LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 699-2019 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO CURCIULLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1956/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. S.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso l’avviso di accertamento Irpef, Irap ed Iva per maggiori ricavi non dichiarati relativi all’anno di imposta 2011.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia dell’Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo legittimo l’avviso di pagamento in presenza di valida delega alla sottoscrizione dell’atto.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si costituiva depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che la CTR abbia errato nell’attribuire la natura di delega ad un ordine di servizio che costituisce un atto dispositivo interno.
2. Il motivo è in primo luogo inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo il contribuente né prodotto, né riportato nel ricorso il contenuto dell’ordine di servizio asseritamente privo dei requisiti della delega amministrativa impedendo a questo Collegio ogni verifica circa la corrispondenza del contenuto dell’atto rispetto a quanto assunto dal contribuente.
3. La censura e’, in ogni caso, infondata.
3.1 Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, dispone che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
3.2 Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi sono motivi per discostarsi “la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (cfr. tra le tante Cass. n. 8814/2019, n. 23433/2019 e n. 18675/2020).
3.3 Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (Statuto Agenzia delle entrate, art. 11, comma 1, lett. c) e d), approvato con Delib. n. 6 del 2000; Reg. amm. n. 4 del 2000, art. 14, comma 2), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.
3.4 La CTR nel riconoscere la validità alla delega di firma prodotta in giudizio dall’Agenzia ha correttamente applicato i suesposti principi enunciati dalla giurisprudenza.
4 Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021