Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.28307 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32080/2020 proposto da:

G.A., rappresentato e difeso da se medesimo, nonché

disgiuntamente e congiuntamente dagli avvocati UMBERTO DEL BASSO DE CARO, ANGELO MAZZONE;

– ricorrente –

contro

C.F., C.I., D.F., rappresentate e difese dagli avvocati SIMONE LABONIA, LUIGI TOCCI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4010/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato G.A., il quale chiede l’accoglimento del ricorso riportandosi agli scritti depositati;

Udii per le resistenti gli Avvocati SIMONE LABONIA, LUIGI TOCCI, quali si associano alla richiesta di inammissibilità del P.M..

FATTI DI CAUSA

D.F., C.I. e C.F. evocavano in giudizio avanti il Tribunale di Avellino l’avv. G.A., professionista dal quale erano state patrocinate in sede penale e conseguente contenzioso civile di risarcimento danno iatrogeno, per sentir accertare che nulla più gli dovevano in dipendenza del rapporto professionale con pronuncia d’accertamento negativo in relazione alla domanda di liquidazione compenso presentata dall’avv. G. avanti l’Ordine professionale di Napoli.

Resistendo l’avv. G.A., il Tribunale irpino ebbe ad accertare che le consorti D. – C. erano debitrici verso il professionista della minor somma – rispetto a quella pretesa – precisata nella convenzione di data 23.8.2010 sottoscritta dalle clienti.

Avverso la citata decisione le consorti C. – D. proposero gravame avanti la Corte d’Appello di Napoli, che resistendo il G., accolse l’impugnazione ritenendo che nulla fosse dovuto al professionista in ordine allo specifico scritto del 23.8.2010 posto, espressamente, alla base della domanda di liquidazione compenso.

Osservava la Corte partenopea come l’accordo scritto, assunto dal Tribunale a sostegno della sua decisione, non risultava sottoscritto anche da C.I. pur condannata al pagamento; come l’incarico affidato all’avv. G. di raggiungere una transazione con l’Assicuratore dell’Ente sanitario responsabile risultava risolto dopo pochi giorni, tanto che la transazione tra le danneggiate e l’Assicuratore fu raggiunto tempo dopo da altro avvocato ed a condizioni diverse da quelle formulate dall’avv. G., sicché nulla era dovuto dalle clienti per attività, in effetti, non svolta.

L’avv. G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Napoli articolato su nove motivi, illustrato anche con memoria.

Le consorti D. – C. hanno resistito con controricorso.

All’odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. nella persona della Dott. Francesca Cerroni – inammissibilità o rigetto del ricorso – e dei difensori delle parti, il Collegio ha adottato decisione siccome illustrato nella presente sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’avv. G. appare inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione delle norme ex art. 2719 c.c., artt. 215 e 116 c.p.c., posto che la Corte partenopea non ha tenuto conto che le controparti mai ebbero a disconoscere la loro sottoscrizione apposta sull’atto scritto portante l’accordo del 23.8.2010, ossia la scrittura privata riconosciuta sulla quale il Tribunale irpino aveva fondato la sua decisione, poi riformata.

La censura per come articolata risulta inammissibile in quanto svincolata dalla motivazione esposta dal Collegio partenopeo a sostegno della sua decisione. Difatti i Giudici napoletani non hanno mai dubitato che tra le parti – esclusa C.I. – intervenne l’accordo scritto evocato nell’argomentazione critica, bensì hanno ritenuto detto accordo irrilevante ai fini della decisione poiché risolto pochi giorni dopo la sua stipula e prima che fosse formalizzata alcuna transazione con l’Assicuratore controparte.

Dunque l’argomento critico svolto nella censura si pone su un piano di irrilevanza rispetto alla motivazione che sorregge la sentenza impugnata.

Con la seconda ragione di doglianza il G. lamenta violazione delle regole di diritto portate dagli artt. 2233 e 2237 c.c., nonché in tema di risoluzione dei contratti per mutuo dissenso, in quanto la Corte territoriale ha malamente apprezzato il compendio probatorio in atti – ossia le sue risposte all’interrogatorio formale e la procura notarile rilasciata a suo favore – lumeggiante l’attività professionale sviluppata successivamente all’accordo del 23 agosto 2010 e ritenuto l’esistenza di un recesso ad nutum da parte delle clienti rispetto al citato accordo.

Anche con relazione a detta censura si rileva la mancata correlazione con le motivazioni esposte nella sentenza impugnata con conseguente inammissibilità della stessa.

Difatti il Collegio partenopeo ha puntualmente esaminato il testo dell’accordo in questione e sottolineato come chiaramente lo stesso si configurava quale completamento dell’incarico professionale di patrocinio già affidato all’avv. G. – del quale la procura notarile per la costituzione di parte civile nel procedimento penale era atto di manifestazione – allo specifico scopo di condurre le trattative per la transazione della contesa risarcitoria con l’Assicuratore.

