Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28318 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 360-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2200/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 3176/15, sez. 1, rigettava il ricorso proposto da M.T. avverso l’avviso di accertamento ***** per Irpef 2009.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 2200/01/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta il difetto assoluto di motivazione sia sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente che sotto quello dell’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo deduce che la sentenza impugnata abbia completamente ignorato le circostanze di diritto e di fatto dedotte con i propri scritti difensivi.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi e gli stessi si rivelano manifestamente fondati.

La sentenza impugnata ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto da funzionario privo di delega non essendo la documentazione prodotta idonea a legittimare la sottoscrizione del predetto funzionario.

La sentenza però ha omesso del tutto un esame specifico della delega di poteri contenuta nella Dir. del direttore provinciale 1 luglio 2011, n. 30, prodotta in giudizio sin dal primo grado dall’Ufficio nonché di tutte le argomentazioni difensive proposte dall’Agenzia sia in primo che in secondo grado che, in osservanza del principio di autosufficienza, sono state riportate dall’Amministrazione del ricorso.

La motivazione, infatti, contenuta in dodici righe, è basata esclusivamente su citazioni giurisprudenziali e l’affermazione di principi di diritto che non vengono in alcun modo rapportati alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, la stessa, pertanto deve considerarsi come meramente apparente.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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