Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28462 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21738/2017 r.g. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Riccardo Marzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lecce, alla via dei Salesiani n. 45.

– ricorrente –

contro

P.L., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Ermelinda Elia, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via G.G. Belli n. 36, presso lo studio dell’Avvocato Silvia Clemenzi.

– controricorrente –

avverso la sentenza, n. 243/2017, della CORTE DI APPELLO DI LECCE depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 1013/2011, il Tribunale di Lecce, adito da P.L., ingiunse a M.M. di pagarle, immediatamente, la somma di Euro 5.687,21, oltre interessi e spese della procedura monitoria, corrispondente all’ammontare dei canoni di locazione da lei pagati – benché a carico del secondo giusta gli accordi di separazione tra essi preesistenti – e relativi al periodo 18 settembre 2010/17 settembre 2011, per l’immobile detenuto dal loro figlio A. in *****, dove aveva frequentato la facoltà di Medicina.

1.1. L’opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dal M. avverso detta ingiunzione venne respinta da quello stesso tribunale, con sentenza n. 2061/2014, la quale rigettò anche l’opposizione al precetto pure promossa dal medesimo opponente. Analoga sorte è toccata al gravame da lui successivamente promosso contro tale decisione innanzi alla Corte di appello di Lecce.

1.2. Quest’ultima, con sentenza del 24 gennaio/28 febbraio 2017, n. 1451, dopo aver premesso che, in sede di omologazione della loro separazione, i coniugi M. – P. avevano pattuito “l’obbligo, a carico dell’appellante, di pagamento delle tasse e acquisto di testi universitari per il figlio A. quando e se lo stesso frequenterà l’Università, nonché tutte le spese occorrenti per entrambi i figli per viaggi e soggiorni, anche all’estero, per scopi culturali-formativi”, ha ritenuto, per quanto qui di residuo interesse: i) infondata la ivi ribadita eccezione di incompetenza funzionale del giudice del monitorio, atteso che la ” P. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo sulla base dell’accordo intervenuto tra i coniugi in sede di separazione e al fine di precostituirsi un titolo esecutivo onde procedere all’esecuzione forzata, e non un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione”; ii) infondato l’assunto secondo cui la P. non aveva titolo, né legittimazione, a richiedere il pagamento delle somme in questione, non rientranti tra quelle di cui all’accordo di separazione omologato. Ha osservato, infatti, quel giudice che: ii-a) “”a seguito della riforma del diritto di famiglia con la L. n. 54 del 2006, non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorché maggiorenni, deve ritenersi tuttora sussistente la legittimazione del coniuge convivente, (definita concorrente a sussidiaria) ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso pro quota delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento” (Cass. 359/2014)”; ii-b) “”il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuazione e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi l’genitori, escludendo anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio), sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori” (Cass. 12013/2016)”; ii-c) la riportata clausola dell’accordo di separazione, “facendo riferimento ai “soggiorni… per scopi culturali-formativi, comprende anche il soggiorno per motivi universitari” e che “in merito, alcuna deduzione e prova è stata portata dal M. circa l’insostenibilità della spesa in relazione alle condizioni economiche dei genitori”; iii) che, quanto alla lamentata carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, “la nullità del contratto di locazione privo della registrazione (prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346,) riguarda esclusivamente il rapporto negoziale tra locatore e conduttore. Nel caso di specie, invece, il contratto di locazione non riguarda il M., nei cui confronti esso è invocato solo quale presupposto del suo obbligo di contribuire alle spese del figlio. In ogni caso, nel giudizio di opposizione è stato prodotto il contratto di locazione del 18.09.2010, registrato, fuori termine, il 18.11.2010”; iv) che la doglianza dell’appellante secondo cui il tribunale non si era pronunciato sulla domanda di accertamento delle somme dal primo versate al figlio, su richiesta o spontaneamente, con bonifici e versamenti sul c/c di A. (Euro 3.860,00), oltre a quelle corrispostegli in contanti, così da poter fronteggiare le spese di residenza a *****, investiva una circostanza “ininfluente ai fini della decisione della controversia instaurata dalla P. (soggetto diverso) onde conseguire il rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio universitario, verso cui non possono spiegare alcun effetto le corresponsioni in denaro del padre in favore del figlio. Inoltre, le somme per il soggiorno a ***** sono diverse e ulteriori rispetto a quelle corrisposte direttamente dal M. al figlio A.”; v) infondata l’eccezione di nullità del precetto opposto perché sottoscritto da un legale privo di procura. Invero, “l’interpretazione della procura alle liti di cui all’art. 83 c.p.c. (e cioè di un atto di parte) è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dall’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c. e, pertanto, deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, sicché la procura alle liti conferita per il giudizio di cognizione, nel quale si è formato il titolo esecutivo, si estende al successivo giudizio di esecuzione”.

2. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il M. sulla base di sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Resiste, con controricorso, la P..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 710 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4. Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, attinente alla natura della domanda proposta dalla P., sostanzialmente attinente alle spese ordinarie di soggiorno universitario del figlio A., non rientranti nella clausola indicata a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. Violazione degli artt. 1362 c.c. e segg.. Violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del giusto processo). Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5)”. Viene criticato il rigetto dell’eccezione relativa al difetto di competenza del tribunale in funzione di Giudice unico, ascrivendosi alla corte territoriale di avere considerato la domanda di ingiunzione come riferita ad una spesa straordinaria, piuttosto che come sostenuto dall’appellante – ad una ordinaria, inclusa nell’assegno di mantenimento, non tenendo conto – quale fatto asseritamente decisivo per il giudizio sulla natura della domanda – della corretta interpretazione della clausola negoziale che ne costituiva il fondamento. Si assume che l’errata interpretazione (“l’omissione dell’uso corretto degli strumenti di ermeneutica”) di quest’ultima ha determinato l’errore di giudizio e della motivazione, nonché la nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4;

II) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 155,155-bis c.c. (nel testo in vigore prima dell’abrogazione avvenuta con effetto dal 7.2.2014, prevista nel D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 108) e art. 337-bis c.c., in relazione all’art. 75 c.p.c., ed all’eccezione di carenza di titolarità e legittimazione di P.L.. Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, attinente alla titolarità del rapporto locativo avente ad oggetto la locazione della stanza in ***** (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. Si censura l’avvenuto rigetto dell’eccezione relativa alla carenza di titolarità e legittimazione attiva della P., asseritamente dovuto all’omesso esame di specifici fatti, analiticamente individuati, che si assumono decisivi, invece, ai fini dell’attribuzione al solo figlio maggiorenne di tali titolarità e legittimazione erroneamente riconosciute all’appellata;

III) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 710 c.p.c., nonché degli artt. 147,155,155-bis e 156 c.c.. Omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione, inerenti alla natura delle spese da rimborsare (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. Si contesta alla corte distrettuale di avere “dato per scontato che quelle oggetto di controversia siano spese straordinarie”, non considerando che si tratta, invece, di spese prevedibili e cicliche, rientranti nelle preventive valutazioni dei genitori (il cui onere avrebbe richiesto un adeguamento dell’assegno), e che, comunque, se fossero state di tale natura, avrebbero richiesto il consenso di entrambi i genitori. Sostiene il ricorrente che “nessuna delle circostanze di fatto emergenti dagli atti processuali e delle presunzioni da esse deducibili è stata posta a fondamento della decisione”;

