Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28345 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37677/2019 R.G. proposto da:

M.P., rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avv. Gioacchino CELOTTI, presso il cui indirizzo PEC avv.celotti.pec.it è elettivamente domiciliata;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4956/19/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2007 con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, il maggior reddito di partecipazione di M.P. nella Miramonte s.a.s., di cui era socia accomandante, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania accoglieva l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul rilievo che l’avviso di accertamento societario era stato annullato con sentenza della medesima CTR (n. 7702/19/2018, depositata 12/09/2018) che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli in relazione alla quale, pertanto, si era formato “giudicato definitivo”; la CTR compensava le spese processuali;

– avverso la predetta statuizione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, censurando la statuizione sulle spese processuali adottata dalla CTR, mentre l’Agenzia delle entrate, costituendosi con controricorso, ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo con il quale ha censurato la statuizione di annullamento dell’atto impositivo;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Avverso la statuizione d’appello in epigrafe indicata la ricorrente M.P. ha affidato il ricorso per cassazione a due motivi con cui ha censurato la statuizione sulle spese processuali adottata dalla CTR, deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 nonché artt. 91 e 92 c.p.c., mentre l’Agenzia delle entrate con il controricorso ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo con cui ha censurato la statuizione di annullamento dell’atto impositivo.

2. Per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, va esaminato preliminarmente il motivo di ricorso incidentale.

3. Con tale motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, sostenendo che la CTR aveva annullato l’atto impositivo emesso nei confronti della contribuente, per i redditi di partecipazione nella società di persone Miramonte s.a.s., sull’erroneo presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado emessa nel giudizio intentato dalla società e dai soci (compresa la odierna ricorrente) avverso l’avviso di accertamento societario, avendo la medesima CTR dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso quella decisione di primo grado, con sentenza n. 7702/19/2018 in relazione alla quale erano ancora pendenti i termini di impugnazione dinanzi a questa Corte, tant’e’ che aveva già provveduto a notificare ricorso per cassazione, in fase di iscrizione a ruolo.

4. Il motivo è fondato e va accolto essendo evidente che la CTR ha ritenuto, del tutto erroneamente, che la sentenza emessa dalla CTP di Napoli nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento societario fosse passata in giudicato a seguito della pronuncia della medesima CTR (n. 7702/19/2018) di rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso quella statuizione, benché fossero ancora pendenti i termini di impugnazione della sentenza d’appello. Tant’e’ vero che avverso tale pronuncia di secondo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione che questa Corte, con ordinanza n. 10322 del 20 aprile 2021, ha accolto cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla CTR territorialmente competente per nuovo esame.

5. Orbene, dal rilievo che in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse comporta la conseguente automatica imputazione dei maggiori redditi accertati in capo alla società a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, costituendo il primo il necessario presupposto degli altri, discende che l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, ma solo se sancito con sentenza passata in giudicato. Invero, soltanto il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso (così in Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008; v. anche Cass. n. 4580 del 2018).

6. Nella specie la CTR non si è attenuta a tale principio avendo annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia M.P. sulla base di una statuizione di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della Miramonte s.a.s. non ancora passata in giudicato, erroneamente ritenendo che il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate determinasse il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado anche prima che divenisse definitiva la sentenza d’appello, invece poi impugnata e cassata da questa Corte con l’ordinanza sopra indicata.

7. Per completezza va aggiunto che non coglie nel segno il richiamo operato dalla controricorrente incidentale alla pronuncia di questa Corte n. 3096 del 2016, in quanto la Corte ha affermato che in quel caso la CTR non aveva “violato la regola della intangibilità del giudicato” ma “aveva fatto ricorso alla “autorità” della sentenza emessa nell’altro giudizio, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, valutando nel merito la correttezza delle argomentazioni logiche e giuridiche svolte nella motivazione di tale provvedimento”, sicché il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate con riferimento alla violazione del giudicato era inammissibile per non aver colto la ratio decidendi della statuizione d’appello, atteso che “l’accertamento, compiuto dalla CTR, in ordine alla valutazione del contenuto della sentenza di merito, la cui autorità è stata apprezzata con riferimento all’oggetto della controversia” era censurabile soltanto “sotto il profilo del vizio logico di motivazione, tanto in relazione al nesso di pregiudizialità tra le due cause, quanto in relazione alla valutazione della correttezza delle argomentazioni svolte nella motivazione a sostegno di detta decisione”.

8. Il caso qui vagliato è diverso da quello esaminato dalla Corte nella su richiamata pronuncia, atteso che la CTR nella specie non ha valutato e fatte proprie le argomentazioni di merito della sentenza emessa nel giudizio avverso l’avviso di accertamento societario, ma ha semplicemente annullato l’atto impositivo emesso nei confronti del socio sul rilievo, peraltro erroneo, come sopra detto, dell’intervenuto passaggio in giudicato di quella sentenza.

9. A ciò aggiungasi che l’affermazione pure fatta nella pronuncia di questa Corte citata dalla controricorrente, secondo cui “la esigenza derivante dal nesso di dipendenza tra le fattispecie oggetto delle due cause, pregiudicante e pregiudicata, di evitare pronunce contrastanti con inutile spreco di attività giurisdizionale, e che induce pertanto ad attendere l’esito della causa che dovrà fornire il “criterio guida” all’altra, non ha più ragion d’essere dopo che è intervenuta una decisione di merito atteso che “quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull’accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell’altro processo tra le stesse parti, attraverso l’esercizio della giurisdizione”” (così, in Cass., Sez. U., 10027 del 2012), ineriva alla questione, che qui non è stata posta, della sospensione del giudizio pregiudicato in pendenza di quello pregiudicante.

10. In estrema sintesi, l’accoglimento del ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per nuova regolamentazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, il che rende superfluo l’esame dei due motivi di ricorso principale, entrambi diretti a censurare la statuizione sulle spese processuali contenuta nella sentenza cassata, che restano assorbiti.

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso incidentale, assorbiti quelli del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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