LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28473-2019 R.G. proposto da:
S.S., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Letizia ESPOSITO, presso il cui studio legale sito in Roma, alla piazza A. Mancini, n. 4, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 789/06/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 19/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
che:
– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro e connesse sanzioni, emesso nei confronti di S.S. a seguito del disconoscimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, per avere il predetto contribuente rivenduto l’immobile acquistato usufruendo dei predetti benefici prima del decorso del quinquennio, procedendo al riacquisto di un altro immobile ma oltre il termine annuale dalla precedente vendita, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo tempestivo l’atto impositivo in quanto il termine triennale di decadenza dal potere impositivo decorre dall’anno successivo a quello di registrazione dell’atto di vendita del primo immobile senza che in tale termine annuale il contribuente abbia effettuato un nuovo acquisto; riteneva inoltre applicabile l’esimente della forza maggiore addotta dal contribuente con riferimento a “problematiche sopraggiunte e non previsti agli impianti” dell’immobile da riacquistare;
– avverso tale statuizione il S. ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76; si sostiene che il termine triennale posto a carico dell’amministrazione finanziaria per richiedere la maggiore imposta a seguito del disconoscimento dei benefici per l’acquisto della prima casa decorre dalla data di acquisto dell’immobile poi rivenduto.
2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità dell’avviso di liquidazione per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
3. Tale secondo motivo, che per evidenti ragioni di ordine logico deve essere esaminato preliminarmente, è inammissibile per difetto sia dell’indicazione delle norme di legge di cui il ricorrente lamenta la violazione, sia del raffronto del contenuto precettivo delle stesse con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 23745 del 2020; Cass. n. 17570 del 2020). Peraltro, tale ultima attività deduttiva neppure poteva essere svolta dal contribuente atteso che in nessuna parte della sentenza impugnata risulta trattata la questione in esame, sicché il motivo è inammissibile anche per la novità della stessa, non essendosi il ricorrente attenuto nella formulazione della censura al principio giurisprudenziale secondo cui “Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804 del 2019).
4. A ciò aggiungasi che il motivo in esame sarebbe comunque infondato alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito” (Cass. Sez. U., n. 23824 del 2015, e, tra la successiva giurisprudenza conforme, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071, nonché, più recentemente, Cass. n. 701 del 2019). Obbligo nella specie insussistente.
5. Anche il primo motivo è infondato alla stregua del principio secondo cui “In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 1, comma 2, convertito in L. 24 maggio 1993, n. 75, la decadenza dal beneficio, nell’ipotesi di vendita dell’immobile prima del compimento di un quinquennio dall’acquisto, è esclusa, nel caso di acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla alienazione di quello acquistato fruendo dell’agevolazione in parola pertanto, nel caso in cui il contribuente acquisti l’immobile nel vigore della normativa sopra richiamata, la decadenza dai benefici non decorre a far data dall’alienazione dell’immobile, ma a far tempo di un anno dalla data di registrazione del secondo atto di compravendita, con la conseguenza che l’avviso di accertamento dell’Amministrazione deve ritenersi tempestivo, qualora posto in essere entro il termine triennale di decadenza del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, “ex” art. 76, che decorre dalla scadenza del predetto atto” (Cass. n. 28880 del 2008; conf. Cass. n. 27836 del 2020, secondo cui “il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria, va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto)”.
6. Orbene, nel caso in esame, il contribuente ha effettuato la prima compravendita, usufruendo dei benefici per l’acquisto della prima casa, con atto registrato in data 2 marzo 2010; lo stesso ha venduto l’immobile con atto registrato in data 25 maggio 2011, ovvero nel quinquennio dal primo acquisto; ha quindi riacquistato altro immobile con atto registrato in data 30 luglio 2012, ovvero oltre l’anno dall’alienazione, così come prescritto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, punto 4, parte I della Tariffa allegata che nella specie scadeva in data 25 maggio 2012. Data, quest’ultima, da cui decorreva il termine triennale di cui al citato D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, di talché la notifica dell’atto impositivo, che per stessa ammissione della ricorrente (ricorso, pag. 7) è stata effettuata in data 13 aprile 2015, deve ritenersi tempestiva.
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021