Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28304 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26472/2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA n. 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO TARSITANO;

– ricorrente –

e contro

Q.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 548/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 9.8.2000, C.L. evocava in giudizio Q.G. innanzi il Tribunale di Cosenza, sezione distaccata di San Marco Argentano, esponendo che il convenuto si era impossessato di una striscia di terreno da sempre nella disponibilità dell’attrice, sulla quale esisteva una cunetta destinata allo scolo delle acque meteoriche provenienti dal terreno della stessa, ed invocando la declaratoria della sua proprietà esclusiva di detta area. Si costituiva in giudizio il Q., sostenendo che l’area contesa fosse di sua proprietà e spiegando, in subordine, domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuto acquisto, a suo favore, della proprietà della stessa per usucapione.

Con sentenza n. 3/2009 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese.

Interponeva appello avverso detta decisione la C. e si costituiva in seconde cure il Q., resistendo al gravame e spiegando appello incidentale limitatamente alla statuizione sulle spese.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 548/2016, la Corte di Appello di Cagliari rigettava l’impugnazione principale accogliendo quella incidentale e condannando la C. alle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.L., affidandosi a cinque motivi.

Q.G., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 948,949,2697 c.c., art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato i criteri che regolano l’onere della prova nella domanda di reintegrazione. Ad avviso della ricorrente, in presenza di domanda, o eccezione, di usucapione proposta dalla parte convenuta, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che la cd. probatio diabolica a carico dell’attrice doveva intendersi affievolita sino alla prova di un acquisto collocato in un momento anteriore a quello indicato dall’altra parte come momento iniziale del possesso.

La censura è infondata.

La Corte di Appello ha richiamato lo svolgimento del processo contenuto nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), nel quale si dà atto che il Q. si era difeso affermando di essere proprietario dell’area in contestazione ed aveva spiegato, solo in subordine, domanda di usucapione (cfr. pag. 4 della sentenza). Nessun affievolimento della probatio diabolica si può configurare in simile contesto, poiché le posizioni assunte dalle parti in principalità erano diametralmente opposte l’una all’altra: ciascuna di esse, infatti, affermava di essere proprietaria dell’area in contestazione. L’attrice, quindi, aveva l’onere di dimostrare la sua pretesa e, trattandosi di domanda di reintegrazione, era tenuta a fornire la cd. probatio diabolica.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione di un fatto controverso e la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio di merito. Secondo la ricorrente, l’ausiliario non avrebbe fatto un rilievo sulla corrispondenza tra lo stato dei luoghi, le mappe e i confini catastali, onde il risultato della sua perizia non avrebbe potuto certificare la proprietà del Q. sull’area contesa tra le parti del giudizio.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della prova testimoniale (con particolare riferimento alla testimonianza A.), dando per certo il fatto che la C. avesse sconfinato sul terreno di quest’ultimo, nell’edificare la propria abitazione. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente rinvenuto la prova di tale sconfinamento nella scrittura privata sottoscritta tra la C. e l’ A. il 21.8.1979; scrittura che, secondo il giudice di merito, sarebbe stata motivata proprio per regolare lo sconfinamento di cui sopra. In realtà, detto accordo non aveva la finalità di regolare uno sconfinamento mai avvenuto, bensì quella di regolare la distanza dal confine dei rispettivi fabbricati delle due parti.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che le deposizioni dei testimoni escussi nel corso del giudizio di merito non avrebbero confermato l’esistenza di una recinzione dell’area oggetto del contendere. I testimoni, infatti, nella loro quasi totalità avrebbero – secondo la ricorrente – confermato che detta recinzione esisteva, e questa circostanza avrebbe dovuto essere ritenuta significativa ai fini dell’accertamento della proprietà e del possesso dell’area controversa.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Con esse, infatti, la ricorrente sollecita un nuovo accertamento di fatto, da ritenere estraneo alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Ne’ è possibile invocare una rivalutazione delle prove acquisite nel giudizio di merito, posto il principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il rigetto della domanda di rivendica proposta dalla C. avesse precluso l’esame della riconvenzionale di usucapione formulata dal Q.. Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto valorizzare il fatto che costui non si era solo difeso, ma aveva a sua volta proposto una domanda di usucapione, che non aveva ricevuto accoglimento, con conseguente impossibilità di configurare la soccombenza piena della ricorrente.

Il motivo è infondato.

Come già esposto in occasione della confutazione del primo motivo di ricorso, la domanda riconvenzionale di usucapione era stata proposta dal Q. soltanto in subordine. Rispetto alla domanda principale dell’odierna ricorrente, tesa all’accertamento della proprietà dell’area, della quale la Corte distrettuale ha confermato il rigetto del per omesso conseguimento della cd. probatio diabolica, il Q. è risultato pienamente vittorioso. Il governo delle spese operato dal giudice di merito, dunque, rispetta il criterio generale dell’art. 91 c.p.c., comma 1.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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