LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27805-2016 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 149, presso lo studio dell’avvocato GIULIO GONNELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO VECCHI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL IN PERSONA DEL CURATORE, P.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 685/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 26 aprile 2016, ha rigettato l’appello proposto da B.M. avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 21089 del 2013, e nei confronti di ***** s.r.l. (già ***** s.a.s.).
1.1. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal B. ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare Euro 18.320,00 oltre interessi in favore della società *****.
2. La Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. sia con riferimento al luogo, Via *****, ove il geom. B. aveva residenza effettiva, come era stato provato in corso di causa, sia con riferimento al procedimento notificatorio, che risultava completo delle formalità previste per tale modalità di notifica.
3. Per la cassazione della sentenza B.M. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, notificato al Fallimento ***** s.r.l. ed a P.C..
Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 650,138,139 e 140 c.p.c., e si contesta l’irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, che era stata fatta in un comune – ***** – diverso da quello di residenza ***** – nonostante quest’ultimo fosse noto alla società ingiungente, come dimostrato dalla notifica del secondo atto di precetto, senza dire che il luogo di residenza sarebbe stato facilmente conoscibile con l’ordinaria diligenza.
Ulteriormente, la notifica sarebbe irregolare in quanto l’avviso di ricevimento non conterrebbe l’indicazione del numero della raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto.
2. Con il secondo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si deduce che la Corte d’appello si sarebbe limitata ad affermare che la residenza effettiva del ricorrente era collocata in un luogo diverso da quello risultante dall’anagrafe, e tale affermazione sarebbe frutto di erronea valutazione dei dati fattuali richiamati.
Diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, la raccomandata di sollecito di pagamento, inviata al medesimo indirizzo di Via *****, non era mai stata ritirata dal ricorrente, e la lettera in data 18 febbraio 2008 non conteneva la risposta alla raccomanda mai ritirata.
La Corte d’appello, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’azione esecutiva era stata promossa dopo il secondo precetto, notificato nella residenza anagrafica del ricorrente nel Comune di *****, a riprova che la società ingiungente per prima non ritenesse regolare la notifica effettuata alla Via *****.
3. Con il terzo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e nullità della sentenza, si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto immotivatamente non rilevante la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 293 del 2010, passata in giudicato, che ha accertato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 1628 del 2008 e del relativo atto di precetto, e quindi dichiarato l’insussistenza del diritto della società ***** a procedere all’esecuzione forzata.
4. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 91 c.p.c. e si contesta la condanna del B. alla rifusione delle spese del giudizio di appello, nonostante la contumacia della controparte.
5. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché attingono la medesima questione della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 1628 del 2008, sono privi di fondamento ove non inammissibili.
5.1. Non sussiste il vizio di motivazione denunciato ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, che si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. 29/09/2016, n. 19312; Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).
Nella specie, la sentenza impugnata risulta argomentata e le ragioni esposte sono comprensibili e non contraddittorie.
6. Non sussistono le lamentate violazioni di legge processuale in tema di notifica.
6.1. Occorre in premessa ribadire che la Corte di cassazione, allorché è chiamata a decidere su un vizio in procedendo, ha poteri di diretto esame e valutazione degli atti e delle risultanze delle fasi processuali di merito, ma il suo potere di accertamento relativo al fatto processuale può dispiegarsi con ampiezza solo ove il giudice di merito, istituzionalmente deputato ad accertare i fatti, non abbia statuito sul punto, mentre invece, ove la relativa statuizione in fatto sia stata da quel giudice in concreto assunta, la stessa deve essere impugnata davanti alla Corte di cassazione con un mezzo appropriato, quale la denuncia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali del giudice di merito e del giudice di legittimità (ex plurimis, Cass. 28/09/2004, n. 19416).
6.2. Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni (ex plurimis, Cass. 03/08/2017, n. 19387; Cass. 14/05/2013, n. 115550; Cass. 22/12/2009, n. 26985).
Sul punto la Corte d’appello ha indicato gli elementi a suo giudizio convergenti nel senso che la residenza effettiva del geom. B. si trovasse in ***** (pag. 4), e, come si è detto in premessa. l’accertamento così svolto non è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge, mentre appare congruo ed esaustivo sotto il profilo motivazionale, neppure correttamente attinto dal ricorrente.
6.3. Prive di fondamento sono anche le censure formulate con riferimento alla regolarità del procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c..
Correttamente la Corte di merito ha rigettato l’identica censura, evidenziando che erano state compiute le formalità del deposito di copia dell’atto presso la sede del Comune del luogo di notifica, di affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del destinatario, e di spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6.4. Risulta inammissibile il terzo motivo di ricorso per difetto di specificità.
Questa Corte ha più volte affermato che il principio della rilevabilità officiosa del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso e che, pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (ex plurimis, Cass. 19/08/2020, n. 17310; Cass. 31/05/2018, n. 13988; Cass. 23/06/2017, n. 15737).
7. Il quarto motivo di ricorso è privo di fondamento.
Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il giudizio di appello non si è svolto in contumacia.
La società ***** si era costituita ed era rimasta presente fino all’interruzione del giudizio, conseguente alla dichiarazione di fallimento della stessa *****. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha riconosciuto il diritto della società alla rifusione delle spese sostenute fino a quel momento.
8. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021
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