Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28285 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35138-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GAMBINO GROUP SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4215/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

che:

1. La soc. Autotrasporti Gambino Group proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio operava, tra le altre rettifiche, una ripresa Ires Irap e Iva per l’anno di imposta 2009 sul presupposto dell’oggettiva inesistenza di forniture di carburanti descritte nelle fatture emesse dalla Petroli srl sulla base di una serie di elementi indiziari indicati nel PVC della Guardia di Finanza.

2. La CTP accoglieva il ricorso 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello, rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che le argomentazioni poste a fondamento dell’avviso di accertamento fossero state adeguatamente confutate dagli elementi forniti dal contribuente.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo; i contribuenti non si sono costituiti.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 4 e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che l’impugnata sentenza ha erroneamente disconosciuto i plurimi fatti indiziari elencati nell’accertamento inidonei a fondare una presunzione di fatturazione inesistente non correttamente applicato i principi relativi alla ripartizione dell’onere probatorio in materia emissione di fattura per operazione inesistente limitandosi, in conformità con quanto affermato del giudice di primo grado, a recepire acriticamente le inverosimili e non provate argomentazioni dei contribuenti e ad attribuire valenza probatoria alla verifica effettuata dall’Agenzia delle Dogane che se aveva ritenuto congruo l’acquisto di carburante risultante dalle fatture in relazione ai chilometri percorsi dai suoi mezzi nulla aveva detto circa la provenienza dei suddetti acquisti.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Va innanzitutto delineato il regime di ripartizione dell’onere probatorio nella ipotesi, come quella in esame, nella quale l’Ufficio opera una ripresa fiscale sulla base della emissione di fatture riferite ad operazioni asseritamente inesistenti.

Occorre rammentare che la fattura, di regola, è documento idoneo a rappresentare un costo d’impresa, come si evince dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, e costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’I.V.A. e alla deducibilità dei costi, sicché, nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’Ufficio, che adduce la falsità del documento, dimostrare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27341; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25775; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428).

2.2 Tale prova può ritenersi raggiunta qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di presunzioni semplici, considerato che la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto ad altri fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619).

2.3 Pertanto, nel caso, come quello in esame, in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, ha l’onere di fornire – alla stregua del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – elementi validi per affermare che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera” o una società “fantasma”); in tal caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21953; Cass. 11 giugno 2008, n. 15395; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854).

2.4 Ovviamente tale prova del contribuente non potrà consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228; Cass. 10 giugno 2011, n. 12802; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428; Cass., sez. 65, ord. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453).

2.5 Ciò premesso, a fronte degli elementi indiziari che sorreggono l’avviso di accertamento (consistente esposizione debitoria della Autotrasporti Gambino nei confronti della Petroli srl, antieconomicità delle forniture di carburanti, anomalie nelle procedure di rifornimento mancanza nella contabilità della società Petroli srl di documenti di consegna e di un mastrino riferito al cliente Gambino), la CTR ha ritenuto che tali presunzioni non solo sono state adeguatamente confutate dalle argomentazioni fornite dalla contribuente e poste a base della decisione del giudice di primo grado, ma sono state anche superate dalla documentazione di proveniente pubblica (Agenzia delle Dogane) attestante l’effettivo utilizzo da parte dei mezzi della società Gambino di carburante in misura pressoché corrispondente a quello risultante fatture.

2.6 La CTR ha, quindi, fatto corretta applicazione sia della normativa fiscale che dei principi relativi alla ripartizione dell’onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti: piuttosto i motivi del ricorso prospettati sotto il profilo della violazione norme di legge sostanziali e processuali con particolare riferimento disposizioni in materia di prove si risolvono in realtà in una critica all’esercizio dell’attività, riservata al giudice di merito, di apprezzamento del materiale probatorio insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che caso di specie non poteva essere dedotto stante la presenza di una “doppia conforme”.

2.7 In proposito va ribadito che il vizio di violazione di legge consiste, in base ad una giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

4. Nulla sulle spese essendo l’Agenzia delle Entrate costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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