Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28387 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9804 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

ALLESTIMENTI BENFENATI S.P.A., in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Cacciato, elettivamente domiciliato in Roma, via Marocco, n. 18, presso lo studio Trivoli

& Associati;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 13 ottobre 2014, n. 5302/2014;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate di Milano con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 rettificava il reddito imponibile IRES della contribuente, recuperando i maggiori importi; rettificava, altresì, il valore della produzione effettuando la ripresa di somme dovute a titolo di IRAP; accertava e recuperava, infine, la maggiore IVA dovuta, attese indebite detrazioni operate dalla società. La CTP di Milano respingeva il ricorso della contribuente; non miglior sorte contrassegnava il suo successivo appello.

Il ricorso per cassazione della contribuente è articolato su tre motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e conseguente violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1972, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 116c.p.c., comma 1, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR tratto la presunzione di inesistenza delle prestazioni dalla circostanza per cui il fornitore era un evasore totale, dalla genericità delle fatture e dalla mancanza di un contratto scritto fra le parti, sorvolando sulle risultanze del processo penale e sulla prova contraria alla presunzione rappresentata dal servizio fotografico, dalle modalità tracciate di pagamento e dalla testimonianze raccolte in sede di indagini difensive.

Il motivo è infondato.

Diversamente da quanto si opina in ricorso, la sentenza d’appello ben lascia cogliere la ratio decidendi. Il percorso argomentativo è comprensibile e intellegibile, nella misura in cui valorizza plurimi e convergenti profili. Il giudice a quo evidenzia, infatti, la inidoneità a contraddire gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione delle “fotografie scattate peraltro in annualità successive all’anno accertato” e la inattitudine di esse a dimostrare “l’appartenenza alla ditta individuale degli operai ripresi al lavoro”. Delle fatture, la CTR stigmatizza, inoltre, la genericità “nella descrizione”. Ancora viene sottolineato come non vi sia “traccia di alcun contratto sottoscritto tra le parti”. Ed inoltre, viene rimarcato come la società non abbia mai presentato “alcuna dichiarazione dei redditi” e come non sia risultata sintomaticamente “intestataria di alcun contratto di fornitura di utenze, né di contratto di locazione o altri titoli per il possesso dell’immobile indicato quale sede della ditta”.

Come chiarito ancor di recente da questa Corte “In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (v. Cass. 3819 del 2020). E’ stato messo, inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Nella specie ad escludere la sussistenza del vizio denunciato e’, per converso, proprio la connotazione dettagliata del complesso delle argomentazioni svolte dal giudice, che lasciano emergere a pieno gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.

Con il secondo motivo si censura l’illegittimità della sentenza per violazione del principio dell’onere della prova, degli artt. 2697,2727 e 2719 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR tratto presunzioni dalla circostanza per cui il fornitore era un evasore totale, dalla genericità delle fatture e dalla mancanza di un contratto scritto fra le parti.

Anche detto motivo è infondato.

La censura tende ad ottenere, sotto le mentite spoglie di un vizio di violazione di legge, una rivisitazione del materiale istruttorio vagliato dal giudice di merito e inerente in via esclusiva al suo sindacato.

Pertanto, la doglianza mira ad ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella ritenuta dalla CTR, che ha liberamente valorizzato plurimi elementi – or ora riportati – attinenti alla genericità della descrizione della singola operazione, alla mancanza di contratto scritto, alla carenza di ogni elemento logistico-organizzativo.

La fattura, in questo alveo argomentativo, diventava elemento insufficiente e inappagante.

La giurisprudenza nomofilattica si e’, d’altronde, ampiamente consolidata nel senso di ritenere che la fattura, di regola, costituisca titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi; spetta all’Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto. Tale dimostrazione può, tuttavia, ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 2012; Cass. n. 24426 del 2013 e più recentemente Cass. 9851/2018)). Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata; l’amministrazione, per disattendere la contabilità del contribuente, può limitarsi ad indicare qualche elemento, anche indiziario, che infici la contabilità (Cass. n. 21953 del 2007; Cass. n. 1727 del 2007). A quel punto passa sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate e quest’ultima prova non può consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (tra le altre, Cass. n. 15228 del 2001; Cass. n. 12802 del 2011).

E’ poi evidente che, in caso di accertata assenza dell’operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (il quale sa bene se ha effettivamente ricevuto o meno una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi) (Cass. 11873 del 2018; Cass. n. 18118 del 2016).

Giova soggiungere che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730 del 2020; Cass. n. 3601 del 2006).

La censura e’, in definitiva, infondata.

Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR trascurato di pronunciarsi sul motivo d’appello specificamente teso a contrastare la motivazione omessa o insufficiente della decisione di primo grado impugnata.

Il motivo è inammissibile.

I plurimi profili fattuali sopra riportati e valorizzati in dettaglio nella sentenza d’appello mettono in luce un itinerario argomentativo e ricostruttivo ampio e specifico che esclude in nuce la denunciata omissione. Nessuna omissione si registra, ma solo una ricostruzione argomentativa divergente rispetto a quella auspicata dalla contribuente.

Viene in apice la riaffermazione del principio espresso da questa Corte in virtù del quale “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la conferma, da parte del giudice d’appello, della inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di diniego del rimborso, equivalesse, implicitamente, a ritenere l’atto stesso come legittimamente emesso)” (Cass. n. 452 del 2015; Cass. n. 16254 del 2012). Il ricorso va in ultima analisi rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura esplicitata in dispositivo.

PQM

Rigettati il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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