Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28352 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19037-2018 proposto da:

ANDREANI TRIBUTI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati FRANCO CARILE e ALBERTO TASSO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOIN BY FERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7723/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:

Andreani Tributi S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Autoin By Feri S.p.A. avverso la sentenza n. 17551/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento per il recupero della Tia dovuta al Comune di Tivoli, annualità 2008-2011;

la società contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. con unico mezzo la ricorrente denuncia nullità della sentenza lamentando che la Commissione Tributaria Regionale abbia annullato l’atto impositivo per carenza di legittimazione in capo alla Andreani Tributi S.r.L. in quanto società delegata alla riscossione dei Tributi locali dalla ASA Tivoli S.p.A., società in house, partecipata dal Comune di Tivoli, a sua volta delegata dall’ente locale, unico legittimato quale ente impositore;

2.1. è preliminare, in rito, il rilievo, da parte del Collegio, dell’inammissibilità del ricorso in quanto intempestivamente notificato;

2.2. va rilevato, infatti, che a fronte del deposito della sentenza impugnata, non notificata, in data 19.12.2017, la notifica del ricorso, pur spedita in data 18.12.2018, risulta non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario a seguito del trasferimento della contribuente, come attestato nell’avviso di ricevimento in atti;

2.3. dinanzi a tale accadimento di fatto, che non ha consentito l’effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio, anche a voler ritenere la decadenza non imputabile al notificante, va fatta applicazione del disposto dell’art. 153 c.p.c., comma 2, e del principio espresso da Cass. Sez. U, n. 14594 del 2016, secondo il quale “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”;

2.4. il richiedente ha, dunque, il preciso onere di riprendere il procedimento notificatorio nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni, salva la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato;

2.5. nella concreta vicenda risulta che il ricorrente, pur avendo appreso dell’esito negativo della notifica, non ha mai riattivato la procedura notificatoria;

2.6. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della società contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Visto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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