LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34201-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
LA GARDENIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE POLA 9, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SANTONASTASO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO AMATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3276/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
La società Gardenia srl, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta l’avviso di accertamento, notificato in data 22/12/2016, con il quale l’Ufficio, all’esito di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza rideterminava il reddito di impresa per l’anno 2011 in Euro 192.792,00 con conseguente, recupero a tassazione delle imposte Ires, Irap e Iva.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per l’assorbente ragione dell’illegittimità della delega a sottoscrivere l’atto.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello sul presupposto della invalidità dell’accertamento sottoscritto da un funzionario non munito di valida delega.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si sostiene che ila CTR sia incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto la questione della invalidità della delega, per essere stata sottoscritta da un funzionario delegato a sottoscrivere atti di maggior valore, non era stata oggetto di specifica doglianza da parte della contribuente e, pertanto, non apparteneva all’oggetto della controversia.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di seconde cure non hanno tenuto che conto che il funzionario che ha apposto la sottoscrizione, in quanto capo dell’Ufficio Controlli, è sovraordinato al capo area cui sarebbe spettata per valore la sottoscrizione ed in ogni caso era munito di delega, per un valore superiore a quello cui appartiene l’avviso di accertamento 2. Il primo motivo è infondato.
12. Il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre soltanto quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (Cass. 20932/2019, 2224/2021).
2.2 Nella specie, come si desume chiaramente dall’esame degli atti, il thema decidendum relativo alla invalidità della delega al funzionario per la sottoscrizione è stato introdotto dalla contribuente sin dal ricorso introduttivo ben poteva, dunque, il giudice di appello valorizzare circostanze emergenti dagli atti per sostenere la propria decisione in ordine alla assenza del requisito di validità dell’atto di delega.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1 Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, dispone che ” Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
3.2 Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi sono motivi per discostarsi “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (cfr. tra le tante Cass. n. 88142019, 23433/2019 e 18675/2020).
3.3 Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c ed, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con Del. n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, Reg. Amm. n. 4 del 2000) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.
3.4 Orbene, la CTR ha accertato, in punto di fatto, che l’atto è stato sottoscritto dal capo Ufficio Controlli, C.R., delegata alla firma di avvisi di accertamento e rettifica con maggiore imposta compresa tra Euro 100.000,00 ed Euro 250.000,00 mentre altro funzionario, di livello inferiore, il capo Area C.U., era stato delegato alla firma di atti di minore imposta compresa tra Euro 30.000,00 ed Euro 100.000,00.
3.5 Va inoltre sottolineato che la disposizione di servizio nr 45/2015, riprodotta nel ricorso e versata in atti dall’Ufficio, prevede che in ogni caso “in assenza del delegato la delega si intende trasferita al soggetto che è delegato per la stessa tipologia di atto per un livello di valore superiore”.
3.6 Dunque il capo Ufficio Controlli, C.R., in quanto funzionario gerarchicamente sovraordinato al Capo Area C.U., non solo era munito di regolare delega a sottoscrivere atti di accertamento di valore superiore rispetto a quello oggetto di causa, ma era autorizzato, in caso di assenza del funzionario gerarchicamente inferiore, anche alla sottoscrizione degli atti impositivi di valore inferiore rispetto a quelli oggetto di delega.
3.7 La CTR ha, quindi, errato nell’affermare l’invalidità alla delega di firma prodotta in giudizio dall’Agenzia delle Entrate 4. Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte,
– accoglie il secondo motivo del ricorso rigettato il primo cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021