Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28286 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35139-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7269/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 14/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. L.M.V. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, anche all’esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari, aveva determinato un maggiore reddito imponibile con conseguente recupero delle imposte Irpef, Irap ed IVA.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso riducendo i valori reddituali.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania accoglieva l’appello sulla base del motivo, ritenuto assorbente, relativo alla inapplicabilità, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, della presunzione per i professionisti di imputazione a reddito di tutte le movimentazioni bancarie, sia prelevamenti che versamenti.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente non si è costituito.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la CTR ha errato nell’estendere la portata della sentenza n. 228/2014 anche ai versamenti effettuati dai professionisti.

1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la sentenza affetta da motivazione apparente.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Secondo il prevalente, e più recente, orientamento giurisprudenziale, che ha superato l’isolato precedente citato dall’impugnata pronuncia “la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, nella parte in cui, con riferimento ai lavoratori autonomi, prevede che i prelevamenti costituiscano presunzione di maggiori compensi, restando invece invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (cfr. Cass. n. 16697/2016; 7951/2018, 22931/2018 e 23709/2019).

3 Il secondo motivo è infondato.

3.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876 / 2017 1461/2018).

3.2 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze recando il minimo costituzionale.

3.3 Pur se in alcune parti la motivazione appare oscura e riferita ad aspetti e questioni che non si attagliano alla fattispecie in esame, sono sufficientemente spiegate le ragioni in fatto e diritto della decisione, errate come sopra spiegato, individuate nell’estensione del regime di non applicabilità della presunzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 2, regime della applicazione anche ai versamenti del professionista.

4. In accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, la quale deciderà la controversia attenendosi alla regola che la presunzione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) è applicabile alle sole operazioni di versamento (e non di prelevamento) risultanti dai conti correnti bancari riferibili al professionista. Alla medesima Commissione è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– Accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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