Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.28297 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3182-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato MARIA CAMPOLUNGHI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO GAETANI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PO.SE., PO.SA., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTINA CINGOLANI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 43/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2021 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. CAPASSO LUCIO.

FATTI DI CAUSA

P.M. ed A.A.L. evocarono, avanti il Tribunale di Macerata, Po.Se., quale titolare dell’immobile limitrofo al suo, denunziando la realizzazione di costruzione a distanza illegale dal confine con venduta da eliminare e chiedendo il ristoro dei danni conseguenti.

Si costituì il Po. che contestò la domanda avversaria e chiese, in via riconvenzionale accertarsi il suo acquisto, mediante usucapione, della striscia di terreno a ridosso del muro di recinzione del fondo in signoria agli avversari.

Il Tribunale di Macerata rigettò ambedue le domande spiegate dalle parti ed i consorti P.- A. proposero gravame avverso detta sentenza avanti la Corte d’Appello di Ancona, cui resistette Po.Se. – cousufruttuario -, e gli acquirenti a titolo particolare del suo bene Po.Sa. – nudo proprietario – e C.M. – cousufruttuaria -, che svolsero a loro volta impugnazione incidentale.

Ad esito della trattazione la Corte dorica rigettò l’impugnazione incidentale, rilevando come l’espletata attività istruttoria al riguardo non confermava né il decorso del tempus richiesto dall’art. 1158 c.c., né il possesso utile all’acquisto rivendicato.

Con riguardo all’appello principale la Corte marchigiana accoglieva la domanda afferente la violazione della distanza in ordine alla venduta esercitata dal tetto-terrazza, mentre rigettava il gravame circa la realizzazione di costruzione a distanza illegale dal confine, poiché riteneva accertato che quella esistente in loco dal 1978 era solo stata ristrutturata e, non già, abbattuta e ricostruita.

Per la cassazione della sentenza resa dal Collegio dorico, P.M., anche quale coerede della moglie deceduta A.A.L., ha proposto ricorso fondato su quattro motivi.

Resistono con controricorso i consorti Po.- C., svolgendo anche impugnazione incidentale articolata su due motivi, illustrato anche con nota difensiva.

All’odierna udienza pubblica, il P.G., nella persona del Dott. Ca., ha illustrato le sue richieste con nota scritta – accoglimento impugnazione principale, rigetto quella incidentale -.

Ragioni della decisione

Il ricorso spiegato dal P. s’appalesa fondato in relazione ai motivi due e quattro del ricorso ed in tali limiti va accolto.

Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denunzia nullità per violazione delle norme ex art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. poiché il Collegio marchigiano ebbe a statuire che il fabbricato, non a distanza legale preesistente all’adozione del P.R.G. comunale ed oggetto di condono edilizio, non fu abbattuto e ricostruito, ignorando le dichiarazioni di almeno quattro testimoni lumeggianti il contrario e documento avente natura di atto pubblico – rogito notarile con il quale il Po. nel 1998 acquistò il suo immobile – portante confessione circa l’esecuzione di lavori di costruzione oggetto di causa.

Con la terza ragione di doglianza il P. lamenta omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte anconetana non ha considerato le differenze contenute nella scheda catastale, relativa all’immobile di causa, redatta nel 1986 – in occasione del chiesto condono edilizio – e nella scheda redatta nel 1992, poiché detti elementi incidevano sulla credibilità dei testi escussi in causa.

Le due censure appaiono connesse posto che attingono da prospettive diverse la medesima questione, ossia la modalità di esecuzione dei lavori di ristrutturazione della costruzione oggetto di causa, e risultano prive di pregio poiché appaiono collegate a valutazione circa il merito della lite.

Difatti la Corte dorica, sulla base della puntuale valutazione dei dati probatori acquisiti in causa, elaborata in forza del suo prudente apprezzamento – art. 116 c.p.c. – ha motivatamente escluso che i lavori di ristrutturazione, che certamente hanno interessato lo stabile oggetto di causa, furono eseguiti mediante demolizione del manufatto preesistente e sua ricostruzione, accertando invece che i muri perimetrali furono mantenuti e venne modificato solo l’andamento della copertura – da spiovente verso il fondo P. a piano e calpestabile.

Le contestazioni mosse dal ricorrente si incentrano sull’enfatizzazione di alcuni elementi probatori acquisiti in atti e ritenuti non rilevanti dalla Corte marchigiana, proponendo così una lettura meramente alternativa delle risultanze probatorie con inammissibile sollecitazione a questa Corte di legittimità di procedere ad esaminare il merito della controversia.

