Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28361 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19999/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

FAO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 62/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 05/02/2015 R.G.N. 701/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

la S.r.l. FAO ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale l’Inps aveva richiesto il pagamento di Euro 765.529,81 per contribuzione dovuta in ragione della illegittima fruizione degli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, oltre alle somme aggiuntive; il Tribunale di Teramo ha accolto l’opposizione;

la Corte d’appello dell’Aquila adita dall’INPS ha rigettato l’impugnazione, con sentenza pubblicata il 3/2/2015, affermando l’infondatezza della doglianza relativa alla violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4, qui non rilevante, ed inoltre ritenendo che la società avesse diritto agli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, in ragione del fatto che la documentazione in atti escludeva la coincidenza degli assetti proprietari tra la Donna Stile s.r.l che aveva proceduto alla messa in mobilità dei lavoratori interessati dal beneficio e la società appellata; inoltre era da escludersi che la FAO s.r.l. potesse ritenersi impresa costituente continuazione delle imprese ***** s.r.l. e Donna Stile s.r.l., tra le quali esistevano solo collegamenti in ragione di legami di coniugio, di parentela ed affinità tra i componenti le due compagini senza che nessuno dei soci della prima avesse posseduto quote della seconda e viceversa;

la sentenza, contestando la tesi dell’INPS basata sulla rilevanza oggettiva della cessione d’azienda realizzatasi, ha evidenziato che ***** s.r.l. aveva cessato la propria attività ed era stata dichiarata fallita in data 10 maggio 1996 e ciò induceva ad escludere la comunanza di interessi con Donna Stile s.r.l.; neanche valeva in tal senso l’utilizzazione dei locali e dei macchinari della società fallita da parte di FAO s.r.l., già utilizzati da Donna Stile s.r.l. e detenuti in virtù di contratto di affitto stipulato con la prima quando era ancora in bonis, in quanto tale utilizzazione era giustificata da autonomo contratto di locazione stipulato con il curatore del fallimento di Donna Stile s.r.l.;

avverso tale sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo successivamente illustrato da memoria;

FAO s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo l’INPS denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi da 1 a 4, artt. 2112 e 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale riconosciuto, nel periodo compreso tra il maggio 2005 ed il luglio 2007, la sussistenza del diritto agli sgravi contributivi nonostante fosse incontestato ed emergente dalla documentazione indicata nella memoria allegata al ricorso che:

la FAO s.r.l., avente ad oggetto la produzione di capi di abbigliamento, era stata costituita con atto del 28.2.2003;

l’attività produttiva era stata svolta nei locali di proprietà della ***** s.r.l., dichiarata fallita il 10 maggio 1996 e, quindi, a seguito dello specifico fallimento, ceduti alla società Donna Stile s.r.l., con contratto d’affitto d’azienda del 18.4.1994; la FAO s.r.l. aveva iniziato prima a commercializzare i prodotti della Donna Stile s.r.l., insediandosi nei locali già della ***** s.r.l., successivamente ceduti alla Donna Stile s.r.l., poi utilizzando anche i macchinari di dette due ultime società;

che i lavoratori della Donna Stile s.r.l. erano stati assunti dalla FAO s.r.l. e che i lavoratori assunti come testi avevano confermato di aver svolto sempre le stesse mansioni, negli stessi locali e ricevendo le direttive sempre dalle stesse persone;

tali circostanze in fatto incontestate, imponevano l’applicazione del principio consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini dell’attribuzione degli sgravi in esame, occorre fare riferimento ad una nozione d’impresa in senso oggettivo, senza che possano assumere rilievo tutte le variazioni intervenute nella titolarità della stessa e, quindi, con riguardo al caso di specie, delle variazioni intercorse tra Donna Stile s.r.l. e FAO s.r.l.;

il ricorso è ammissibile, essendo la questione incentrata sulla corretta interpretazione del disposto della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, in relazione ai fatti rilevanti accertati nel corso del giudizio di merito ed incontestati, ed e’, inoltre, fondato;

questa Corte di cassazione ha infatti più volte affermato che in tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l’applicazione dei benefici previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8 (poi abrogato ad opera dalla L. n. 92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. b), nell’ipotesi di cessione d’azienda, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura societaria e delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire a quello ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva; inoltre, si è affermato che è necessario accertare che la situazione di esubero sia effettivamente sussistente e che l’assunzione del personale, in ordine al quale si pretendono gli sgravi, da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi, sicché il diritto ai benefici va escluso ove tra le due imprese sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l’acquirente (ex multis vd. Cass. 10428 del 2017; Cass. 18402 del 2016; Cass. n. 8800 del 2001);

tale orientamento recepisce il principio, sotteso alla legittima fruizione dei benefici contributivi legati ad assunzioni di talune categorie di lavoratori, del necessario incremento occupazionale, principio affermato dalla normativa Europea (vd. l’abrogato Reg. (CE) n. 2204/2002, il Reg. (UE) n. 651/2014, attualmente in vigore, in base al quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prevedere, nei rispettivi ordinamenti interni, incentivi per favorire l’occupazione di determinati soggetti svantaggiati, in deroga al divieto di Aiuti di Stato disposto dall’art. 107 TFUE, purché si realizzi un “incremento occupazionale netto” di tali categorie di lavoratori; per il diritto interno, a livello nazionale, tutti i benefici relativi alle assunzioni emanati sulla scorta dei richiamati Regolamenti Europei, presupponevano in maniera implicita, ai fini del loro godimento, la realizzazione da parte del datore di lavoro dell’incremento occupazionale netto, mentre, nel 2015, D.Lgs. n. 150 del 2015, art. 31, lett. f), ha espressamente menzionato l’incremento occupazionale netto della forza lavoro, tra i principi generali di fruizione degli incentivi, specificando altresì che il calcolo deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’art. 2, par. 2, Reg. (UE) n. 1408/2013;

si è così anche normativamente confermato che gli incentivi all’occupazione possono essere fruiti dai datori di lavoro solo ove l’assunzione per cui si chiede il beneficio faccia registrare all’interno dell’impresa richiedente un incremento dell’occupazione; in caso contrario l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di quello indebitamente già goduto dall’impresa;

in particolare, si è affermato che:

– occorre fare applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 (poi abrogato ad opera dalla L. n. 92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. b), riconosce il diritto alle agevolazioni contributive al datore di lavoro che, “senza esservi tenuto ai sensi del comma 1”, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, comma 6 e successive modificazioni, richiamata dall’art. 8, comma 1, cit., prevede che “I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno” (termine ridotto a sei mesi dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 6, in vigore dal 30.1.2003); del D.L. n. 299 del 1994, art. 2, comma 1, conv. in L. n. 451 del 1994, che ha poi aggiunto all’art. 8, dopo il comma 4, il comma 4 bis, il quale dispone che “Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. La predetta esclusione non opera nel caso in cui l’assunzione dei lavoratori in mobilità venga effettuata nell’ambito di programmi concordati, presso l’ufficio provinciale del lavoro e organizzazioni territoriali rappresentativi”;

il legislatore ha individuato specifiche circostanze (tempo di durata della mobilità, rapporti tra imprese consistenti in assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporti di collegamento o controllo tra imprese) impeditive degli indicati benefici, perché ritenute capaci di concretizzare comportamenti elusivi e fraudolenti. Ha quindi precisato che il riconoscimento dei benefici contributivi in questione presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi (in tal senso, Cass. 27/6/2001, n. 8800; Cass. 9/2/2004, n. 2407; Cass. 3/8/2007, n. 17071; Cass. 20/9/2016, n. 18402);

si è poi precisato che i benefici in esame non possono essere riconosciuti ove tra due imprese sia intervenuto un trasferimento di azienda che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l’acquirente; tale esclusione discende dai fatto che la finalità delle agevolazioni è quella di favorire l’occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal mercato del lavoro; poiché, a norma dell’art. 2112 c.c., comma 1, in caso di trasferimento di un’azienda (o di un suo ramo), il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento, questi è tenuto all’assunzione dei lavoratori; la sussistenza di un obbligo di assunzione ostativo alla percezione dei benefici viene dunque riferita al medesimo complesso produttivo che ha collocato i lavoratori in mobilità, senza che ne rilevi la diversa titolarità;

una formalizzazione di un negozio traslativo che rivesta i caratteri oggettivi della cessione d’azienda non può quindi comunque determinare elusione della normativa previdenziale, non disponibile dalle parti per effetto delle sue ripercussioni sulla finanza pubblica;

ne consegue che ove l’azienda – intesa come complesso organizzato non solo di mezzi ma anche di lavoratori stabilmente addetti ad essa – abbia continuato o riprenda ad operare (non importando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione totale o parziale di azienda), la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 c.c., come modificato dalla L. n. 428 del 1990, art. 47 e dal D.Lgs. n. 18 del 2001) il cui adempimento non giustifica l’attribuzione dei benefici contributivi in argomento non traducendosi in un reale incremento occupazionale; non assume rilievo in contrario l’eventuale raggiungimento di un accordo tra impresa e sindacati in ordine alle modalità attuative del trasferimento di azienda in quanto simile accordo può derogare agli effetti voluti dal citato art. 2112 c.c., soltanto nella particolare ipotesi prevista dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 cit. (Cass. n. 2407/2004);

in questa stessa ottica, si è affermato che, ai fini di ottenere l’applicazione dei benefici contributivi, qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali lavoratori ed oggetto sociale, è onere dell’azienda dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura (cfr. al riguardo Cass. 12/11/1999 n. 12589 e Cass. n. 8800/2001, già richiamata) e, si aggiunge, delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire al complesso ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva;

da tali premesse interpretative emerge evidente l’erroneità della sentenza, la quale, per un verso, ha dato rilievo ad elementi non significativi ai fini del riconoscimento del diritto agli sgravi, il quale richiede l’accertamento della obiettiva diversità della società subentrante rispetto alla cedente, e quindi l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro e, per altro verso, non ha giustificato in modo adeguato e coerente con le risultanze istruttorie le ragioni per le quali ha ritenuto che non si fosse realizzata una cessione di ramo d’azienda nel senso sopra indicato;

al riguardo deve rimarcarsi che: a) è onere della parte che intende valersi degli sgravi fornire la prova dei presupposti per la sussistenza del beneficio, poiché il diritto può essere riconosciuto solo ave si accerti che in concreto sussista una diversità oggettiva tra le due imprese essendo onere dell’impresa cessionaria dimostrare gli elementi di novità intervenuti nella struttura (così Cass. n. 8800/2001, cit., e Cass. 12589/1999, cit.), in presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale; b) oggetto dell’accertamento della valutazione del giudice deve essere anche la natura delle attività svolte dalla parte cedente e della cessionaria e la sua eventuale identità, il numero dei lavoratori già alle dipendenze dell’impresa avente causa, e dunque l’effettiva necessità che l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato del personale già dipendente della società dante causa risponda a reali esigenze economiche dell’impresa; c) infine, oggetto di considerazione deve essere anche il fattore temporale, ossia la successione nel tempo degli eventi che precedono l’assunzione di lavoratori in mobilità (Cass., n. 15789/2008, cit.; Cass., 4 marzo 2000, n. 2443);

alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio con nuova valutazione della fattispecie, sulla base dei principi su enunciati; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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