LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10135-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1032/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 02/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate ricorre contro P.L., per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto – accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 – tra la Dir. comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19 T.U.I.R., comma 4 bis.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di rimborso era tempestiva poiché in applicazione del principio del c.d. overruling era necessario rimettere in termini il contribuente incolpevole, sicché il dies a quo ai fini della decadenza decorreva dal momento in cui era divenuto evidente il diritto al rimborso per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia.
La parte intimata non si è costituita in giudizio.
La ricorrente censura la sentenza gravata denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, applicabile alla fattispecie ad onta di quanto sostenuto dalla parte contribuente, in quanto dotato di portata generale, nemmeno potendosi ipotizzare che la decorrenza del termine decadenziale dipendesse sdalla non conformità della normativa interna a quella UE.
La censura è fondata.
La questione di diritto proposta dalla presente causa dall’Agenzia ricorrente è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento UE.
Si è pure aggiunto che allorché un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.
Nessun impedimento esisteva per il contribuente di esercitare il diritto al rimborso a far data dall’epoca dell’erogazione delle somme in suo favore. Sul punto, infatti, le ricordate S.U. hanno ribadito la correttezza dell’orientamento espresso in passato da questa Corte circa la “decorrenza del termine comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito” ed hanno richiamato i principi affermati con le proprie pronunce sul tema della decorrenza del termine decadenziale nel caso di ritardata trasposizione di una direttiva comunitaria self executing, principi successivamente confermati- Cass. 4670 e n. 13087 del 2012- con riguardo anche all’ipotesi in cui l’incompatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione sia stata dichiarata con sentenza della Corte di giustizia. Ora, proprio la giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite aveva avuto modo di precisare che la disposizione dell’art. 2935 c.c., a cui tenore “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” deve intendersi “con riferimento alla (sola) possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto”. D’altra parte, tra gli impedimenti “di fatto”, va annoverato anche la presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria”.
Alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite, che la CTR, pur richiamandoli, ha ritenuto di disattendere, il ricorso deve essere accolto, non essendosi ad essi la CTR conformata e la sentenza gravata va cassata.
La causa non può essere decisa nel merito non risultando dalla sentenza né dal ricorso dell’Agenzia la data precisa della percezione delle somme alla quale agganciare il diesa a quo per il decorso del termine di decadenza, sicché la stessa va rimessa ad altra sezione della CTR Sardegna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sardegna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021