Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28343 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35764-2019 R.G. proposto da:

C.U., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Vincenzo DAVOLI, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via O. di Montecelio, n. 19, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2364/13/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di C.U., titolare dell’omonima ditta individuale, esercente l’attività di “servizi di saloni di barbiere e parrucchiere”, nei cui confronti venivano accertati sinteticamente, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, maggiori redditi ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2008, la CTR con l’impugnata sentenza rigettava l’appello del contribuente e quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo di condividere la statuizione di primo grado che aveva correttamente valutato gli indici di capacità contributiva risultanti dall’avviso di accertamento, tra cui “spese di manutenzione per le vetture in disponibilità del contribuente e della coniuge dello stesso, un acquisto di posto auto e l’impegno a versare rate di mutuo mensili”, “oltre alla documentazione fornita dalle parti nel corso del contraddittorio amministrativo oltreché nel giudizio stesso” e altrettanto correttamente operato una riduzione del 25 per cento della “capacità di reddito nella misura già individuata dall’avviso impugnato” valorizzando “il riscatto di polizze assicurative, il rimborso di fondi e il ricorso ad indebitamenti tramite mutui bancari” da parte del contribuente.

Avverso tale statuizione il contribuente ricorre con due motivi, cui non replica l’intimata.

Il ricorrente deposita memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, della L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, comma 4, e 6, sostenendo che la documentazione prodotta in giudizio, non adeguatamente valutata dai giudici di appello, era idonea a superare le presunzioni poste dall’amministrazione finanziaria a fondamento dell’atto impositivo.

Il motivo è manifestamente inammissibile.

Invero, è noto che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, Cass., Sez. 5, n. 26110 del 2015). E’ altrettanto noto che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).

Orbene, il ricorrente nella formulazione del motivo di ricorso non si è attenuta ai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, avendo lamentato una inadeguata valutazione della documentazione dal medesimo prodotta in giudizio per superare la presunzione di maggior reddito accertato sinteticamente, mascherandola da censura di violazione di legge e, quindi, nella sostanza richiedendo a questa Corte una “revisione” del giudizio meritale che le è certamente precluso.

In buona sostanza il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, richiede a questa Corte una non ammissibile (anche alla stregua della nuova formulazione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) rivalutazione delle risultanze processuali esaminate dai giudici di appello e ritenute inidonee a giustificare lo scostamento tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore e, quindi, a condurre all’annullamento dell’atto impositivo impugnato. Ed anche ove si volesse, in ipotesi, riqualificare la censura in vizio motivazionale, la stessa incorrerebbe nel profilo di inammissibilità di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, di c.d. “doppia conforme”, oltre che per palese difetto di autosufficienza, non avendo riprodotto nel ricorso il contenuto della documentazione cui ha fatto riferimento nel motivo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonché un vizio logico di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene il ricorrente che l’avviso di accertamento impugnato era carente di motivazione, non riportando le ragioni di non condivisione delle difese svolte dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale; che la CTR non si era pronunciata sul relativo motivo di impugnazione; che la CTR avrebbe dovuto disapplicare il “regolamento applicativo del “redditometro””, “ritenuto illegittimo da costante giurisprudenza tributaria”; che la stessa non aveva adeguatamente valutato le prove addotte da esso contribuente che “avrebbero dovuto indurre a ben altro giudizio in ordine alla reale capacità contributiva del Sig. C.”.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Innanzitutto, in relazione al dedotto vizio motivazionale, va richiamato quanto appena detto esaminando il primo motivo di ricorso circa l’inammissibilità della deduzione del vizio logico di motivazione per la preclusione posta dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, oltre che per palese difetto di autosufficienza, non avendo riprodotto nel ricorso il contenuto della documentazione cui ha fatto riferimento nel motivo.

Ma il motivo in esame è inammissibile anche perché la lettura dell’intero corpo del mezzo d’impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che dà luogo all’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470; Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793), non risultando specificamente separata la trattazione delle doglianze relative alla violazione delle norme sostanziali evocate e quelle attinenti la sostenuta carenza motivazionale, che coinvolge i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.

E’ poi palese l’inconciliabilità logica, oltre che giuridica, di tali distinte censure, proposte peraltro dal ricorrente senza alcuna gradazione tra loro. Infatti, l’affermazione che il giudice di secondo grado non si sia pronunciato su un motivo d’impugnazione non è logicamente compatibile con la contemporanea allegazione che, pronunciandosi sullo stesso motivo, egli sia incorso in un errore in iudicando su una norma di diritto sostanziale, e tanto meno con quella che la relativa motivazione sia carente. Infatti, queste ultime censure presuppongono piuttosto che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (cfr. Cass., Sez. 6 L, Ordinanza n. 329 del 12/01/2016; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017).

Pertanto, i distinti motivi cumulati nel corpo del motivo di ricorso in esame non risultano censure, tra loro compatibili, ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e non sono quindi autonomamente individuabili, non essendo ammissibile un intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

Tanto premesso, il motivo è inammissibile anche perché “Nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata.” (Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016). Nel caso di specie, il corpo del motivo non solo non riproduce il motivo d’appello sul quale la CTR non si sarebbe pronunciata, ma neppure ne argomenta adeguatamente la natura potenzialmente decisiva ai fini della decisione della controversia in maniera diversa da quanto statuito nella sentenza appellata, con ciò non uniformandosi al principio già espresso da questa Corte, secondo cui “Nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata.” (Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016).

Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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