione in giudizio, l’attrice attendeva alla riassunzione del processo.

4. Gli eredi di T.G. non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.

5. Con sentenza n. 1148/2014 l’adito tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava la simulazione assoluta della compravendita del 28.10.2011.

6. Proponevano appello C.F. e N.A., quali genitori esercenti la potestà sulle minori C.C. e Ca.Ca., minori eredi di T.G., nonché Ca.Fe. e To.Er., quali genitori esercenti la potestà sulla minore C.G., minore del pari erede di T.G..

Gli appellanti, con il primo motivo, deducevano la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio di primo grado e sollecitavano la rimessione in termini per lo svolgimento delle attività processuali risultate precluse in prime cure.

7. Proponeva separato appello C.S..

8. Resisteva ad ambedue i gravami la “Banca di Cascina – Credito Cooperativo” soc. coop. a resp. lim.

9. Riuniti i gravami, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2265/2019, dichiarava la nullità dell’atto di riassunzione del giudizio di primo grado, degli atti processuali successivi e dunque della sentenza di primo grado e, decidendo ex novo nel merito, rigettava la domanda di simulazione assoluta, accoglieva la domanda subordinata ex art. 2901 c.c. e, per l’effetto, dichiarava l’inefficacia nei confronti della banca appellata della compravendita del 28.10.2011; condannava gli appellanti alle spese del doppio grado.

Evidenziava, tra l’altro, la corte che, quantunque fosse da dichiarare la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio di primo grado e degli atti processuali successivi, tra cui la statuizione di primo grado, non vi era margine per la rimessione della causa al primo giudice, “perché il vizio di notifica non ha riguardato il suo atto introduttivo” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Evidenziava inoltre, ai fini della condanna in solido degli appellanti alle spese del doppio grado, che non si ravvisavano aspetti di rilevante negligenza dell’istituto di credito appellato ai fini dell’individuazione dell’effettivo domicilio di T.G. al momento del suo decesso.

10. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso C.F. e N.A., quali genitori esercenti la potestà sulle minori C.C. e Ca.Ca. (minori eredi di T.G.), nonché Ca.Fe. e To.Er., quali genitori esercenti la potestà sulla minore C.G. (minore del pari erede di T.G.); ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La “IFIS NPL” s.p.a. (cessionaria dei crediti della “Banca di Cascina – Credito Cooperativo” soc. coop. a resp. Lim.) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

C.S. non ha svolto difese.

11. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di Consiglio.

12. I ricorrenti hanno depositato memoria.

13. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 354 c.p.c.

Deducono che all’applicazione dell’art. 354 c.p.c. e dunque alla rimessione al giudice di primo grado deve farsi luogo in via analogica pur nell’ipotesi di nullità della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio di primo grado all’uopo interrotto.

Deducono quindi che la corte d’appello, rilevata la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio – interrotto – di primo grado, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.

Deducono in subordine che ha errato la corte d’appello a non concedere un termine per la rinnovazione degli atti successivi alla irregolare riassunzione del giudizio di primo grado.

14. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

Deducono che ha errato la corte di merito a condannarli alle spese del giudizio di primo grado.

Deducono che non hanno avuto la possibilità di partecipare al giudizio di prime cure in dipendenza della nullità della notifica dell’atto di riassunzione e dunque che a rigore non possono reputarsi soccombenti in primo grado, viepiù che la corte ha dichiarato la nullità di tutti gli atti successivi alla notifica dell’atto di riassunzione.

15. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, la s.p.a. controricorrente non ha provveduto al deposito di memoria.

16. In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

17. Il primo motivo di ricorso è dunque fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo di ricorso.

18. E’ sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il rinvio alla elaborazione di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui la nullità della notifica dell’atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c. (cfr. Cass. 6.7.2020, n. 13860; Cass. 18.3.1999, n. 2481).

19. Ovviamente nel caso di specie gli eredi di T.G. non ebbero in primo grado a costituirsi (“(…) poi riassunto dall’attrice nei confronti degli eredi della stessa T., collettivamente e impersonalmente, i quali non si erano costituiti ed erano perciò stati dichiarati contumaci”: così sentenza d’appello, pag. 4).

20. In questi termini la Corte di Firenze, rilevata nullità della notifica dell’atto di riassunzione (cfr. sentenza impugnata, pag. 8), avrebbe dovuto in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c., comma 1, rimettere la causa dinanzi al Tribunale di Pisa, adito in prime cure dalla “Banca di Cascina – Credito Cooperativo” soc. coop. a resp. lim.

21. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso e nei limiti del medesimo motivo la sentenza n. 2265/2019 della Corte d’Appello di Firenze va cassata; ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale di Pisa, adito in prime cure, in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

22. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa, in relazione e nei limiti del primo motivo, la sentenza n. 2265/2019 della Corte d’Appello di Firenze; rimette le parti dinanzi al Tribunale di Pisa, adito in prime cure, in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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