Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28269 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31522-2018 proposto da:

IMMOBILIARE CONFCOMMERCIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARIA PIETROSANTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2132/2018 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO

CHE:

Immobiliare Confcommercio s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. 2013RIVI0617701 con il quale l’Amministrazione rettificava il classamento proposto a mezzo Docfa del 20.7.2012 dell’immobile identificato al *****, da categoria D/8 rendita giuro 28.560,00 a categoria D/8 classe 4 rendita 42.476,00. La contribuente lamentava che l’Ufficio aveva considerato ai fini del classamento l’intera superficie utile senza escludere le aree di manovra dell’autorimessa. L’adita Commissione, con sentenza n. 5354/12/16, respingeva il ricorso. La contribuente proponeva appello, eccependo che la rampa di accesso e gli spazi di manovra costituivano porzioni immobiliari che possedevano autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte la unità immobiliari per destinazione, circostanza risultante dall’estratto di mappa allegato. I giudici di appello, con sentenza n. 2132/13/2018, rigettavano l’impugnazione affermando che “l’area di manovra del garage e le rampe di accesso non possono ritenersi beni di utilità comune in senso proprio, ma beni che contribuiscono a determinare il reddito imponibile”. Immobiliare Confcommercio S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c., in quanto per la medesima variazione catastale, nell’ambito di altro processo svolto tra le medesime parti, la questione era stata già risolta, con sentenza n. 2295/2016, ormai passata in giudicato, avente decisione opposta e contrastante con quella oggi impugnata. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la predetta decisione, in relazione alla medesima rampa ed area di manovra, aveva sancito che ” i beni comuni non censibili sono delle porzioni che non hanno propria autonomia e capacità reddituale e che possono essere individuati per caratteristiche di destinazione d’uso, come nel caso di una rampa posta al servizio dei posti auto di un garage”, e sulla base di tale considerazione il Collegio avrebbe ritenuto che tale area dovesse essere eliminata dalla consistenza del fabbricato e, quindi, essere ridotta.

2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione di legge (in relazione all’art. 97 Cost.) del D.P.R. n. 600 del 1973, ed della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 112 c.p.c.. La ricorrente argomenta che l’Ufficio, con l’avviso di accertamento impugnato, aveva rigettato l’istanza di variazione DOCFA con la seguente motivazione:” si rileva infatti che la planimetria è fuori scala e pertanto si ripristina la consistenza precedente, non potendosi verificare quella della planimetria proposta” negando la rettifica solo per assunta mancanza di planimetria di scale, ma non aveva mai contestato che le aree di manovra e le rampe di accesso, comuni a più porzioni e/o fabbricati, erano aree comuni non censibili. I giudici di appello, invece, avrebbero ritenuto erroneamente che “l’area di manovra del garage e della rampe di accesso non possono ritenersi beni di utilità comune in senso proprio, ma beni che contribuiscono a determinare il reddito dell’immobile”. Secondo la società contribuente, la sentenza si fonderebbe su una motivazione diversa, ed anzi addirittura contrastante, con quella rilevabile dall’avviso impugnato.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla Circolare n. 2 del 20.1.1984 del Ministero delle Finanze – Catasto e Servizi Tecnici Erariali e n. 9 del 2001 dell’Agenzia del Territorio, che afferma la natura di beni comuni non censibili per le rampe e le aree di manovra a servizio dei posti auto.

4. Il primo motivo è infondato.

La contribuente deduce in ricorso che la società costruttrice del complesso immobiliare oggetto di accertamento aveva provveduto ad accatastare i fabbricati, unitamente alle aree di parcheggio coperte, destinate a complessivo servizio, senza individuare le aree comuni, ossia le aree di accesso e di manovra.

In seguito alla vendita, la ricorrente, che aveva acquistato il solo fabbricato denominato scala A con la porzione dell’area parcheggio distinta con i subalterni 16 e 17, aveva provveduto a presentare un DOCFA in correzione, riducendo la superficie censibile, su cui computare la rendita, mediante eliminazione delle aree di accesso e manovra, per natura comuni anche ai fabbricati scala B e C.

Con agli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione l’Ufficio aveva provveduto a modificare i dati del classamento oggetto delle indicate variazioni, in ragione del fatto che la planimetria allegata al DOCFA era fuori scala, sicché andava ripristinata la consistenza precedente. Gli avvisi venivano impugnati con esiti diversi, atteso che con sentenza n. 2295 del 2016 in relazione alla medesima rampa ed area di manovra, così come posta a servizio di entrambe le aree di parcheggio identificate con subalterni 16 e 17, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo che i beni comuni non erano censibili in quanto porzioni che non avevano una propria autonomia e capacità reddituale.

La società contribuente ha prodotto copia conforme della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato censurando la decisione impugnata per violazione di legge, atteso che il giudice di appello, in contrasto con la predetta decisione, avrebbe erroneamente affermato che “l’area di manovra del garage e le rampe di accesso non possono ritenersi beni di utilità comune in senso proprio, ma beni che contribuiscono a determinare il reddito dell’immobile”.