Difatti dal cenno, fatto in contratto di acquisto del 1998, allo stato di avanzamento della ristrutturazione in cui si trovava al momento il manufatto, il ricorrente ricava dato probatorio, lumeggiante la dedotta ricostruzione, configurante confessione portata per giunta in atto pubblico a fede privilegiata. Viceversa detto cenno – per come ritrascritto nel ricorso – appare limitato alla descrizione dello stato in cui il bene si trovava ossia completo nella sua struttura e copertura ma manchevole di divisori interni ed impianti.

Mentre l’assenza della rappresentazione delle finestre – ricordate dai testi e la cui pregressa esistenza risulta comprovata dalle pose fotografiche allegate alla consulenza tecnica – nella scheda catastale redatta nel 1986 ai fini del chiesto condono edilizio del fabbricato abusivo, allora esistente, non di per sé – come invece ritiene il ricorrente – lumeggia automaticamente la falsità dei testi, introdotti dal Po., e loro sostanziale inaffidabilità, potendosi anche ritenere mero errore del redattore la scheda catastale.

All’evidenza la contestazione della valutazione di un dato probatorio non configura, nemmeno in astratto, il vizio denunziato che deve attenere a fatto storico – la realizzazione del manufatto abusivo e la sua consistenza – e, non già, alla valutazione della prova afferente a detti fatti storici – Cass. su n. 8053/14 -.

Nella specie il Collegio dorico ha puntualmente esaminato il fatto storico rilevante, giungendo però – ad opinione del ricorrente – a conclusioni errate in dipendenza della mala valutazione del compendio probatorio acquisito in causa. Per altro verso va notato come l’intera argomentazione critica mossa dal P. trova fondamento sull’asserto – invero indimostrato – che la rappresentazione grafica della costruzione, oggetto di causa, siccome riprodotta nella scheda catastale del 1986 sia corretta, mentre sia errata quella presente nella scheda elaborata nel 1992, ossia viene ad incidere su questione tipicamente rimessa alla prudente valutazione del Giudice di merito circa la rilevanza ed affidabilità dei dati probatori utilizzati ai fini della decisione.

Dunque le censure svolte nei motivi di ricorso dianzi esaminati appaiono risolversi in un apprezzamento meramente alternativo del compendio probatorio acquisito in causa.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il P. rileva violazione delle norme L. n. 457 del 1978, ex art. 31, lett. d) ed art. 31, comma 2 – norma inesistente, forse L. n. 68 del 1988, art. 3, comma 2 – afferenti al concetto di ristrutturazione d’edificio condonato, in quanto la Corte dorica non ha rilevato che lo stabile, oggetto di condono, era adibito a laboratorio artigianale e solo con la ristrutturazione edilizia venne anche mutata la sua destinazione urbanistica a casa d’abitazione. Tuttavia le norme evocate consentivano di ristrutturare solo gli stabili abusivi già destinati a civile abitazione, sicché i lavori di ristrutturazione per mutare la destinazione urbanistica del bene oggetto di causa comportava che il nuovo manufatto era da qualificare siccome nuova costruzione con le conseguenze circa la necessità di osservare le distanze legali stabilite in qual momento dallo strumento urbanistico vigente, come stabilito da plurime decisioni dei Giudici amministrativi.

Con la quarta ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione delle dianzi citate norme sotto il profilo che, comunque la Corte marchigiana, pur dando atto che il nuovo edificio era difforme per sagoma esterna, superficie utile e volumetria interna, rispetto a quello preesistente non ha rilevato la violazione del concetto giuridico di ristrutturazione, siccome individuato dalla giurisprudenza di legittimità con conseguente realizzazione di nuova costruzione ed obbligo di rispettare la distanza dai confini prevista dal P.R.G. comunale vigente.

I due motivi dianzi sunteggiati vanno esaminati congiuntamente in quanto afferiscono alla medesima questione di diritto e colgono la testa del chiodo nei limiti della motivazione.

La questione correlata al concetto di ristrutturazione precisato nella L. n. 457 del 1978 agitata dal ricorrente nel secondo motivo – significativamente confortato solo con il sostegno di arresti del Giudice amministrativo – non appare decisiva, posto che è costante insegnamento di questo Supremo Collegio che, ai fini della disciplina in tema di distanze legali, rientra nel concetto di ristrutturazione anche l’abbattimento dell’edificio con sua ricostruzione negli esatti termini del preesistente – Cass. su n. 21578/11, Cass. sez. 2 n. 15041/18, Cass. sez. 2 n. 22608/09, Cass. sez. 2 n. 17043/13 -.

Si realizza nuova costruzione allorquando il manufatto è diverso per volumetria sagoma esterna ovvero superficie utile.

In questa prospettiva la Corte dorica ha errato poiché ha dato puntualmente atto che ad esito dei lavori di ristrutturazione, senza abbattimento del preesistente, tuttavia l’edificio del Po. presentava variata la copertura – da falda a piana – palesava un aumento della volumetria interna. anche se modesta, ed infine, come precisato dal consulente, il tetto era divenuta superficie utile posto che era state realizzata superficie calpestabile con veduta, prima inesistente.

