Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28231 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11828-2020 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

L.L., L.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1169/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO che:

M.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1169/2019, che ha rigettato il gravame fatto valere dal ricorrente. Il Tribunale di Latina aveva in primo grado respinto la domanda proposta da M. di accertamento della nullità del contratto di vendita di un immobile e quella subordinata di pronuncia dell’annullamento e della risoluzione del medesimo contratto.

Gli intimati L.L. e L.T. non hanno proposto difese.

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 116 e 113 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 92 c.p.c.; nullità della sentenza derivante dalla violazione del medesimo combinato normativo che precede”.

Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una richiesta, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019), di diversa valutazione del quadro probatorio del processo e in particolare dell’apprezzamento dato dalla Corte d’appello della testimonianza della sorella del ricorrente (v. pp. 7 e 8 della sentenza impugnata).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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