Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28342 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35648-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

O.E.;

– intimato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA di FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore;

– intimato –

contro

COMUNE DI VILLA LITERNO, in persona del Sindaco in carica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3547/21/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diverse cartelle di pagamento, emesse nei confronti di O.E., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, rilevato preliminarmente il difetto di giurisdizione relativamente ad una delle cartelle impugnate (quella avente n. *****) ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo prescritti i crediti erariali in difetto di prova di atti interruttivi della prescrizione in quanto l’avviso di ricevimento dell’intimazione di pagamento inviata al contribuente e ricevuta in data 17 giugno 2006, non riportava alcun elemento che lo ricollegasse alle cartelle di pagamento e che a tale scopo non era idonea la “asseverazione” che aveva prodotto l’Ufficio, “parte onerata dell’incombenza probatoria”;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replicano gli intimati;

– la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 36, artt. 132 e 274 c.p.c. nonché art. 118 disp. att. c.p.c..

1.1. Lamenta la ricorrente che la CTR non ha indicato le ragioni per le quali la “asseverazione” prodotta in giudizio, quale documento proveniente da una struttura pubblica e sottoscritta da un pubblico ufficiale, non dovesse essere considerato fidefaciente in difetto di presentazione di querela di falso.

2. Il motivo è infondato.

3. E’ noto che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

4. Nel caso di specie, per come risulta dall’apparto motivazionale sopra trascritto, i giudici di appello, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, hanno espresso sul punto una chiara ratio decidendi, affermando, peraltro correttamente, che la prova della regolarità della notifica degli avvisi di intimazione di pagamento, interruttivi della prescrizione e, in particolare, della riconducibilità dell’avviso di ricevimento della raccomandata del 17 giugno 2006, prodotta in giudizio, alle cartelle di pagamento impugnate, non potesse essere fornita attraverso una dichiarazione (“asseverazione”) della stessa “parte onerata dall’incombenza probatoria”.

5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nell’escludere valenza fidefaciente alla “asseverazione” prodotta in giudizio.

6. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la ricorrente trascritto il contenuto di quella “asseverazione”, sicché non è dato sapere quale fatto il pubblico ufficiale abbia attestato essere avvenuto in sua presenza o dal medesimo compiuto. Peraltro, il motivo è anche infondato in quanto la riconducibilità dell’atto interruttivo della prescrizione, che è atto avente natura recettizia, alle cartelle di pagamento impugnate deve necessariamente desumersi dal contenuto di quell’atto – nella specie neanche prodotto o trascritto e, comunque, chiaramente privo di quegli specifici riferimenti -, e non da una dichiarazione postuma del soggetto che quell’atto ha redatto.

7. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione degli intimati.

8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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