LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36525-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AREMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI, 18, presso lo studio dell’avvocato ROSARIORAO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CUCINOTTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2725/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANIA, depositata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
CHE:
1. La soc. Arema srl proponeva impugnazione avverso l’avviso di accertamento, notificato in data 3/1/2012, attraverso il quale l’Ufficio, disconoscendo la deduzione di costi per mancanza del requisito dell’inerenza, rettificava il reddito relativo all’anno di imposta 2006 operando la ripresa Ires, Irap e Iva.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo la deducibilità delle sole fatture emesse nei confronti della Alifrem srl.
3. La sentenza veniva impugnata sia dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riuniti gli appelli, rigettava l’appello dell’Agenzia ed accoglieva parzialmente l’appello della contribuente rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che era stata fornita la prova dell’inerenza dei costi relativi alle prestazioni effettuate in favore della contribuente da parte della Alifrem srl relativamente alla fattura nr 57/2006.
4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente lamenta violazione del del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19,artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 nonché 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR abbia tratto il convincimento della inerenza dei costi non da elementi specifici e certi ma da circostanze generiche e da ragionamento logici.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Secondo i consolidati principi elaborati da questa Corte, tanto ai fini della deduzione dei costi in tema di imposte dirette quanto ai fini della detrazione Iva, incombe sul contribuente l’onere di provare l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all’esercizio dell’attività medesima (cfr. Cass. n. 13300/17, Cass. n. 18475/16, Cass. n. 21184/14, Cass. n. 16853/13).
2.2 Quest’ultimo è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove come nel caso di specie – sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi esposti, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (cfr. Cass. nn. 4454/10, 26480/10, 7701/13, 6972/2015, Cass. n. 11235/2015).
2.3 L’orientamento da ultimo ricordato si arricchisce di ulteriori precisazioni svolte da questa Corte per le ipotesi di fatture, il contenuto delle quali viene messo in discussione dall’Ufficio.
2.4 Si è sul punto evidenziato che spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa – cfr. Cass. n. 21184/2014 2.3 Nel caso di specie la CTR si è sostanzialmente attenuta ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, in quanto ha ritenuto assolto l’onere della prova dell’inerenza da parte della contribuente sulla base dei seguenti elementi di fatto: a) necessità da parte della soc. Arema srl, esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari e non proprietaria di locali e di strumenti (celle frigorifere e furgoni) di dotarsi di beni strumentali altrui al fine di conseguire un volume di affari che nell’anno 2006 si aggirava intorno ai sette milioni di Euro; b)produzione in giudizio del fatture relative al costo dei beni strumentali e del contratto sottoscritto in data 2/1/2001 con Alfrem srl.
2.4 I motivo prospettato come violazione di legge si risolve in realtà in una critica della sentenza attraverso giudizi e valutazioni che si sovrappongono all’accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.5 Destituiti di fondamento sono anche agli altri due profili di censura di motivazione apparente e la omessa decisione.
2.6 La CTR ha, infatti adeguatamente e comunque entro i limiti del minimo costituzionale (come richiesto da Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053) dato conto dei motivi in fatto e diritto che sorreggono la decisione e non è incorsa nella violazione tra il chiesto e il pronunciato, 3.Per tutte le concorrenti ragioni esposte il ricorso va rigettato. 4 Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021