Pertanto la Corte territoriale ha sottolineato come lo scritto dell’agosto 2010 aveva lo scopo comune alle parti, di disciplinare in modo specifico l’attività professionale futura che l’avv. G. sarebbe andato ad espletare ai fini della transazione.

Quindi la Corte distrettuale ha puntualizzato come detto accordo scritto non riguardava C.I. e come il contratto d’opera professionale, in cui s’innestava detto accordo, era stato formalmente disdettato dalle clienti il 14.9. 2010, ma già de facto, come attesta il tenore del telegramma inviato alle clienti il 7.9.2010 dall’avv. G., venuto meno in tale data.

L’argomentazione critica sviluppata nella censura si limita ad esporre ragionamento astratto circa l’istituto del recesso del cliente, per giunta ancorandolo, non già, al mandato professionale, bensì al solo accordo del 23 agosto 2010 pacificamente atto interno a detto rapporto, nonché ad affermare intervenuto accordo transattivo con l’Assicuratore lo stesso 23 e 24 agosto 2010, ossia affermazione che la Corte napoletana ha puntualmente rilevato siccome priva di alcun supporto probatorio anche di natura indiziaria.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia nuovamente violazione del disposto ex art. 2233 c.c., in correlazione all’art. 36 Cost., circa la giusta retribuzione per l’opera professionale svolta a favore delle clienti nel corso di otto anni di durata del rapporto, posto che la Corte campana nulla ha riconosciuto in suo favore per detta opera, disattendendo l’accordo scritto nonostante la natura di mero accertamento negativo dell’azione, originariamente proposta dalle consorti D. – C..

L’argomentazione critica svolta risulta, anzitutto, di difficile comprensione e, comunque, si limita ad apodittica contestazione della decisione adottata dal Collegio partenopeo, il quale invece ha sottolineato come era stato l’avv. G. a richiedere in causa esclusivamente il riconoscimento del dovuto in forza dell’atto scritto datato 23.8.2010 e, non già, in generale del giusto compenso per l’intera attività professionale svolta in favore delle clienti.

Inoltre la domanda di accertamento di nulla più dovere al professionista avendogli già corrisposto l’intero compenso dovutogli, proposta dalle consorti C. – D., ovviamente si contrapponeva alle pretese da questo avanzate avanti l’Ordine professionale di Napoli.

Il ricorrente, peraltro, nemmeno precisa quando e come ebbe a sottoporre al Giudice d’appello la pretesa di esser adeguatamente rimunerato per l’intera opera professionale – patrocinio in sede penale e successivamente stragiudiziale sino al recesso delle clienti – espletata in loro favore, con conseguente novità della relativa pretesa svolta solo in questa sede di legittimità.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il G. deduce nullità per la violazione del disposto ex art. 112 c.p.c., posto che il Collegio partenopeo non ha rilevato come le resistenti non ebbero ad introdurre tempestivamente domanda tesa all’accertamento dell’avvenuto loro recesso dall’accordo del 23 agosto 2010, o comunque della risoluzione dello stesso, bensì ebbero solamente a proporre domanda di accertamento negativo di ogni loro debenza nei suoi riguardi.

La censura s’appalesa siccome inammissibile posto che l’argomento critico sviluppato non sviluppa confronto con la motivazione al riguardo illustrata dalla Corte napoletana limitandosi all’apodittica affermazione del mancato rispetto della regola processuale ex art. 112 c.p.c., supportata solamente con richiami ad arresti afferenti l’istituto in astratto.

Viceversa la Corte territoriale ebbe a ben porre in rilievo le ragioni di gravame mosse dalle odierne resistenti che appunto attenevano alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle loro ragioni fondanti la non debenza dell’importo preteso dal professionista sulla scorta dell’atto scritto del 23.8.2010, ossia il venir meno dopo pochi giorni del rapporto contrattuale d’opera professionale esistente tra le parti nel cui ambito si collocava lo specifico incarico di giungere alla transazione con l’assicuratore, incarico non assolto.

Con il quinto mezzo d’impugnazione il G. deduce violazione delle norme ex art. 2700 c.c. e art. 116 c.p.c., posto che la Corte partenopea non ebbe ad assegnare rilievo all’atto pubblico con il quale, il 2.2.2007, le clienti lo nominarono loro difensore con anche il potere di transigere con procura notarile. La censura si risolve nella prospettazione di argomentazione irrilevante in relazione alle ragioni poste dal Giudice d’appello alla base della statuizione adottata.

La Corte partenopea ha puntualmente dato atto che all’avv. G. le clienti conferirono procura notarile nell’ambito della loro partecipazione, quali parti civili, al processo penale e rilevato come i poteri già conferiti al difensore furono solo espressamente integrati con l’atto scritto del 23.8.2010 ai fini della transazione con l’Assicuratore.

