Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28283 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34885-2019 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI PALMA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2852/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

che:

1. L.E. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato, per l’anno di imposta 2011, il reddito di impresa recuperando la maggiore imposta.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’eccezione dell’Agenzia, dichiarava inammissibile l’appello in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata oltre le ore 21.00 dell’ultimo giorno utile.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ” violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1 – nullità della sentenza per errore di diritto e falsa applicazione della normativa relativa alla notifica a mezzo pec – sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 19/3/2019".

2. Il motivo è fondato.

2.1 Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater, comma 3, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, dispone, in effetti, che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata “si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2”.

2.2 Il citato D.L. n. 179, art. 16-septies ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall’art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

2.3 La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, in merito alle notifiche eseguite con modalità telematiche, ha “dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. – il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.

2.4 In effetti come questa Corte ha avuto modo di precisare il differimento nei confronti del mittente ” comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’art. 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta” (cfr. Cass. 22136/2020).

2.5 Trova, quindi, applicazione la regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare, che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24,00, il giorno stesso in cui è eseguita (Cass. n. 4712 del 2020; Cass. n. 12050 del 2020).

2.6 La CTR nel ritenere l’atto di appello notificato dopo le ore 21,00 dell’ultimo giorno utile tardivo per il mittente in quanto perfezionatasi anche nei suoi confronti alle ore 7,00 del giorno successivo, non si è uniformata alle conclusioni sopra esposte.

2.7 n ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte;

– accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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