IV) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., riguardo alla valutazione delle prove, dell’art. 2697 c.c., sull’onere della prova incombente sulla P. riguardo alla registrazione postuma del contratto ed al pagamento dei canoni, dell’art. 2704 c.c., per la mancanza di data certa del contratto e dei bonifici. Violazione della L. n. 211 del 2005, art. 1, comma 346, in relazione all’art. 1423 c.c.. Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, attinente alla non avvenuta produzione della prova di avvenuta registrazione del contratto di locazione del 18.9.2010 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione del principio del giusto processo inerente l’onere della prova)”. Si imputa alla corte salentina di avere erroneamente ritenuto prova idonea del credito oggetto di ingiunzione i bonifici contestati, privi di data certa, e la copia di un contratto di locazione registrato fuori termine – e, quindi, insanabilmente nullo ai sensi della L. n. 311 del 2005, art. 1, comma 346, in relazione all’art. 1423 c.c. -, senza, invece, considerare il fatto, asserito come decisivo per il giudizio, dell’omessa produzione di un contratto valido e registrato nei termini;

V) “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., riguardo alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta a pag. 11 dell’atto di opposizione all’ingiunzione ed all’omessa valutazione dei documenti prodotti attestanti l’avvenuto versamento, dal padre al figlio, di somme che avrebbero coperto, in tutto o in gran parte, la spesa per la locazione. Violazione dell’art. 155-bis, nel testo in vigore nel 2011. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, riguardo all’obbligo di corredare la sentenza di ragionevole esposizione dei fatti e fondamenti di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Si addebita alla corte territoriale di non avere ammesso una prova testimoniale richiesta dal M. e di aver omesso la valutazione dei prodotti, attestanti i versamenti, effettuati direttamente nelle mani del figlio, di somme che avrebbero potuto coprire la spesa per la locazione. Si ritiene palesemente irragionevole la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato ininfluente, ai fini della decisione, la circostanza delle corresponsioni in denaro predette, invece destinate a sostenere gli oneri per le necessità connesse al soggiorno nella nuova sede universitaria, non pregiudizialmente escluse quelle della locazione;

VI) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., comma 4. Violazione degli artt. 1362 c.c. e segg.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c.. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, attinente alla espressa limitazione, nella procura speciale apposta a margine del ricorso per ingiunzione, al processo monitorio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. La censura, che investe il rigetto dei motivi d’appello relativi all’opposizione a precetto, ascrive alla corte di merito di avere erroneamente interpretato la procura alle liti apposta a margine del ricorso monitorio, ritenendone estesa la validità alla fase dell’esecuzione, nonostante fosse stata espressamente conferita al difensore per il procedimento monitorio e per l’eventuale opposizione.

2. Rileva pregiudizialmente il Collegio, quanto alle pretese violazioni dell’art. 132 c.p.c., ed ai vizi motivazionali denunciati nelle doglianze come sopra riportate, che, come recentemente ribadito da Cass. n. 26423 del 2021 (cfr. in motivazione), per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 28 febbraio 2017), deve ritenersi ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione Numero di raccolta generale 28462/2021 (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020, Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., n. 24395 del 2020).

2.1. Il vizio di omessa o apparente motivazione di un provvedimento decisorio sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26423 del 2021; Cass. n. 2959 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Più in particolare, al fine di non incorrere nella motivazione apparente, equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il contenuto della stessa deve comprendere il racconto sia del processo dinamico di formazione dell’atteggiamento psicologico del giudicante espresso nella decisione assunta, sia del risultato del passaggio logico dall’ignoranza, quale iniziale posizione statica, alla conoscenza sotto la specie del giudizio, quale posizione statica finale di approdo a seguito dell’attività di acquisizione della conoscenza intorno all’oggetto (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2959 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018; Cass. n. 1450 del 2009). E’ possibile, perciò, ravvisare una motivazione apparente laddove le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.

2.2. Nella specie, la motivazione dell’impugnata pronuncia su tutti i motivi di gravame non risulta omessa, né apparente, e, parimenti, non è affetta dai radicali vizi di intrinseca ed insanabile contraddittorietà logica tuttora denunciabili con il ricorso per cassazione. Essa, dunque, consente agevolmente di individuare l’iter logico seguito dalla corte leccese per la decisione di ciascuna delle doglianze ivi proposte dal M., sicché non sussistono i denunciati vizi riconducibili alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva.