Inoltre il Collegio napoletano ebbe a sottolineare come l’avv. G. in causa, non già, richiedeva genericamente il riconoscimento del compenso per l’opera prestata nel corso del procedimento penale e successivamente, bensì espressamente e solo del compenso pattuito con l’atto scritto del 23.8.2010. Consegue l’irrilevanza dell’argomentazione critica fondata sulla ricostruzione dei poteri ricevuti nel corso del procedimento penale ed al mancato confronto con la motivazione espressa nella decisione impugnata consegue l’inammissibilità della censura.

Con la sesta ragione di doglianza viene dedotta violazione delle norme ex artt. 115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Il G. osserva come il Collegio partenopeo non ebbe ad apprezzare la specifica testimoniante resa dagli avv. Cicala e Napolitano circa le trattive condotte al fine di giungere alla transazione della controversia tra l’Assicuratore e le sue clienti.

Con la settima ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione delle norme ex artt. 115,116 c.p.c. e artt. 2712 e 2697 c.c., in quanto la Corte distrettuale non ebbe a visionare il DVD sul quale erano registrati gli accessi delle clienti presso la sua abitazione, che dimostrava come la D. non ebbe ad incontrarlo il 24 agosto 2010, dopo che egli aveva concluso la transazione con il difensore dell’Assicuratore.

Con l’ottavo mezzo d’impugnazione il G. deduce nullità della decisione impugnata per violazione delle regole in tema di disciplina delle prove portate ex artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., posto che il Collegio campano non ebbe a tenero conto delle dichiarazioni testimoniali del difensore dell’Assicuratore circa la conclusione dell’accordo transattivo nei giorni 23 e 24 agosto 2020 ossia prima del recesso delle clienti dal rapporto professionale con lui intrattenuto.

Le tre censure dianzi sunteggiate possono esser tratte unitariamente stante che attingono da vari profili la medesima questione, ossia la valutazione del compendio probatorio da parte del Collegio partenopeo.

Tutte le citate censure appaiono inammissibili poiché si compendiano nell’analisi di alcuni dei mezzi di prova assunti in causa per sostenere una ricostruzione logico-giuridica della questione dibattuta nella lite meramente alternativa rispetto a quella elaborata dal Collegio partenopeo, per giunta senza un confronto con i dati fattuali decisivi posti dallo stesso alla base della sua statuizione.

I Giudici napoletani hanno, da un lato, evidenziato come la ricostruzione della volontà pattizia espressa nello scritto del 23 agosto 2010 lumeggiava che il compenso, nello stesso stabilito, era collegato all’opera volta alla transazione posta in essere in momento successivo rispetto alla conclusione dell’accordo – di conseguenza le trattive svoltesi in momento antecedente nulla rilevano – e come la transazione tra le consorti D. – C. e l’Assicuratore fu bensì raggiunta ma in momento successivo alla risoluzione del rapporto professionale – dicembre 2010 – a ministero del patrocinio di altro avvocato ed a condizioni diverse – rimane così smentita in radice la prospettazione del G. che la transazione fu raggiunta proprio il 23 e 24 agosto 2010.

Di conseguenza le censure proposte attingendo questioni di fatto e non già vizi di diritto appaiono tese a richiedere a questa Corte di legittimità un’inammissibile valutazione circa il merito della lite.

Con la nona ragione di doglianza il ricorrente rileva violazione del disposto D.M. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, siccome modificato ex Lege n. 228 del 2012, posto che la Corte di Napoli ha disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato nonostante che nulla era dovuto per la proposizione dell’appello incidentale che non influiva ai fini del valore della causa in sede d’appello avviata dalle controparti.

La censura appare inammissibile poiché il ricorrente è privo di interesse – Cass. SU n. 4315/20.

Difatti è dato pacifico che il G. propose appello incidentale, che venne rigettato, e di conseguenza la Corte partenopea ha applicato il disposto ex art. 13 citato in rubrica poiché la lite d’appello radicata dopo l’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012.

Tuttavia la Corte distrettuale ha espressamente stabilito che l’appellante incidentale soccombente era tenuto a pagare importo ulteriore pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione incidentale rigettata.

Dunque se, come sostiene il G., nulla a tale titolo egli ebbe a versare all’atto della proposizione dell’impugnazione incidentale, poiché questa non modificava il valore della lite, allora alcunché risulta dovuto a titolo di ulteriore versamento stante l’espresso collegamento con il contributo unificato versato in dipendenza dell’appello incidentale, che secondo il ricorrente non vi fu.

Comunque ogni questione relativa alla debenza dell’ulteriore contributo risulta attenere al rapporto impugnante – Amministrazione e, non già, al contenzioso tra le parti della lite risolta, sicché nemmeno la parte può impugnare detta attestazione del Giudice nell’ambito dell’originario procedimento, bensì dovrà impugnare l’atto impositivo emesso dall’Amministrazione.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto dall’avv. G. segue la sua condanna alla rifusione verso le consorti C. – D. delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense come precisato in dispositivo.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il G. a rifondere alle resistenti, in solido fra loro, le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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