LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21219/2015 R.G. proposto da:
C.E. e S.V., rappresentati e difesi dagli Avvocati Luigi Sangiorgio e Paolo Panariti in virtù di procura speciale il calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliati in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avv. Paolo Panariti;
– ricorrenti –
Contro
EQUITALIA NORD spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Cimetti e Sante Ricci in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’Avv. Sante Ricci;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 150/5/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 21 gennaio 2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 89/3/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco rigettò il ricorso proposto dai coniugi C.E. e S.V. nei confronti di Equitalia NORD Spa contro l’avviso di iscrizione ipotecaria sui beni degli stessi, emesso nel 2012 ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, rilevando che, pur se costituiti in fondo patrimoniale, gli immobili erano assoggettabili ad iscrizione ipotecaria per crediti tributari per IRPEF, IVA, IRAP e ILOR che non erano estranei ai bisogni della famiglia.
Investita dall’appello principale dei suddetti coniugi, che ribadirono come fosse escluso il diritto di iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale e dall’appello incidentale di Equitalia SUD che chiese che l’ipoteca fosse considerata come atto cautelare, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 150/5/2015, confermò la sentenza di primo grado, ritenendo che l’art. 170 c.c. si applicava anche alla iscrizione ipotecaria non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, posto che, ai fini della aggredibilità dei beni del fondo patrimoniale, non era importante la natura del credito ma solo la relazione esistente tra il fatto generatore di essi ed i bisogni della famiglia, intesi come esigenze volte al soddisfacimento ed all’armonico sviluppo della famiglia ed al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi, per cui sarebbe spettato ai contribuenti l’onere di dimostrare, con riferimento a ciascun carico tributario, la estraneità in concreto ai bisogni della famiglia del fatto generatore di esso oltre alla conoscenza di tale estraneità in capo al creditore ipotecario, il che non era avvenuto.
Contro la sentenza, depositata in data 21 gennaio 2015, non notificata, hanno presentato ricorso per cassazione i contribuenti con atto notificato in data 21 luglio 2015, affidato ad un unico motivo e successiva memoria, al quale resiste con controricorso Equitalia Nord Spa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo i contribuenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c., in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché l’esecuzione sui beni o sui frutti del fondo patrimoniale era possibile solo quando la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio aveva attinenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia, mentre, per quanto riguardava i debiti tributari, non vi era alcun nesso diretto ed immediato con le esigenze della famiglia, non potendo un debito imposto ex lege – quale quello in esame costituito da debiti tributari connessi all’esercizio dell’attività di impresa dei coniugi essere direttamente funzionale alla soddisfazione dei beni della famiglia, posto che il debitore, tenuto al pagamento del tributo, non riceveva nulla dall’ente impositore che potesse essere destinato in via diretta ed immediata a soddisfare i bisogni della propria famiglia; il che doveva essere necessariamente a conoscenza anche del creditore, il quale peraltro non aveva mai eccepito una non conoscenza dell’estraneità del debito dei contribuenti ai bisogni familiari, non potendosi in ogni caso addossare al contribuente la prova diabolica di dimostrare che il soggetto creditore per conto del quale l’esattore procedeva era a conoscenza del fatto che il debito non era scaturente dai bisogni della famiglia.
2. Il ricorso è infondato.
3. E’ ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23/11/2015, n. 23876; conf.: 9/11/2016, n. 22762; 23/08/2018, n. 20998; Cass. n. 5385/2013) il principio secondo cui “l’art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Inoltre, questa Code (Cass. n. 3738/15) ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n. 15886/2009).
4. Tali principi sono stati ribaditi ancor più di recente da Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10166 del 28/05/2020 Rv. 657724 – 01, secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore”.
5. Quanto poi specificamente ai debiti tributari sorti nell’esercizio dell’impresa dei coniugi questa Corte ha ritenuto che tale circostanza non è idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest’ottica, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio teste’ descritto). E’ quindi un problema di prova, poiché grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
6. A tali corretti principi si è attenuta la sentenza impugnata, mentre i ricorrenti hanno dedotto con il ricorso che i debiti tributari sarebbero esclusi in radice in quanto nascenti ex lege, il che non e’, nonché una nozione ristretta di bisogni della famiglia che non trova riscontro nella giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, cui si intende dare continuità in questa sede. Ed anche con riguardo alla regola dell’onere della prova i ricorrenti invocano erronei principi giuridici nonché una impossibilità concreta di dimostrare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore, senza neppure avere tentato di farlo poiché nessuna prova è stata mai dedotta in proposito.
7. In conclusione, il ricorso deve rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021