2.3. E’ utile ricordare, altresì, che, in ogni caso, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (formalmente e/o sostanzialmente invocato dal M. con le doglianza suddette), nel testo, indicato in precedenza, qui applicabile, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

2.3.1. E’ innegabile, infatti, che, contrariamente a quanto oggi affermato dal M., la corte distrettuale abbia comunque valutato (cfr. amplius, quanto si è già riportato al precedente p. 1.2. dei “Fatti di causa”, da intendersi, qui, per brevità, interamente richiamato) pure le circostanze fattuali del cui asserito omesso esame oggi si duole il primo, dovendosi qui solo ricordare che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non risulti integrato qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché, in sentenza, questi non ne abbia tratto le conseguenze pretese dal ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 27415 del 2018).

2.4. Oltre che per la ragione appena esposte, tutte le formulate censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si rivelano altresì inammissibili contravvenendo al principio, cui questo Collegio aderisce, per cui, “nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (cfr. Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014): adempimento, nella specie, non svolto adeguatamente. Va ripetuto, invero, che: i) ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o, come nella specie, con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012); ii) giusta l’art. 54, comma 3, del medesimo D.L., la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012).

3. Sgomberato, dunque, il campo da tutte le censure motivazionali rinvenibili in ciascuno dei formulati motivi, può procedersi allo scrutinio delle violazioni e/o false applicazioni di legge denunciate in ognuno di questi, il primo dei quali si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento.

3.1. E’ noto, infatti, che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (cfr. art. 5 c.p.c.) e che le questioni di competenza sono decise in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni (cfr. art. 38 c.p.c., u.c.).

3.2. Nella specie, la domanda proposta, in via monitoria, dalla P. ha riguardato, esclusivamente, il preteso pagamento di somme asseritamente dovutele sulla base dell’accordo intervenuto tra lei ed il M. in sede di omologazione della loro separazione consensuale.

3.2.1. Si era al cospetto, dunque, di una semplice richiesta di pagamento, in nessun modo corredata da una istanza di modifica delle condizioni della suddetta separazione.

3.2.2. Affatto correttamente, quindi, è stato adito il Tribunale di Lecce (ivi risultando residente il marito separato della P.), in composizione monocratica, optandosi, poi, per l’utilizzo del procedimento monitorio.

3.2.3. Tutte le argomentazioni ancora oggi riproposte dal ricorrente obliterano completamente che, ove pure le stesse fossero state giudicate condivisibili, avrebbero comportato esclusivamente il rigetto (cioè una pronuncia sul merito) della domanda predetta perché, magari, sfornita di prova quanto all’essere effettivamente ricomprese le somme di cui era stato richiesto il pagamento nella pattuizione che ne era stata posta a suo fondamento, ma certamente non una declaratoria di incompetenza funzionale dell’adito tribunale in relazione ad una diversa domanda (modifica delle condizione di separazione) che mai risulta essere stata posta dalla P. nel complessivo sviluppo procedimentale di questo giudizio.

3.3. A tanto deve solo aggiungersi che si rivela comunque inammissibile la censura di violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., su cui poggia, sostanzialmente, la doglianza in esame.

3.3.1. In particolare, a dire del ricorrente, entrambi i giudici di merito, nell’interpretare la pattuizione contenuta nell’avvenuta omologazione della separazione dei coniugi M. – P., – recante “l’obbligo”, a carico del primo, “di pagamento delle tasse e acquisto di testi universitari per il figlio A. quando e se lo stesso frequenterà l’Università, nonché tutte le spese occorrenti per entrambi i figli per viaggi e soggiorni, anche all’estero, per scopi culturali-formativi” – avrebbero “…violato le norme civilistiche sull’interpretazione dei negozi (art. 1362 c.c. e segg.) con specifico riferimento al significato letterale delle locuzioni, alla logica delle disposizioni concordate, che non potevano riguardare le spese ordinarie di vitto e alloggio nelle sedi universitarie, coperte dall’assegno di mantenimento, alla natura evidentemente straordinaria di quelle previste in detta clausola” (cfr. pag. 14 dell’odierno ricorso).

