LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24438-2020 proposto da:
M.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato OSCAR LOJODICE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. V.G. 1910/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 14/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riprendersi nei termini seguenti:
– M.G. introduceva domanda di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, cassato con rinvio il provvedimento con il quale la Corte d’appello di Lecce aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e riassunto il processo, lo stesso, con ordinanza del 25/10/2017, veniva interrotto, essendo stato il procuratore della parte istante sospeso dall’esercizio della professione; depositata in data 30/12/2019 istanza di prosecuzione da parte della M., la quale dichiarava di avere avuto conoscenza dell’evento interruttivo in pari data, la Corte di lecce, con il provvedimento di cui in epigrafe, dichiarò estinto il giudi7io per tardività della riassunzione;
ritenuto che avverso la predetta statuizione la M. propone ricorso sulla base di unitaria censura e che la controparte è rimasta intimata;
ritenuto che la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 153,305 e 307 c.p.c., assumendo che la Corte locale aveva erroneamente posto a carico della parte riassumente la prova negativa della data di conoscenza dell’evento interruttivo;
considerato che appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria.
P.Q.M.
rimette il processo alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021