Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28447 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 3928 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:

Soimar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dell’Avv.to Salvatore Marotta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Giuseppe Campanelli, in Roma, Via Dardanelli n. 37;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 100/36/11, depositata in data 12 dicembre 2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2021 al Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera Maria Giulia.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 100/36/11, depositata in data 12 dicembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Soimar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2/13/10 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di servizi ingegneria integrati, avverso l’avviso di accertamento n. R3203T601369/2008 con il quale l’Ufficio, aveva contestato, per quanto ancora di interesse, per l’anno 2005, l’indebita detrazione di Iva per Euro 102.974,00, in relazione a fatture fittizie emesse dalla ditta individuale c.d. cartiera Emmanuele Alejandro, afferenti a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) indipendentemente dalla buona fede sostenuta dalla società, le operazioni in questione erano soggettivamente inesistenti, in quanto, anche se oggettivamente eseguite, fatturate da un soggetto (ditta individuale E.A.) senza partita Iva e che non aveva versato l’Iva corrispondente; in particolare, la partita Iva della ditta subappaltatrice era cessata il 12.4.99 e tale controllo era facilmente esperibile con una interrogazione di verifica della partita Iva, per cui, sotto tale aspetto, non rilevava la visura della Camera di commercio di Bergamo – allegata al ricorso introduttivo e addotta dalla contribuente a sostegno della propria buona fede – dalla quale non emergeva alcuna informazione relativamente alla partita Iva cessata il 12.4.99 e risultava la cessazione dell’attività di impresa della ditta con effetto dal 31.12.2005, in corrispondenza della fine del periodo interessato dalle fatture; 2) gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio erano sufficienti per invertire l’onere della prova, potendo il diritto alla detrazione essere fatto valere dal committente solo se, in caso di frode, avesse dimostrato la propria estraneità e inconsapevolezza, il che nella specie, non era avvenuto, avendo “lasciato intravedere (in base agli elementi presentati dalle parti) un possibile coinvolgimento nell’illecito fiscale”;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente negato alla contribuente la detraibilità dell’Iva richiedendo, in aggiunta agli obblighi espressamente previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 19, anche quello, non previsto da tale norma, di esperire ogni tipo di indagine per superare i dubbi sul possesso della partita Iva da parte del fornitore;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e 21, per avere la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti nell’ipotesi in cui, come nella specie, le operazioni fossero state oggettivamente eseguite e il fatto che il fatturante (la ditta E.A.) non fosse attributario di partita Iva e non avesse versato l’Iva corrispondente costituiva circostanza posta al di fuori della sfera di controllo della contribuente;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17,19 e 21, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., alla luce della giurisprudenza comunitaria, per avere la CTR erroneamente ritenuto indetraibile l’Iva portata dalle fatture emesse dalla ditta E.A., “indipendentemente dalla buona fede sostenuta dalla società”; ciò in contrasto con la giurisprudenza comunitaria secondo cui ricade integralmente sull’Amministrazione l’onere della prova della conoscenza/conoscibilità da parte del contribuente del carattere fraudolento dell’operazione, non potendosi esigere da quest’ultimo la verifica dell’adempimento da parte del fatturante dei propri obblighi di dichiarazione e di pagamento di Iva;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, avendo la CTR, con difetto di motivazione, ritenuto indetraibile l’Iva, ancorché la contribuente avesse, comunque, provato la sua buona fede producendo la visura camerale attestante l’esistenza della ditta individuale nel 2005, in ordine alla quale non rilevava la cessazione dell’attività con effetto dal 31.12.2005 (peraltro, denunciata solo il 13 marzo 2006), dato che il riscontro sulla regolarità della fatturazione del 2005 non poteva che avvenire in corso di esercizio, senza che potesse essere addossato alla contribuente l’onere di controllare la cessazione di una precedente partita Iva della fatturante nel 1999;

– con il quinto motivo, la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR affermato, con una espressione sfuggente ed estranea al linguaggio tecnico-giuridico, che “la società resistente (aveva) lasciato intravedere.. un possibile coinvolgimento nell’illecito fiscale”, omettendo di pronunciarsi su un profilo fondamentale della controversia;

– i motivi – da trattarsi congiuntamente, per connessione – sono infondati per le ragioni di seguito indicate;

– in materia, questa Corte (Cass. civ. 20 aprile 2018, n. 9851), ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui “in tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta” e, inoltre, che “la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”; l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l’inidoneità operativa del cedente, ma deve dimostrare, altresì, che il cessionario quantomeno fosse in grado di percepire (“avrebbe dovuto”) tale inidoneità in base alla sua diligenza specifica quale operatore medio del settore (Cass., 6864/2016). Più in generale l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare (in base ad elementi oggettivi, anche presuntivi; Cass., n. 155044 e n. 20059 del 2014) che il cessionario o committente si trovasse di fronte a circostanze indizianti dell’esistenza di irregolarità nell’operazione. Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., 24 agosto 2018, n. 21104; Cass., 14 marzo 2018, n. 6291; Cass., 28 marzo 2018, n. 7613; Cass., sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598);

– nella sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, in quanto, con una motivazione congrua ed esente da vizi logici-giuridici, ha sostanzialmente ritenuto assolto l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, circa l’oggettiva fittizietà della ditta subappaltatrice e la consapevolezza della contribuente del meccanismo fraudatorio, avuto riguardo, da un lato, all’omesso versamento delle imposte da parte della ditta fatturante, quale circostanza rilevante per la qualificazione della società interposta come cartiera, e dall’altro, all’elemento oggettivo dell’avvenuta cessazione della partiva Iva da parte della ditta fatturante tempo prima (1999) delle operazioni in questione (2005), quale circostanza agevolmente riscontrabile dalla contribuente in base alla sua diligenza specifica quale operatore medio del settore (tramite interrogazione al servizio telematico “verifica della partita Iva”) ed elemento sintomatico non solo della fittizietà della subappaltatrice fatturante ma anche della conoscibilità da parte della contribuente del meccanismo evasivo dell’Iva (v., in tal senso, Cass., sez. 5, n. 7337/2000); a fronte di tali elementi presuntivi, il giudice di appello ha correttamente spostato sulla contribuente l’onere di fornire la prova contraria che ha ritenuto non assolto in quanto dalla prodotta visura della Camera di Commercio di Bergamo, relativa al 2005, non emergeva alcuna informazione circa la posizione Iva della ditta Emmanuele mentre emergeva che questa, alla fine del 2005 (anno in cui erano state emesse le fatture contestate) si era cancellata anche dal registro delle imprese; invero, la ritenuta irrilevanza da parte della CTR – sotto il profilo della esclusione della “buona fede” della contribuente – della visura camerale è in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui “il certificato camerale (e’) documento che prova soltanto che una impresa è iscritta al registro delle imprese, ma non fornisce alcun elemento in ordine alla effettiva operatività delle società fornitrici” (Cass., sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598); pertanto, il giudice di appello, ha ritenuto, in linea con i principi in materia, non assolto da parte della società contribuente l’onere probatorio (a contrario) dell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, lasciando la stessa “intravedere… un possibile coinvolgimento nell’illecito fiscale”;

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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