3.3.2. E’ palese, però, che, così argomentando, ciò che il M. sostanzialmente contesta alla decisione impugnata non è tanto il mancato rispetto del canone ermeneutico sopra indicato, quanto l’affermazione, ivi rinvenibile, secondo cui (cfr. pag. 4 della menzionata decisione) “la clausola dell’accordo, facendo riferimento ai “soggiorni… per scopi formativi” comprende anche il soggiorno per motivi universitari”.

3.3.3. Occorre ricordare, allora, che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. nn. 25909 e 25343 del 2021 (oltre che dalle ulteriori pronunce in esse richiamate), il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisine in se (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione).

3.3.4. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016).

3.3.5. La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi – come accaduto, invece, nella specie – nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata (chiaramente nel senso che alla P. era stato riconosciuto, in sede di separazione, un assegno di mantenimento per le quotidiane esigenze del figlio A., all’epoca minorenne, altresì facendosi gravare sul M. tutte le spese necessarie per il compimento degli studi universitari dello stesso figlio, se e quando si fosse iscritto all’università e, in termini, omnicomprensivi, per la formazione di entrambi i figli), poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).

4. Le doglianze di violazione e/o falsa applicazione di legge prospettate nel secondo e terzo motivo di ricorso, poi, scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connessi, sono parimenti insuscettibili di accoglimento nel loro complesso.

4.1. La corte distrettuale, infatti, ha sostanzialmente opinato che: i) la spesa dell’alloggio, in *****, per il figlio A., per l’anno accademico 2010-2011 da lui frequentato presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Roma, non fosse attuale, né prevedibile, al tempo (2004-2005) dell’avvenuta omologazione della separazione personale dei suoi genitori, e, come tale, non ricompresa nell’assegno di mantenimento quantificato in quella sede per la moglie e per il figlio medesimo;

in forza della riportata clausola contenuta negli accordi di separazione, gravavano sul M. tutte le spese necessarie per il compimento degli studi universitari dello stesso figlio, se e quando si fosse iscritto all’università e, in termini, omnicomprensivi, per la formazione di entrambi i figli; iii) nessun rilievo poteva attribuirsi al mancato assenso del M. alla frequentazione, da parte del figlio A., della Facoltà di Medicina, in Roma; iv) nessuna deduzione e prova era stata offerta dall’appellante circa l’insostenibilità della spesa in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

4.1.1. Proprio muovendo da tali presupposti, quella stessa corte ha riconosciuto la legittimazione della P. a chiedere il rimborso di quanto da lei anticipato, in luogo del marito separato e nell’interesse del figlio suddetto (della cui autosufficienza economica nulla risulta dalla sentenza impugnata, né dall’odierno ricorso), per le spese del menzionato alloggio.

4.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 54 del 2006, la giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere che il coniuge, il quale provvedesse direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio convivente divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente, fosse legittimato iure proprio a pretendere l’assegno di mantenimento, oltre che il rimborso di quanto sostenuto, dall’altro coniuge (cfr., ex multis: Cass. n. 11320 del 2005; Cass. n. 11863 del 2004; Cass. n. 2147 del 2003).

4.2.1. Tale “legittimazione”, definita “concorrente” rispetto a quella del figlio maggiorenne, restava subordinata alla mancata iniziativa giudiziaria di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 4188 del 2006; Cass. n. 6950 del 1998; Cass. n. 10849 del 1996; Cass. n. 3019 del 1992; Cass. n. 5874 del 1981) e si fondava sulla circostanza che, in ragione della convivenza, uno dei genitori sopporta delle spese che gravano ex art. 148 c.c., su entrambi (cfr. Cass. n. 9067 del 2002; Cass. n. 2289 del 2001; Cass. n. 8235 del 2000; Cass. n. 10849 del 1996; Cass. n. 3049 del 1994).

