Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28284 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35075-2019 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA BERNI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CAVALTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1768/25/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1. V.S. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Cavaltone per la maggiore imposta ICI, oltre interessi e sanzioni, relativa all’anno di imposta 2012.

2. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugna dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello rilevando che l’area era edificabile in quanto inserita come tale nello strumento urbanistico ed il suo valore era stato determinato tenendo conto delle limitazioni di edificazione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione V.S. sulla base di due motivi, il Comune di Cavaltone non si è costituito.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR affrontato la questione, avente rilevanza sotto il profilo dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva, relativa alla sostanziale assenza di potenzialità edificatoria dell’area oggetto di accertamento.

1.1 Con il secondo motivo viene censurata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo la motivazione della sentenza carente o apparente.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”

2.2 Sulla scorta del consolidato insegnamento di questa Corte in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. (Cass. S.U. n. 25506/2006; Cass. n. 16714/2007; n. 20137/2012).

2.3 E’ stato inoltre precisato che anche ” l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro sulla determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venir meno l’originaria natura edificabile “.

2.4 La CTR, con accertamento in fatto, incensurabile in questa sede se non entro i ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha riconosciuto, ai fini ICI, l’edificabilità dell’area oggetto dell’avviso in quanto a vocazione edificatoria secondo lo strumento urbanistico generale ed ha affermato che la base imponibile dell’imposta è stata calcolata sulla scorta del valore del suolo determinato da apposita delibera dell’organo comunale che ha tenuto conto delle limitazioni cui è soggetta l’edificazione delle aree interessate nel piano dei servizi.

2.5 Così facendo i giudici di seconde cure si sono adeguati ai principi sopra enunciati non incorrendo nella violazione dei dedotti parametri costituzionali di eguale trattamento e capacità contributiva.

3 Il secondo motivo e’, parimenti, infondato.

3.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876/2017 1461/2018).

3.2 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze recando il minimo costituzionale.

3.3 La CTR, infatti, sia pur con una motivazione stringata, ha spiegato le ragioni della legittimità dell’accertamento dando conto delle questioni affrontate dalle parti costituite dalla natura dei terreni e dalla loro valutazione ai fini della corretta determinazione dell’imposta.

4. Il ricorso va, quindi, rigettato.

5. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi l’Ente comunale costituito in giudizio.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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