LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35795-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
GAMI INVEST SL in liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1492/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
RITENUTO
Che:
1. La soc. Gami Invest srl in liquidazione impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari l’avviso con il quale l’Ufficio recuperava il credito Iva, indebitamente utilizzato dalla società controllante per l’anno di imposta 2009, a seguito di compensazione tra società infragruppo per avere la società omesso di prestare la polizza fideiussoria all’atto del trasferimento dell’eccedenza di credito Iva.
2. La CTP accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello osservando, in conformità con le argomentazioni del giudice di primo grado, che nessuna fideiussione o garanzia doveva essere prestata dalla società essendo il credito Iva, per l’annualità precedente, riconosciuto e accertato.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. L’intimata non si è costituita.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 si afferma che la motivazione dell’impugnata sentenza è apparente.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, in combinato disposto con l’art. 2909 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis e D.M. 13 dicembre 1979, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene l’erroneità della decisione della CTR per non aver ritenuto che l’omessa prestazione della garanzia determinasse l’inutilizzabilitàt da parte della controllante, in compensazione delle eccedenze Iva trasferitele dalle società controllate partecipanti all’Iva di gruppo.
2.11 primo motivo non è fondato.
2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione”.
2.2 Nella specie la CTR ha spiegato, sia pur in maniera non corretta i come di seguito sarà chiarito, le ragioni del proprio decisum nella superfluità della predisposizione della garanzie previste per legge che debbono essere presentate in sede di dichiarazione dalle società del gruppo essendo stato il credito di imposta maturato in una precedente annualità riconosciuto dall’amministrazione.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1 Il D.M. 13 dicembre 1979, in attuazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c., ha introdotto disposizioni in ordine agli adempimenti e alle procedure necessarie in tema di liquidazioni periodiche, di dichiarazione annuale e di versamenti del tributo da parte dei soggetti appartenenti a uno stesso gruppo. Per quanto interessa in questa sede il citato D.M., art. 6, comma 3, ha previsto che “per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l’ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di mancata prestazione delle garanzie l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all’ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale”.
3.2 Questa Corte ha ripetutamente affermato che la norma, teste’ passata in rassegna, da un lato opera un rinvio recettizio all’art. 38-bis cit. e, dall’altro, impone che le garanzie suddette debbono essere prestate in sede di presentazione della dichiarazione annuale della società il cui credito è stato soddisfatto nel modo suindicato, occorrendo altrimenti versare all’Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate II rinvio operato al D.P.R. citato, art. 38-bis, e la previsione dell’obbligo di garanzia ne fa derivare che l’omessa presentazione della garanzia integra un comportamento di omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione alla prescritta scadenza oggettivamente sanzionabile a norma del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Si è soggiunto che l’interpretazione contraria finirebbe per svilire la “ratio” del citato D.M., art. 6, volta ad assicurare il recupero di quanto dovuto all’erario qualora sia accertata, successivamente all’estinzione del credito mediante compensazione la mancanza dei presupposti giustificativi della definizione agevolata deriva infra gruppo (cfr. da ultimo Cass. n. 25328/2015, 21299/18 e 6647/19).
3.3 La CTR, nel ritenere la violazione non fonte di danno per l’erario, né fonte di pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo, ha errato atteso il carattere sostanziale della violazione che determina l’obbligo di versare l’imposta non garantita e, quindi, un omesso versamento del tributo alla scadenza.
4 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021