4.3. Su tale consolidato quadro giurisprudenziale, è intervenuta la nuova formulazione dell’art. 155-quinquies c.c., comma 1, (successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, ma qui applicabile ratione temporis). Tale disposizione normativa, inserita nel contesto dedicato allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, espressamente prevede(va) che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

4.3.1. Proprio con riferimento al “versamento diretto” a figlio maggiorenne non autosufficiente convivente con uno dei genitori, sono state prospettate diverse soluzioni interpretative.

4.3.1.1. Secondo una prima tesi sarebbe stato sancito il diritto esclusivo (con evidenti riflessi in tema di legittimazione attiva) alla percezione dell’assegno da parte del figlio maggiorenne non autosufficiente. Secondo un altro indirizzo interpretativo, la norma citata attribuirebbe il diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento, quale regola generale, al figlio maggiorenne, e solo in ipotesi residuali, da verificare caso per caso, un diritto iure proprio al genitore convivente. Secondo una ulteriore tesi, poi, l’art. 155-quinquies c.c., comma 1, seconda parte, si sarebbe limitato a dettare, in seno ai giudizi di separazione e divorzio, delle mere norme regolanti il momento attuativo dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, prevedendo il versamento nelle mani direttamente del figlio maggiorenne, ovvero del genitore convivente laddove ravvisato opportuno dal giudice.

4.3.1.2. Quest’ultimo indirizzo interpretativo è apparso maggiormente condivisibile nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 359 del 2014), facendo salvi i previgenti principi operanti nei giudizi di separazione personale e di divorzio ed attinenti al potere (inteso quale diritto-dovere) del giudice del relativo provvedimento di determinare, nella ricorrenza dei presupposti, il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, salvo poi stabilire, “valutate le circostanze”, cioè a dire tenuto conto delle esigenze e delle richieste specifiche, le modalità del relativo versamento. Di certo, la modulazione delle modalità di attuazione del versamento del contributo deve tendere, da un lato, ad assicurare l’autonomia del figlio maggiorenne nella selezione e nella cura dei propri interessi (purché, ovviamente, meritevoli di tutela); dall’altro, a non comprimere l’interesse del genitore convivente ad ottenere l’anticipazione di quelle spese, che per forza di cose gravano su di lui, in virtù di un munus specifico (cfr. Cass. n. 8868 del 1998), ma che, tuttavia, costituiscono l’adempimento di un obbligo solidale facente capo, ai sensi degli all’epoca rimasti inalterati artt. 147 e 148 c.c., ad entrambi i genitori. Si è al riguardo osservato che, con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificamente, restano identiche le modalità di adempimento dell’obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest’ultimo di ricevere dall’altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell’interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull’altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio (cfr. Cass. n. 1146 del 2007). Si è ritenuto, pertanto (cfr., amplius, Cass. n. 359 del 2014), che – esclusa ogni efficacia abrogante alla facoltà sancita dall’art. 155-quinquies c.c., rispetto alle norme che disciplinano i doveri verso i figli, ancorché maggiorenni – il fondamento giuridico del diritto del coniuge alla percezione dell’assegno di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne e convivente, oltre che il rimborso di quanto per lo stesso sostenuto, nulla essendosi modificato rispetto al munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio (cfr. pure Cass. n. 4765 del 2002 e Cass. n. 8868 del 1998), munus che affonda le radici nelle (allora immutate) disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 c.c., sussista anche dopo l’introduzione della norma contenuta nell’art. 155-quinquies c.c.. In altri termini, non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorché maggiorenni, la legittimazione del coniuge convivente (definita normalmente “concorrente”, ma anche, da qualche autore, “straordinaria”) ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento, sussista tuttora (cfr. Cass. n. 359 del 2014; Cass. n. 4188 del 2006).

