Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28226 del 14/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16107 – 2020 R.G. proposto da:

Avvocato L.P. – c.f. ***** – rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nonché, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, dall’avvocato Laura Totino; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Archimede, n. 97, presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

D.N.E. – c.f. ***** – elettivamente domiciliata in Roma, alla via Dardanelli, n. 46, presso lo studio dell’avvocato Pietro Madonia che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24340/2019;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto ritualmente notificato l’avvocato L.P. citava a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Roma D.N.E..

Esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto della convenuta nel procedimento penale n. r.g.n. r. 4941/2008 dinanzi al Tribunale di Latina; che i suoi compensi erano rimasti insoluti.

Chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 4.450,50, oltre accessori di legge ed interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002.

2. Si costituiva D.N.E..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

3. Con sentenza n. 15718/2017 il giudice di pace rigettava la domanda.

4. L’avvocato L.P. proponeva appello.

Resisteva D.N.E..

5. Con sentenza n. 24340/2019 il Tribunale di Roma accoglieva il gravame e condannava l’appellata al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 5.000,00; compensava integralmente le spese del doppio grado.

Evidenziava, tra l’altro, il tribunale che parte appellata, all’uopo onerata, non aveva dimostrato il preteso accordo circa lo svolgimento a titolo gratuito della prestazione professionale per cui era controversia.

Evidenziava che la deduzione dell’appellata circa la gratuità della prestazione professionale importava implicito riconoscimento di mancata estinzione dell’avversa pretesa creditoria e dunque era inconciliabile con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato L.P.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine – con distrazione – alle spese.

D.N.E. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale; con il favore – con distrazione – delle spese e con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

7. Il relatore ha formulato proposta, ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso principale e di manifesta infondatezza sia degli ulteriori motivi del ricorso principale sia del ricorso incidentale; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di Consiglio.

8. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Deduce che ha errato il tribunale a compensare per intero le spese del doppio grado, viepiù che nella specie non vi è stata soccombenza parziale.

9. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c.

Deduce che ha errato il tribunale a respingere la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.

10. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 88 c.p.c.

Deduce che il tribunale ha omesso di delibare la domanda risarcitoria ex art. 88 c.p.c. per abuso del processo.

11. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia “la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5; gratuità della prestazione oggetto del giudizio” (così ricorso incidentale, pag. 11).

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la gratuità della prestazione e a rigettare l’eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento.

12. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti non hanno provveduto al deposito di memorie.

13. In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

14. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e va accolto.

15. Il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, cui, ratione temporis, occorre nella specie far riferimento, è quello risultante dalla novella di cui al D.Lgs. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, all’esito della pronuncia n. 77/2018 della Corte costituzionale (“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”).

In questi termini l’integrale compensazione delle spese del doppio grado non si giustifica alla stregua dei rilievi che seguono.

16. In primo luogo, non vi è stata nella fattispecie soccombenza reciproca, siccome la domanda dell’avvocato L. è stata, nei limiti della competenza del giudice di pace (cfr. a tal riguardo sentenza d’appello, pag. 3), integralmente accolta.

In secondo luogo, non soccorrono le ulteriori condizioni alla stregua delle quali, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, pur nei termini in cui il comma 2 cit. è da “rileggere” all’esito della pronuncia della Consulta, è possibile la compensazione delle spese di lite (la Corte costituzionale con sentenza n. 88/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, , nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).

Più esattamente non rivestono valenza ai fini dell’integrale compensazione delle spese di lite il “complesso dei motivi della decisione e (il) rigetto delle avanzate eccezioni di nullità della citazione e di incompetenza per valore” (così sentenza d’appello, pag. 7. Cfr. Cass. (ord.) 18.2.2019, n. 4696, secondo cui, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 132 del 2014, e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2; cfr. Cass. (ord.) 18.2.2020, n. 3977).

17. Il secondo motivo del ricorso principale va respinto.

18. E’ sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui, in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero in difetto della normale prudenza ovvero – si soggiunge – in modo pretestuoso implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo il controllo di sufficienza della motivazione per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11.9.2012 (cfr. Cass. 29.9.2016, n. 19298).

Controllo nel caso di specie evidentemente precluso, siccome il ricorso principale è stato notificato il 12.6.2020.

19. Il terzo motivo del ricorso principale del pari va respinto.

20. La delibazione della domanda risarcitoria per “abuso del processo” è implicita nel rigetto, per difetto del necessario elemento soggettivo (cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 – 7), delle domande ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. 28.3.2014, n. 7406, secondo cui non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente).

Del resto, questa Corte spiega che, in tema di responsabilità aggravata, anche la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, presuppone l’accertamento di un fatto illecito, qual è l'”abuso del processo”, e richiede, pertanto, il necessario riscontro dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa (cfr. Cass. 30.3.2018, n. 7901; Cass. sez. un. 204.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione).

21. In ogni caso il Tribunale di Roma ha precisato che le domande ex art. 96 c.p.c. non meritavano alcun seguito, non sussistendo tout court i requisiti giustificativi della richiesta (cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 – 7).

Il che esplica valenza in ordine alla domanda risarcitoria per “abuso del processo” anche alla luce dell’indirizzo secondo cui la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).

22. L’unico motivo del ricorso incidentale parimenti va respinto.

23. Evidentemente il motivo di ricorso incidentale reca in primo luogo censura della valutazione “in fatto” alla cui stregua il tribunale ha ritenuto che D.N.E., all’uopo onerata, non aveva dimostrato l’asserita gratuità dell’accordo sulla cui scorta l’avvocato L. aveva svolto la sua prestazione d’opera intellettuale.

In questi termini, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il dictum del Tribunale di Roma, in parte qua agitur, non è inficiato da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte e tra le quali, di certo, non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

In particolare, il tribunale ha congruamente specificato che la gratuità della prestazione non poteva reputarsi provata tout court in virtù dei rapporti personali intercorsi tra le parti all’epoca dello svolgimento e successivamente allo svolgimento dell’incarico (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

24. Il dictum del Tribunale di Roma è ineccepibile in diritto sia con riferimento all’affermato onere probatorio a carico dell’appellata circa l’asserita gratuità della prestazione sia con riferimento all’affermata inconciliabilità dell’asserita gratuità della prestazione con l’esperita eccezione di prescrizione presuntiva.

Per un verso, questa Corte spiega che nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l’onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. 23.11.2016, n. 23893).

Per altro verso, questa Corte spiega che l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento diretto o indiretto del debitore che importi, sia pure implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione da lui assunta non sia stata estinta; e che la relativa valutazione dà luogo ad un apprezzamento di fatto che, se logicamente motivato – come nel caso di specie – è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 13.3.1987, n. 2648).

25. Ovviamente l’ineccepibile e congruo riscontro della pretesa creditoria azionata dall’avvocato L.P. rende del tutto ingiustificati i rilievi finali addotti dalla controricorrente circa il preteso “abuso del processo” ascrivibile alla controparte (cfr. controricorso, pag. 13).

Ovviamente il buon esito del primo motivo del ricorso principale rende del tutto ingiustificata la richiesta ex art. 96 c.p.c., comma 3, formulata dalla controricorrente.

26. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e nei limiti del medesimo motivo la sentenza n. 24340/2019 del Tribunale di Roma va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

27. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso principale non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente principale sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis.

28. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa, in relazione e nei limiti dell’accoglimento di tale motivo, la sentenza n. 24340/2019 del Tribunale di Roma e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

rigetta il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso principale;

rigetta il ricorso incidentale;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, D.N.E., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472