LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARRATO Aldo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13080/2016 proposto da:
C.A., BR.PA., L.G., C.M.P., P.F., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell’avvocato LUCA TANTALO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO COMPARINI, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
B.A., B.M.G., B.M.L., BE.MA.LU., B.M.C., B.M.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1135/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:
– Br.Pa. e altri, tutti condòmini di un edificio sito in *****, proposero denunzia di nuova opera nei confronti dei fratelli B.A., Ma.Lu., M.G., M.C. e M.P., i quali avevano ottenuto il permesso amministrativo di costruire talune unità abitative, che, per quel che ancora qui rileva, secondo la prospettazione dei ricorrenti avrebbero messo in pericolo la stabilità dell’edificio condominiale;
– disposta sospensione cautelare dei lavori, il Tribunale, accolta la domanda attorea, vietava ai convenuti di iniziare o proseguire l’opera;
– la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, accolta l’impugnazione di B.A. e M.G., rigettò la domanda;
– in sintesi, queste le ragioni del diverso opinamento del Giudice d’appello: la ctu, che si era avvalsa delle competenze di un ingegnere e di un geologo, aveva concluso “per la realizzabilità delle opere senza alcun problema di carattere statico per l’edificio degli appellati”; il Tribunale aveva reso decisione non convincente, avendo disatteso immotivatamente le valutazioni dei periti e senza aver predisposto una ulteriore consulenza, che potesse porre in dubbio le conclusioni della prima consulenza; l’affermazione di sussistenza del pericolo era da reputarsi ingiustificatamente apodittica, non desumendosi dagli atti alcuna emergenza processuale che la suffragrasse; aveva addebitato alla consulenza astrattezza e teoricità, nel mentre, sempre secondo il primo Giudice, la realizzazione avrebbe dovuto essere subordinata “a una serie di condizioni a livello esecutivo di notevole delicatezza, pazienza e abilità, del tutto rimesse alla buona volontà del costruttore, se non alla sua scienza e coscienza, e non controllabili dall’esterno senza la collaborazione dell’imprenditore stesso”, così confondendo, a parere della Corte d’appello, la valutazione di fattibilità dell’opera con la sua corretta esecuzione, manifestando, in definitiva, “una soggettiva preoccupazione del giudice per eventuali mancanze nell’esecuzione dell’opera, che nessuna perizia potrebbe mai prevedere e/o garantire”; a dispetto di quanto affermato dal Tribunale il geologo aveva riversato in atti due relazioni; infine la sentenza appellata era erronea per avere invertito l’onere della prova sulla pericolosità dell’opera, che grava sulla parte attrice;
ritenuto che avverso la sentenza di cui sopra Br.Pa., C.A., C.M.P., L.G. e Ma.An. propongono ricorso sulla base di sei motivi e che la controparte è rimasta intimata;
ritenuto che i motivi, pur parcellizzati, riportano a un complesso censuratorio unitario, con il quale i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1172,2697,2727,2729 c.c., artt. 342,116,112,323,339,132 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo, in sintesi:
– la Corte d’appello non aveva considerato che le relazioni peritali avrebbero dovuto essere seguite da ulteriori approfondimenti “durante la fase geognostica propedeutica al progetto”, necessità questa che emergeva dalle relazioni predette;
– la parte attrice non avrebbe potuto assolvere al proprio onere probatorio in assenza di analitiche allegazioni sui piani progettuali esecutivi;
– l’appellante non aveva dimostrato, nel dettaglio, la fondatezza delle proprie censure rivolte alla sentenza di primo grado;
– la pericolosità dell’opera avrebbe imposto il campionamento delle attività di scavo e la parte denunziante aveva assolto al proprio onere probatorio “dimostrando semplicemente un rischio non ipotetico (…) e l’onere della dimostrazione di aver predisposto/predisporre le cautele idonee ad escluderlo, (incombeva) invece sul resistente”;
– la Corte d’appello aveva erroneamente reputato scontato che la controparte avrebbe seguito gli accorgimenti tecnici indicati dai consulenti, così giungendo a una doppia supposizione, “per un lato, infatti, ha espresso il convincimento, meramente ipotetico, che determinati accorgimenti tecnici sarebbero stati in grado di limitare il pericolo, il quale ultimo era stato specificamente individuato in sede di relazione tecnica avente ad oggetto l’intervento edilizio intrapreso. D’altro lato, ha supposto che i fratelli B., all’atto di riprendere l’opera, porranno in essere dette cautele”;
– tutto ciò aveva importato la conseguenza che la Corte locale si era sottratta al dovere di statuire sul merito della causa, che consisteva nel dar risposta ai quesiti posti dagli attori con l’azione cautelare;
– e, in ultima analisi, aveva offerto una motivazione insufficiente; considerato che l’insieme censuratorio non supera il vaglio d’ammissibilità alla luce delle seguenti osservazioni:
a) nella sostanza i ricorrenti sollecitano un improprio riesame di merito da parte di questa Corte, del tutto estraneo al giudizio di legittimità: la Corte d’appello, motivatamente discostandosi dalla pronuncia di primo grado, in aderenza all’opinione dei consulenti del giudice, ha escluso che il paventato pericolo, di cui all’art. 1171 c.c., sussista; la circostanza che l’opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle regole dell’arte, tali da scongiurare pericolo di danno per il vicino immobile, previamente individuate dai periti non appare circostanza che, alla stregua del contenuto della norma nunciatoria in esame, giustifichi il diniego dell’opera; restando, ovviamente, riproponibile una tale azione ove le modalità esecutive, non rispettose delle cautele e dei requisiti tecnici, si dimostrino tali da farne derivare pericolo per la cosa altrui;
b) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione;
c) attraverso la denunzia di violazione dell’art. 116 c.p.c., la ricorrente mira al raggiungimento dello scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poiché, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (ma anche dell’art. 115), non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), stante che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, n. 645828);
d) quanto alle dedotte violazioni di norme sostanziali deve osservarsi che piuttosto palesemente la critica, nella sostanza, risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che non v’e’ luogo a statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata;
considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile “ratione temporis” (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, in solido fra loro.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021
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