4.4. La decisione, oggi impugnata, della corte distrettuale è coerente, allora, con il principio in forza del quale il genitore non collocatario è tenuto a contribuire alle spese straordinarie effettuate dall’altro genitore, anche se non previamente concordate, purché si tratti di spese sostenute nell’interesse del figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, e di entità sostenibile in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (cfr., ex aliis, Cass. n. 4753 del 2017; Cass. n. 4182 del 2016; Cass. n. 12013 del 2016, resa proprio in tema di rimborsabilità delle spese straordinarie conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio maggiorenne).

4.4.1. Alteris verbis, non è configurabile, a carico del coniuge affidatario, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie relative al reperimento di un alloggio per la frequentazione universitaria del loro figlio fuori dal comune ove è sita la propria abitazione, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio medesimo e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del figlio mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 16175 del 2015; Cass. n. 19607 del 2011).

4.4.2. Del resto, il regime di affidamento condiviso, nella specie, peraltro, nemmeno più ipotizzabile trattandosi di spese sostenute in favore del figlio maggiorenne, non potrebbe avallare una interpretazione quale quella oggi perorata dal ricorrente in relazione al proprio mancato assenso alle spese in questione, atteso che ciò comporterebbe, di fatto, la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli. Mentre la possibilità di chiedere in giudizio il rimborso delle spese già effettuate non comprime il diritto di difesa del genitore dissenziente che potrà far valere ed accertare il proprio diritto ad opporsi alla richiesta di rimborso.

4.4.3. Lo stesso principio di bi-genitorialità, dunque, – come si legge nella sentenza della corte leccese che, sul punto, ha fatto proprio l’insegnamento di Cass. n. 12013 del 2016 – non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo, così, anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio), sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Compatibilità economica, invece, mai contestata dal M. (anzi da lui espressamente ribadita in questa sede. Cfr. pag. 19 del ricorso), il quale, invece, ha insistito esclusivamente per la mera inutilità, inopportunità e non convenienza della spese in relazione ai mezzi finanziari già disponibili (compresa la rendita di un appartamento in *****, destinata alla spesa per il soggiorno universitario dei figli).

4.4.4. Del tutto legittima, quindi, anche alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, risulta la decisione della corte di merito che ha ritenuto irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso azionato dalla P., il dissenso manifestato dal M. alla scelta del figlio A. di iscriversi alla facoltà di medicina dell’Università di Roma Tor Vergata, mai essendo stata in discussione la rispondenza di quella spesa all’interesse di quest’ultimo.

5. Le doglianze di violazione e/o falsa applicazione di legge prospettate nel quarto e quinto motivo di ricorso, poi, scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connessi, si rivelano inammissibili.

5.1. Invero, giova premettere che questa Corte ha chiarito, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro), ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

5.2. Le doglianze in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25343 del 2021 e Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”).

5.3. In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato che la corte distrettuale – con una motivazione scevra da violazioni dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, nonché coerente con i principi giurisprudenziali tutti finora riportati – è arrivata (come già il tribunale) alla conclusione che, nella specie, il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto pagamento, ad opera della P. e per la causale dalla medesima indicata, di quanto da lei poi richiesto in via monitoria.

5.3.1. Quella corte, infatti, ha osservato, da un lato, che “la nullità del contratto di locazione privo della registrazione (prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346) riguarda esclusivamente il rapporto negoziale tra locatore e conduttore. Nel caso di specie, invece, il contratto di locazione non riguarda il M., nei cui confronti esso è invocato solo quale presupposto del suo obbligo di contribuire alle spese del figlio. In ogni caso, nel giudizio di opposizione è stato prodotto il contratto di locazione del 18.09.2010, registrato, fuori termine, il 18.11.2010”; dall’altro, che la doglianza dell’appellante secondo cui il tribunale non si era pronunciato sulla domanda di accertamento delle somme dal primo versate al figlio, su richiesta o spontaneamente, con bonifici e versamenti sul c/c di A. (Euro 3.860,00), oltre a quelle corrispostegli in contanti, così da poter fronteggiare le spese di residenza a *****, investiva una circostanza “ininfluente ai fini della decisione della controversia instaurata dalla P. (soggetto diverso) onde conseguire il rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio universitario, verso cui non possono spiegare alcun effetto le corresponsioni in denaro del padre in favore del figlio. Inoltre, le somme per il soggiorno a ***** sono diverse e ulteriori rispetto a quelle corrisposte direttamente dal M. al figlio A.”. Ne’ potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice di appello abbia trascurato alcuni dati dedotti dall’odierno ricorrente, per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.

