LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3025-2021 proposto da:
P.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4206/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 20/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
P.G. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza n. 4206/2/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di liquidazione dell’imposta di successione e di irrogazione di sanzioni.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che dal certificato negativo di cancelleria in data 3.2.2021 emerge che il ricorso per cassazione, notificato il 21.7.2020, non risulta iscritto a ruolo.
Il ricorso per cassazione è dunque improcedibile, non essendo stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, (Cass. n. 11091 del 2009).
La violazione del suddetto termine è rilevabile d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che la resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. n. 10784 del 2015, Cass. 24178 del 2016).
Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, stante il rilievo officioso della improcedibilità del ricorso.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021