LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO G.M. – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27524/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MOBILI C. Sas di P.C. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore e C.G., C.R. e CO.RI., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale il calce al ricorso per cassazione, dall’Avv. Ugo Greco, elettivamente domiciliati in Roma preso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4373/01/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 11 maggio 2015;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 661/38/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettò i ricorsi riuniti proposti dalla Società in accomandita semplice Mobili C. e dai tre soci C.G., C.R. e Co.Ri. contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia nei confronti della società relativo ad IRAP ed Iva per l’anno di imposta 2006 e quello nei confronti del socio C.G. relativo ai redditi di partecipazione nella società, derivanti dall’invito ad esibire documentazione dall’esame della quale era emerso che gli accrediti bancari versati dalle società finanziatrici non corrispondevano a scontrini fiscali o fatture di pari importo, dal che l’Ufficio finanziario aveva desunto trattarsi di ricavi non contabilizzati.
Il primo giudice ritenne che la società non avesse offerto prova della emissione degli scontrini e che le somme contabilizzate come “finanziamenti soci” e “assegni in cassa” non fossero mai state trasferite ad un conto “ricavi per vendite”, il che legittimava le presunzioni in base alle quali l’Ufficio aveva emesso gli accertamenti.
Investita dall’appello dei contribuenti – che dedussero l’illegittimità degli accertamenti per assenza dei presupposti di inattendibilità delle scritture contabili e di illegittimo ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – la Commissione tributaria regionale della Campania, riuniti i due appelli, con sentenza n. 4373/1/2015, depositata in data 11 maggio 2015, li accolse, ritenendo trattarsi di una situazione di errore di contabilizzazione ma non anche di occultamento dei ricavi.
Contro la sentenza di appello, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto consegnato per la notifica all’UNEP di Napoli in data 26.1.2016 e notificato alle controparti in data 27.1.2016, affidato a quattro motivi, al quale hanno resistito con controricorso i contribuenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza impugnata accolto l’appello dei contribuenti con riguardo all’asserito errore materiale del commercialista contenuto nelle iscrizioni contabili, benché si trattasse di un inammissibile “novum” esposto per la prima volta nell’atto di appello, come tale inammissibile poiché di esso non vi era traccia nel ricorso introduttivo.
2. Con il secondo motivo si duole di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e di omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza impugnata contraddittoriamente definito come “regolarmente appostati” gli importi incassati a mezzo bonifici, quando subito dopo gli stessi contribuenti avevano riconosciuto la loro erronea iscrizione tra i “finanziamenti soci” ed avere altresì omesso l’esame effettivo del fatto che “il raffronto tra gli importi documentati da scontrini fiscali e/o fatture con gli accrediti… ha consentito di rilevare che le movimentazioni finanziarie in questione non risultavano giustificate da corrispettivi dichiarati per incassi da vendite con emissione di scontrino e/o fatture di uguale importo”.
3. Il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 2727 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poiché, a fronte delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio da cui si desumeva la evasione, avendo la società per due anni di seguito annotato i versamenti della società finanziaria in un conto che non aveva alcuna attinenza con le operazioni commerciali, non aveva poi indicato e tanto meno provato in quale modo avesse trasferito tra i ricavi ciascuna di tali annotazioni stante l’omissione di qualsiasi modalità di contabilizzazione che stabilisse il nesso tra scontrini e finanziamenti.
4. Infine, con il quarto motivo sostiene violazione dell’art. 109 TUIR, comma 2, lett. a, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata recepito la erronea tesi della società contribuente che i versamenti delle somme finanziate, ricevuti prima della consegna dei beni con esse pagati, sarebbero equivalsi a un mero “debito per aver incassato una somma di denaro a fronte di una vendita non ancora perfezionata sotto il profilo economico”, pur trattandosi, al contrario, di pagamento di beni venduti e quindi di ricavi, dovendosi ritenere che il prezzo pagato anche anteriormente alla consegna costituisse un “corrispettivo conseguito”.
5. Con il controricorso i contribuenti hanno eccepito in via pregiudiziale ed assorbente la inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., correlato alle diposizioni relative alla sospensione dei termini nel periodo feriale, di cui alla L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ratione temporis nel caso in esame, per cui, essendo stata la sentenza depositata in data 11.5.2015 e mai notificata, il ricorso per cassazione doveva essere notificato entro il 12.12.2015, mentre invece era stato notificato solo in data 27.1.2016.
6. Il ricorso è in effetti inammissibile per tardività, in quanto presentato per la notificazione alle controparti mediante deposito presso I’UNEP di Napoli in data 26.1.2016 (come risulta dalle produzioni documentali della Agenzia ricorrente) e di fatto notificato il giorno successivo (come indicato dai controinteressati), mentre la sentenza di appello (mai notificata) risulta pubblicata in data 11.5.2015, per cui il ricorso doveva essere presentato nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (essendo stato il giudizio di primo grado introdotto dopo il 4 luglio 2009 in presenza di accertamenti emessi nel 2010), ai sensi della L. n. 69 del 2009, che aveva ridotto a sei mesi il termine lungo per la impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., cui dovevano aggiungersi 31 giorni per la sospensione dei termini nel periodo feriale per le impugnazioni introdotte dopo il 1.1.2015, come nella fattispecie concreta.
7. In base ai corretti conteggi eseguiti dai controricorrenti il ricorso doveva quindi essere presentato entro il 12.12.2015, mentre invece è stato presento per la notifica solo il 26.1.2016, per cui il termine lungo sarebbe scaduto anche se si fosse fatto riferimento al periodo di sospensione feriale di 46 giorni.
8. Si deve quindi prendere atto della inammissibilità del ricorso della Agenzia delle Entrate che non consente di prenderlo in esame.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente.
Non sussistono i presupposti per la condanna della Agenzia delle Entrate al pagamento ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, del “doppio” del contributo unificato, poiché si tratta di ricorrente pubblico che è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 5.600,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021