LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32984/2019 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.M.B., a mezzo dell’amministratore di sostegno provvisorio, P.G., nominato con decreto reso dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Firenze il 26 settembre 2019, autorizzata a resistere nel presente giudizio in virtù di decreto reso dal Tribunale di Firenze il 2 dicembre 2019, rappresentata e difesa dall’Avv. Zucconi Antonello, con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 28 giugno 2018 n. 1240/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
RILEVATO
Che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 28 giugno 2018 n. 1240/09/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 2007, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di S.M.B. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze il 21 febbraio 2014 n. 258/04/2014, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente fosse esente da accertamento anche per i redditi esclusi dallo “scudo fiscale” ed avesse giustificato le causali degli incrementi patrimoniali contestati con l’accertamento sintetico. S.M.B., a mezzo dell’amministratore di sostegno provvisorio, si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.L. 1 luglio 2009, art. 13-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’adesione della contribuente allo “scudo fiscale” del 2009 escludesse qualsiasi accertamento anche per i redditi non rimpatriati.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5 e 6, artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la contribuente avesse assolto l’onere probatorio con riguardo agli incrementi patrimoniali contestati con l’accertamento sintetico.
RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo è fondato.
1.1. Invero, in tema di esercizio del potere d’imposizione sui capitali c.d. “scudati”, l’effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto al D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l’onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti; la limitazione normativa dell’inibizione dell’accertamento in riferimento agli “imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio” richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva (quanto meno di compatibilità, se non di immediata derivazione, oltre che cronologica e quantitativa) tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati, nel senso che il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito dei rimpatrio, restando pertanto escluse dall’efficacia inibente dello “scudo” tutte quelle fattispecie in cui l’accertamento abbia ad oggetto componenti estranei rispetto alle attività “scudate” e con essi non compatibili (Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34577; Cass., Sez. 5, 25 novembre 2020, n. 26784).
1.2 Nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, ritenendo che l’efficacia preclusiva dello scudo fiscale riguardasse anche i redditi antecedenti al 31 dicembre 2008, ancorché l’adesione della contribuente fosse limitata ai redditi relativi all’anno 2009. Per cui, la carenza di collegamento cronologico agli “imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio” è in re ipsa.
2. Anche il secondo motivo è fondato.
2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento c.d. sintetico, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (tra le tante: Cass., Sez. 5, 20 gennaio 2017, n. 1510; Cass., Sez. 6-5, 23 marzo 2018, n. 7389; Cass., Sez. 6-5, 13 novembre 2018, n. 29067; Cass., Sez. 5, 4 agosto 2020, n. 16637; Cass., Sez. 6-5, 2 novembre 2020, n. 24243; Cass., Sez. 6-5, 12 novembre 2020, n. 25500; Cass., Sez. 6-5, 5 marzo 2021, n. 6270; Cass., Sez. 5, 31 marzo 2021, n. 8888; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2021, n. 11126).
Pertanto, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibile con gli incrementi patrimoniali verificatisi, ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l’utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della “durata” del relativo possesso (Cass., Sez. 65, 7 luglio 2020, n. 14068). Infatti, il citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri non solo la “coincidenza temporale” tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l’incremento patrimoniale, ma anche la “durata” del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell’esborso patrimoniale (Cass., Sez. 6-5, 7 luglio 2020, n. 14068).
2.2 Nella specie, il giudice di appello non si è attenuto a tale principio, ritenendo sufficienti le giustificazioni della contribuente di aver percepito elargizioni di cospicuo ammontare da terzi estranei (precisamente: Euro 35.000,00 nell’anno 2006 a titolo di liberalità ed Euro 140.000,00 nell’anno 2007 a titolo di mutuo), sulla base, per la prima, di una mera dichiarazione verbale dell’erogante e, per la seconda, di una semplice fotocopia di un assegno bancario, senza che fosse dimostrata anche la durata della disponibilità di tali ulteriori redditi in funzione dell’accrescimento della capacità contributiva.
3. Valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021