La Corte di merito ha, tuttavia ed in ciò errando, ragguardato le modifiche rispetto al preesistente accertate in causa in relazione al complesso dell’edificio, mentre anche ogni aggiunta al preesistente, che incida sulla sua spazio-volumetria, configura nuova costruzione con e relative conseguenze in tema di osservanza delle distanze – Cass. sez. 2 n. 15732/18, Cass. sez. 2 n. 6809/00 – Quindi l’aver accertato che l’edificio preesistente non fu abbattuto non risolve la contesa poiché deve esser accertato se anche le modifiche apportate abbiano portato all’aumento della volumetria ovvero modificato la sagoma esterna ovvero ampliato la superficie utile poiché, in tal caso, dette modifiche sono da qualificare siccome nuova costruzione con le conseguenze in tema di distanze da rispettare. Sul punto dunque la sentenza impugnata va cassata e la questione rimessa alla Corte d’Appello di Ancona, altra composizione, affinché proceda all’accertamento conseguente al principio di diritto dianzi illustrato.

Con il primo motivo dell’impugnazione incidentale i consorti Po.- C. deducono omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, poiché il Collegio dorico – ed invero anche il Tribunale di Macerata – non ha considerato come fosse pacifico in causa che sulla striscia di terreno, oggetto della domanda di acquisto mediante usucapione quando in esercizio l’opificio allogato nel manufatto ristrutturato, veniva esercitato il transito a scopo di produzione.

La censura s’appalesa inammissibile per due convergenti ragioni.

Anzitutto pecca di non autosufficienza posto che si lamenta che la questione fosse stata segnalata in prime cure e negletta dal Tribunale, ma non si precisa come e quando la stessa venne ritualmente sottoposta al Giudice d’appello e suscitato il contraddittorio fra le parti al riguardo.

Quindi non si precisa la rilevanza dell’esercizio del transito in relazione alla pretesa, non già, di acquisto di servitù bensì del diritto di proprietà sulla striscia di terreno – asseritamente – utilizzata e per quale ragione il fatto era da ritenere “incontestato” solo perché “non negato” dai testi sentiti in causa.

Con il secondo mezzo d’impugnazione incidentale i resistenti lamentano violazione delle norme ex artt. 1165 e 2944 c.c., in quanto la Corte dorica ha assegnato all’accordo, circa il sito d’erezione della recinzione del fondo avversario, valenza di riconoscimento del diritto del P., benché difettasse il requisito dell’inequivocità della condotta quale riconoscimento dell’altrui diritto ai fini dell’interruzione del termine utile ex art. 1158 c.c..

La censura si compendia nella contestazione circa la valenza delle prove acquisite in atti relative all’accordo tra le parti in causa afferente la collocazione arretrata, rispetto al confine – rappresentato dalla condotta fognaria interrata ed appare inammissibile.

Difatti la Corte dorica in primo luogo ha rilevato, conformemente al Tribunale, che il muretto di recinzione del fondo P. fu eretto di certo dopo il 1982 sicché nell’agosto del 2001 – quando fu avviata la lite – non era scorso il tempus prescritto ai fini dell’usucapione e detto accertamento risulta attinto con la prima censura come visto inammissibile.

Quindi il Collegio marchigiano ha anche rilevato che detta recinzione fu apposta in posizione arretrata rispetto al confine a seguito di accordo tra le parti e qualificato un tanto come atto interruttivo del termine ventennale per l’usucapione poiché il Po. ebbe a riconoscere il diritto del P. e della moglie – art. 1165 c.c..

La contestazione mossa si risolve nel diverso apprezzamento della valenza dei dati probatori utilizzati ai fini di ritenere incontroverso il riconoscimento dell’altrui diritto ritenendo, invece, che detti dati lumeggiassero solo la sua consapevolezza di possedere bene altrui, così prospettando a questa Corte di legittimità mera opzione esegetica alternativa.

Comunque la questione nemmeno appare assumere rilevanza posto che la Corte dorica ha ritenuto non maturato il prescritto ventennio di possesso in forza di due argomenti, ossia che il possesso comprovato iniziasse a decorre dall’erezione in posizione arretrata della recinzione e che un tanto avvenne in forza di specifico accordo tra le parti, sicché se anche l’accordo non lumeggiasse attribuzione del diritto ai consorti P., tuttavia rimane che il possesso, accertato in giudizio, inizia a decorrere dopo il 1982, per cui nel 2001 non era scorso il ventennio.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione incidentale concorrono in capo ai consorti Po.- C. le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo motivo, dichiara inammissibile l’impugnazione incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti di motivazione e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in altra composizione, che anche provvederà a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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