LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33971-2019 proposto da:
GEMA 96 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GAETANINO LONGOBARDI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA MALTONI, GABRIELE VERZELLI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 29, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO BONETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 720/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata l’08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. GEMA 96 S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 720/03/2019, depositata l’8 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto l’appello proposto dal Comune di San Giovanni in Persiceto, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento, con il quale era stata contestata l’infedele dichiarazione ICI per l’anno d’imposta 2009, con riferimento ad alcune aree edificabili, e quantificata la maggiore imposta a debito.
Il Comune si è costituito con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di giudicato esterno, proposta dal Comune controricorrente in ragione della sentenza n. 20137 del 25 luglio 2019, con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso, in materia di Ici relativa agli anni di imposta 2009-2011, della Compagnia Immobiliare s.r.l. in liquidazione, che aveva acquistato, con atto del *****, gli immobili in questione dalla GEMA 96 s.p.a..
Infatti, nel processo tributario il presupposto dell’efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che esso riguardi un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23658 del 15/09/2008). Pertanto, il principio secondo il quale l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (arg. da Cass. Sez. 5, n. 3187 del 18/02/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2786 del 08/02/2006; Sez. 5, Sentenza n. 23658 del 15/09/2008).
Nel caso di specie, la ricorrente non era parte del procedimento nel quale si è formato il giudicato eccepito dall’ente controricorrente.
2. Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5.
Assume infatti la ricorrente che la CTR, nell’accogliere l’appello del Comune, avrebbe omesso di considerare che, essendo stati gli immobili, ai quali si riferisce l’asserita maggiore pretesa fiscale, oggetto di compravendita conclusa nell’anno d’imposta 2009, il relativo valore venale avrebbe dovuto essere determinato in ragione del prezzo convenuto in tale contratto.
Il motivo è inammissibile, e comunque, infondato.
Quanto al primo profilo, va rammentato che questa Corte ha affermato il principio secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).
E’ stato inoltre chiarito che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (Cass. civ. sez. trib., 04/04/2013, n. 8315).
Nel caso di specie, il motivo è incentrato sulla pretesa mancata considerazione, da parte della CTR, del valore venale in commercio degli immobili in questione, come derivante dalla compravendita, dato che è stato però espressamente esaminato in fatto dal giudice a quo e giudicato inattendibile. La censura in esame, dunque, contiene giudizi e valutazioni che si contrappongono all’accertamento di fatto compiuto dalla CTR ed insindacabile in questa sede, fatto salvo il vizio di motivazione, nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.
La ricorrente, quindi, sotto il profilo della violazione di legge, deduce in realtà una diversa ricognizione della fattispecie concreta, con conseguente inammissibilità del motivo.
Il motivo, peraltro, sarebbe altresì infondato.
Questa Corte (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11445 del 11/05/2018, in motivazione) ha infatti evidenziato che:
“a) Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, che, nel dettare i criteri per la determinazione della base imponibile ICI, con riferimento alle aree fabbricabili, come nel caso di specie, stabilisce che: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. La disciplina relativa alla “Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”, è poi fissata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, che facoltizza i Comuni, mediante regolamento adottato a norma dell’art. 52, la possibilità (possono) di “g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”.
b) I criteri normativamente determinati dall’art. 5, cit., devono considerarsi tassativi, pertanto il giudice del merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass. n. 13567 del 2017; Cass. n. 14385 del 2010). Tuttavia tali parametri non possono peraltro ritenersi esclusivi od esaustivi, poiché altri possono in via alternativa essere applicati, purché adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale”. (Cass. n. 14148 del 2003, in motivazione). In particolare, si è anche detto che: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5 (che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima; diversamente nel caso in cui il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perché posto in vendita, il valore fissato a quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, sicché la valutazione del giudice del merito che, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell’area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo stesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14118 del 2017).
c) Ciò premesso, ne consegue che il giudice del merito, ai fini della valutazione della congruità della stima, può tenere conto di altri elementi, come anche la stima dell’Osservatorio Valori Immobiliari, essendo però obbligato ad illustrare adeguatamente il criterio logico seguito per giungere al proprio convincimento” (Cass. civ. sez. trib. – 11/05/2018, n. 11445).”.
Pertanto, il Giudice di merito può discostarsi dal prezzo di vendita al fine della determinazione del valore venale del bene, tenendo conto di ulteriori elementi e, come nel caso di specie, dandone conto con un’adeguata motivazione.
3.Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In particolare, la contribuente lamenta che la CTR avrebbe fondato la propria decisione sul rilievo, errato, dell’esistenza di rapporti societari tra sé e l’altra società parte della compravendita, traendone la conseguenza che il contratto, concluso tra parti correlate, non sarebbe stato, in ordine alla determinazione del prezzo, della libera concorrenza e delle valutazioni di mercato, essendo piuttosto finalizzato a perseguire strategie societarie. Al contrario, secondo la ricorrente, i rapporti tra le due società, alla data del rogito, erano insussistenti.
Il motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata, nella motivazione, contiene un espresso riferimento alla rilevanza dei rapporti societari anche secondo la ricostruzione e valutazione che ne ha fornito l’appellata, ora ricorrente, per cui non si può ritenere che si tratti di un fatto, e della sua documentazione, non esaminato dal giudice del merito. Ne’ comunque, per le medesime argomentazioni esposte in tema di inammissibilità del primo motivo, potrebbe ritenersi ammissibile, per effetto del secondo motivo, censurare in questa sede l’apprezzamento in fatto che dei predetti rapporti, “così come spiegati anche dall’appellante”, ha fatto il giudice d’appello.
4. Con il terzo motivo la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, la CTR avrebbe omesso di considerare una perizia di stima prodotta nel corso del giudizio.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice “a quo”, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27702 del 03/12/2020).
Ed è stato chiarito che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente.” (Cass. civ. sez. VI, 24/06/2020, n. 12387).
Tali principi sono applicabili anche al caso di specie, nel quale si lamenta l’omesso esame di una perizia di stima di parte, senza individuare uno specifico fatto, che da essa sarebbe emerso, che sarebbe stato decisivo; e, comunque, si sollecita un’inammissibile rivalutazione della versione tecnica dei fatti accolta dalla CTR, sulla base di parametri ed elementi richiamati nella motivazione.
5. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021