LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 22561/2014 proposto da:
Equitalia Nord s.p.a. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Sante Ricci in Roma via delle Quattro Fontane n. 161;
– ricorrente –
e Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.
– resistente –
contro
G.A.;
– intimato –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 658/38/14, depositata il 20/05/ 2014;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 9/02/2021.
RILEVATO
che:
Ricorre Equitalia Nord s.p.a. per la cassazione sentenza della CTR Piemonte n. 659/38/14 depositata il 20 maggio 2014.
La vicenda nasce dall’opposizione del contribuente G.A., non costituitosi, ad una cartella di pagamento per mancato versamento per IRPEF 1994, sottesa ad un preavviso di fermo amministrativo di un’autovettura di sua proprietà, eccependo la mancata notifica della cartella stessa, quale atto presupposto, con conseguente annullamento del preavviso di fermo nonché la conseguente prescrizione del credito d’imposta.
La CTP di Torino respingeva il ricorso del contribuente. La CTR ne accoglieva invece il gravame.
Equitalia Nord s.p.a. deduce due motivi di ricorso.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate eccependo il difetto di legittimazione passiva.
E’ rimasto intimato il contribuente.
CONSIDERATO
che:
Il giudice regionale ha accolto l’appello del contribuente in quanto la notifica della cartella di pagamento era avvenuta nella mani di un soggetto non identificabile, non generalizzato dal notificante, da ritenere estraneo al nucleo familiare in quanto sull’avviso di ricevimento non era stato sbarrata la casella indicante se il consegnatario fosse il destinatario, ovvero persona convivente, addetto alla casa o portiere.
La ricorrente Equitalia Nord deduce due motivi di ricorso.
Il primo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e il secondo in riferimento al all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e dell’art. 148 c.p.c..
Il primo motivo, è da ritenersi inammissibile in quanto con esso la ricorrente non censura l’omesso esame di un fatto, inteso in senso storico naturalistico, decisivo ai fini del decidere, ma si duole, il ricorrente, che la CTR avesse motivato l’invalidità della notifica della “cartella” sull’errato presupposto che essa fosse avvenuta mediante ufficiale postale, che avrebbe omesso di barrare sull’apposito modulo la casella indicante la veste (familiare convivente, addetto alla casa etc.) del ricevente. L’errato riferimento alle modalità di notifica e all’organo che vi aveva provveduto è rilevabile dalla stessa lettura del testo della pronuncia, ove si afferma che “la cartella è stata consegnata da un soggetto incaricato della distribuzione da poste italiane” ed anche che “la spedizione a mezzo del servizio postale della cartella (era) avvenuta con consegna del plico da parte dell’incaricato da pote italiane”.
La notifica era, invece avvenuta a mezzo dell’ufficiale della riscossione, che recatosi presso l’abitazione del destinatario provvisoriamente assente, aveva chiaramente indicato sulla “relata di notifica” la idoneità del ricevente alla consegna del plico, barrando la casella ritenuta pertinente, quella indicata con il numero 3, sul modulo conforme all’art. 148 c.p.c.
Il ricorrente si duole, in sostanza, della imprecisa lettura degli atti di causa, cioè di un aspetto estraneo allo schema del motivo di ricorso come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett b) Il secondo motivo e’, invece, fondato.
La tesi della ricorrente e’, infatti, conforme alla giurisprudenza di questa Corte laddove afferma che in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale comprovata mediante la compilazione della relazione di notifica “la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto, si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario (nel caso in esame dall’ufficiale della riscossione) nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate” (Sez. 5 -, 30/10/2018, n. 27587) Il giudice d’appello ha, invece, ravvisata la necessità che il notificante svolgesse egli un’attività di verifica nei confronti del soggetto a cui ha consegnato l’atto.
La relata di notifica in esame indica ed attesta che il giorno 20.09.2002, l’atto è stato consegnato all’indirizzo del destinatario di via *****, la cui esattezza non è contestata, a soggetto, assente il G., che ha apposto la sua firma, aggiungendo di suo pugno la qualità di “addetto al ritiro”. Con ciò la procedura di notifica è da considerare perfezionatasi, con effetto interruttivo della prescrizione ed avrebbe dovuto essere il contribuente, che contesta la validità della notifica, a provare il contrario.
Nel caso in esame, il giudice regionale, mediante l’acquisizione di certificazione storico-anagrafica, ha accertata la composizione del nucleo familiare del contribuente, con la conseguenza di escludere che il ricevente dell’atto ne facesse parte. Non ha, invece, preteso che il ricorrente provasse che nessuna delle altre qualità legittimanti la consegna dell’atto fosse rivestita dalla persona qualificatasi “addetto al ritiro”, ponendo, erroneamente, ogni accertamento preliminare a carico dell’operatore postale.
Il ricorso va perciò rigettato. Va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021