Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28346 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37991-2019 R.G. proposto da:

I.A., avvocato, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, sito in Roma, alla via Federico Cesi, n. 30;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2920/05/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata dall’avv. I.A. negli anni d’imposta dal 2010 al 2012, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l’entità delle spese sostenute dal contribuente, pari a circa il 40 per cento dei ricavi, stante la sua “oggettiva rilevanza”, induceva a ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione e quindi la sottoposizione del professionista all’imposta regionale sulle attività produttive;

– avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui l’intimata non replica per iscritto;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. c). Sostiene il ricorrente che la CTR aveva errato nel ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione e, quindi, la sottoposizione di esso contribuente all’IRAP, sulla base del solo dato quantitativo delle spese dal medesimo sostenute nell’espletamento dell’attività professionale, prescindendo del tutto dalla valutazione della natura delle singole spese accertate.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. E’ orientamento consolidato di questa Corte, cui la CTR non si è attenuta, quello secondo cui il valore assoluto dei compensi ed il valore assoluto dei costi (così come il loro reciproco rapporto percentuale) non costituiscono elementi utili per desumere l’esistenza di una autonoma organizzazione, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere di per sé sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell’attività professionale esercitata (si pensi al chirurgo plastico delle dive dello spettacolo), e l’elevato ammontare delle spese può derivare da costi che possono essere, ad esempio, strettamente afferenti all’aspetto personale dell’attività professionale (si pensi alle spese alberghiere o di rappresentanza o alle ulteriori documentabili come l’assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale, etc.) e costituenti mero elemento passivo per l’esercente l’attività professionale, ed altre, come nel caso di compensi a terzi, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate pertanto all’implementazione dell’aspetto “organizzativo”, e perciò stesso inidonee a descrivere “il modo in cui l’attività è concretamene esercitata” (così in Cass. n. 23557 del 2016 e, più recentemente, Cass. n. 12929 del 2019 e Cass. n. 7652 del 2020).

4. Quanto poi all’elemento dei costi per beni strumentali e per prestazioni di terzi, il mancato esame delle singole voci di spesa, va apprezzato alla luce del principio enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451 del 2016) in base al quale: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

5. Sulla base di tale principio il giudicante avrebbe dovuto procedere ad un esame degli esborsi annui sostenuti dal contribuente per ogni singola specie (per beni strumentali, per dipendenti e collaborazioni) e valorizzarne l’aspetto quantitativo ove da ciò ne emergesse l’eccedenza rispetto al livello di soglia così autorevolmente identificato dalla Suprema Corte e tenendo comunque presente i principi giurisprudenziali in materia secondo cui:

– “In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività, sicché anche una spesa consistente per l’acquisto di un macchinario indispensabile all’esercizio dell’attività medesima non è idonea a rivelare l’esistenza dell’autonoma organizzazione ove il capitale investito non rappresenti un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituito dall’attività intellettuale del professionista, ma sia ad essa asservito in modo da non poterne essere distinto” (Cass. n. 23552 del 2016; cfr. anche Cass. 8728 del 2018);

– “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'”autonoma organizzazione”, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da questi fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive” (Cass. n. 30085 del 2019); v. anche Cass., Sez. U., n. 9451 del 2016);

– “In tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale” (Cass. n. 22674 del 2014 e numerose successive conformi);

– “In tema d’IRAP, non sono indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense, che esulano dall’assetto organizzativo della relativa attività” (Cass. n. 22695 del 2016).

6. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente per nuovo esame alla stregua dei sopra enunciati principi e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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