5.3.2. La corte salentina, quindi, ha esaustivamente descritto gli elementi che l’hanno indotta alla conclusione suddetta, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale il M., con le censure in esame, peraltro nemmeno immuni da violazioni del principio di autosufficienza, nella misura in cui richiamano documentazione il cui contenuto neppure è riportato in ricorso (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019) – tenta, sostanzialmente, di opporvi una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U., n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

5.3.3. In altri termini, il M. incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 c.c., oppure degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi, rispettivamente, solo: 1) nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una eventualmente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 17313 del 2020), peraltro nei ristretti limiti in cui tuttora lo consente la novella formulazione di quest’ultimo di cui si è dato già conto in precedenza; 2) ove il ricorrente alleghi che il giudice: 2a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “e’ inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.”); 2b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure puntualizzato che, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui 12 vizi di motivazione”; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere, o non, la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008).

6. Il sesto motivo di ricorso, infine, è infondato.

6.1. Invero, per principio generale, la procura conferita per il giudizio di cognizione si estende normalmente anche alla fase esecutiva, vale a dire alle azioni esecutive necessarie per conseguire l’oggetto della condanna che eventualmente si ottenesse con l’accoglimento della domanda cui si riferisce la procura stessa. In altri termini, la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non soltanto al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche dell’attuazione concreta del comando giurisdizionale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte al comando; conseguentemente detta procura, in mancanza di espressa limitazione – e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore medesimo si estendono ad ogni stato e grado del procedimento attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione (cfr. Cass. n. 11311 del 2011, in motivazione; Cass. n. 5368 del 2003; Cass. n. 26296 del 2007; Cass. n. 20827 del 2009). Tanto deriva dalla natura e dalla funzione del processo esecutivo e comunque dai rapporti tra questo ed il precedente giudizio di cognitivo, rispetto al quale, in caso di formazione di titolo esecutivo giudiziale, il primo mantiene una funzione servente o di necessario complemento. Consegue, pertanto, all’applicazione di criteri di giudizio logici, prima ancora che giuridici, che colui il quale agisce in giudizio conferendo il relativo potere ad un difensore normalmente attribuisce a questi ogni facoltà per conseguire il bene della vita avuto di mira con il giudizio di cognizione: e, proprio perché si tratta di una conseguenza normale, resta escluso da tale estensione beninteso il caso di una positiva ed esplicita limitazione letterale della procura stesso alla sola fase cognitiva.

6.1.1. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito pure che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 c.p.c., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto (cfr. Cass. n. 8213 del 2012; Cass. 3998 del 2006).

6.1.2. E’ evidente, dunque, che, già solo alla stregua del principio da ultimo richiamato, l’odierna doglianza con cui il M. sostanzialmente invoca la nullità del precetto notificatole dalla P., unitamente al Decreto Ingiuntivo n. 1013 del 2011, perché sprovvisto, il primo, di procura ad litem conferita al suo difensore (sull’assunto che erroneamente la corte distrettuale avrebbe interpretato quella apposta a margine del ricorso monitorio, ritenendone estesa la validità alla fase dell’esecuzione, nonostante fosse stata espressamente conferita al difensore per il procedimento monitorio e per l’eventuale opposizione), non può trovare comunque accoglimento.

7. In conclusione, il ricorso del M. deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, con attribuzione all’Avv. Ermelinda Elia, difensore costituito della P., per dichiarazione di fattone anticipo.

7.1. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, per il suo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

8. Va disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso di M.M. e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Ermelinda Elia, difensore costituito della P., per dichiarazione di fattone anticipo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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