LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27822-2019 proposto da:
S.M., quale titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLA SALVI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO RAVONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 206/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il 14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 14 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, rigettava l’appello proposto da S.M. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2009, aveva accertato maggiori IRPEF, IRAP ed IVA. Osservava, in particolare, la CTR: “Nella fattispecie che ci occupa emerge evidente, dalla disamina degli atti processuali del primo grado, come il Contribuente si sia limitato, nell’ambito del ricorso introduttivo del giudizio, ad una generica contestazione in ordine al difetto di motivazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, ex art. 7, dell’avviso di accertamento impugnato procedendo poi, con le successive memorie illustrative, ad una analitica contestazione nel merito dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’emissione dell’avviso di accertamento de quo con particolare riferimento ai componenti positivi, ai componenti negativi, agli acquisti carburante e alle operazioni soggettivamente inesistenti. Risulta evidente che il contenuto delle memorie illustrative depositate dal Contribuente nel corso del giudizio di primo grado, introducendo contestazioni di merito nei riguardi dell’avviso di accertamento impugnato, ulteriori e sostanzialmente differenti rispetto all’iniziale eccezione di difetto di motivazione contestato con il ricorso introduttivo, abbia ampliato in maniera del tutto inammissibile, in ragione dei principi di diritto sopra enunciati, il thema decidendum del giudizio che invece deve ritenersi cristallizzato nei motivi di ricorso espressi dell’atto introduttivo”.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o errata applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, e art. 32. Sostiene che la doglianza formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, ancorché riassunta nell’unico motivo della “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7”, investiva il merito della pretesa tributaria: conseguentemente, i documenti e le deduzioni svolte nella memoria illustrativa di primo grado rientravano nei limiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 e rappresentavano lo sviluppo istruttorio delle censure mosse con il ricorso introduttivo del giudizio, senza addurre elementi nuovi tali da ampliare il thema decidendum del giudizio.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o errata applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 116 c.p.c. per non avere la CTR, ritenuta l’illegittimità della memoria illustrativa di primo grado, tenuto conto delle argomentazioni ivi dedotte e dei documenti allegati.
I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
Dal ricorso introduttivo del giudizio, trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che il contribuente ha censurato l’avviso di accertamento impugnato (anche) perché esso faceva riferimento ad “operazioni soggettivamente inesistenti” senza indicare quali fossero tali operazioni né giustificare l’inesistenza soggettiva, contestando altresì la indeducibilità dei costi di carburante. Concludeva il contribuente lamentando che “in buona sostanza nel suddetto avviso di accertamento non sono esposte con sufficiente chiarezza le motivazioni della suddetta maggiore presunzione di reddito”.
Dal contenuto del ricorso di primo grado emerge dunque che il contribuente non si è limitato a censurare la motivazione dell’avviso di accertamento quale requisito formale di validità dell’atto impositivo, avendo anche contestato i fatti costitutivi della pretesa tributaria in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti e alla indeducibilità dei costi per carburante.
Ha pertanto errato la CTR nell’affermare che il contribuente avesse formulato una generica contestazione involgente esclusivamente il difetto di motivazione dell’atto impugnato e che, conseguentemente, solo con le memorie illustrative avrebbe formulato specifiche contestazioni di merito, ampliando così inammissibilmente il thema decidendum.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021