L’efficacia di tale giudicato non può essere dedotta per la prima volta nel presente giudizio. Non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la ricorrente appellante abbia proposto con l’atto di impugnazione uno specifico motivo di censura della pronuncia di primo grado, eccependo il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 2295 del 2016.

Questa Corte, con la pronuncia SS.UU n. 13916 del 2006, ha chiarito che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno e’, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ma è necessario che tale giudicato emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, potendo essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità quando tale giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. n. 226 del 2001). Lo strumento processuale con il quale far valere l’esistenza di un precedente giudicato è l’eccezione di casa giudicata che, se non proposta nel corso del giudizio di merito, non può essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, a meno che tale giudicato non si sia formato successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (Cass. n. 22376 del 2017).

Pertanto, secondo l’indirizzo ampiamente condiviso sostenuto da questa Corte, il giudicato cosiddetto “esterno”, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su rapporti tributari analoghi, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo la decisione impugnata (Cass. n. 11112 del 2008; Cass. n. 24531 del 2017).

Va anche evidenziato che la ricorrente non illustra in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, non solo in quale fase processuale si sia formato tale giudicato ma anche quando tale eccezione sia stata dedotta e con quale atto difensivo, tenuto conto che è principio condiviso quello per cui spetta alla parte che propone l’eccezione provare l’avvenuta formazione del giudicato medesimo (Cass. SS.UU. n. 460 del 1999), con la produzione della sentenza munita dell’attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att..

Invero, dalla piana lettura del frontespizio della sentenza n. 22925 del 2016 emerge che la pronuncia è stata depositata in data 12.10.2016, quindi è passata in giudicato molto prima della deliberazione della sentenza n. 2132 del 2018, impugnata nel presente procedimento, che risulta essere stata depositata in segreteria in data 4.4.2018. Ne consegue che la società contribuente per far valere il predetto giudicato esterno era tenuta a proporre tempestivamente la relativa eccezione nel corso del giudizio di appello.

5.Il secondo motivo va rigettato.

La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato in ricorso il contenuto dell’avviso di accertamento per cui si procede, dal quale si evince che la variazione DOCFA è stata determinata con stima diretta sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella allegata relazione sintetica, con riferimento al biennio economico 1988-1989, in conformità alle disposizioni vigenti che regolano per il Catasto Edilizio Urbano le operazioni dell’estimo catastale, fondate su metodologie comparative.

Si legge nella motivazione della sentenza impugnata che, nel corso del giudizio, la società ha dedotto che le aree di manovra del garage e le rampe di accesso dovevano eliminarsi dal conteggio della consistenza, in quanto riferite a beni comuni non censitili.

Ne consegue che il giudice di appello ha correttamente esaminato le deduzioni difensive delle parti, provvedendo a valutare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, senza incorrere nel predicato vizio di ultrapetizione.

6. Va, invece, accolto il terzo motivo di ricorso.

Il Collegio rileva che dallo sviluppo illustrativo della censura si evince che il ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge non con diretto riferimento alla norma secondaria, ma con riferimento alla interpretazione della norma di legge che la Circolare n. 2 del 1984 del Ministero delle Finanze ha operato. Invero, un vizio di violazione di legge direttamente riferito ad una circolare ministeriale non avrebbe trovato accoglimento, in quanto le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate, quali semplici interpretazioni della prassi dell’Amministrazione (Cass. n. 20819 del 2020). Le circolari amministrative non rappresentano fonti di diritto e, pertanto, non vincolano né i contribuenti, né i giudici (Cass. n. 15482 del 2018; Cass. n. 21154 del 2018). La contribuente, invece, propone la critica con riferimento alla interpretazione della norma che la norma secondaria effettua, e sotto tale profilo tale critica è fondata.

Questa Corte ha, infatti, precisato che: “In tema di reddito dei fabbricati, la rendita catastale di un’autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della parte della superficie di essa e effettivamente utilizzabile con funzione di ricovero di autovetture (con esclusione, pertanto, degli spazi di accesso e manovra), atteso che il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 49 nello stabilire che la consistenza delle unità immobiliari aventi, fra l’altro, la detta destinazione ad autorimessa “si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell’unità immobiliare”, va interpretato in coordinamento con il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 conv. in L. n. 1249 del 1939, secondo il quale la valenza catastale di un immobile urbano consiste nella sua utilità a produrre un reddito proprio” (Cass. n. 2173 del 2020).

Pertanto, la rendita catastale di un’autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della parte della superficie di essa effettivamente utilizzabile con funzione di ricovero di autovetture con esclusione, pertanto, degli spazi di accesso e manovra.

7. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari nuovi accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, va accolto l’originario ricorso proposto dalla società contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla contribuente.

Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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