Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28553 del 18/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25377-2020 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Palermo via Cantiere Finocchiaro n. 9 presso lo studio dell’avv.to Sonia Gambino, rappresentato e difeso dall’avv.to ROSARIO PENDOLINO;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA PALERMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5620/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 19/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

CHE:

1. P.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo di rigetto dell’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Tribunale di Palermo.

2. L’ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Palermo è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Manifesta fondatezza del ricorso. La questione riguarda la legittimità dell’invito a presentarsi per esibire il contrassegno assicurativo sul presupposto della sussistenza della contravvenzione consistente nella circolazione stradale senza il suddetto contrassegno. Il ricorso si fonda su un motivo avente ad oggetto la violazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 31, comma 2 bis. Il motivo è fondato. Per effetto del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 31 convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l’impresa di assicurazione consegnava all’assicurato unitamente al certificato di assicurazione. In base al D.M. n. 110 del 2013 attuativo del D.L. n. 1 del 2012 il processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo si è concluso il 18 ottobre del 2015 con conseguente cessazione da quella data dell’obbligo di esposizione del contrassegno di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 127 nonché al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 181. L’art. 181 richiama del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 180, comma 8, secondo cui: “Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430 (1152) ad Euro 1.731”. Risulta evidente, pertanto, l’illegittimità della contravvenzione e del conseguente invito a presentare il contrassegno.

2. Il Collegio ritiene che il ricorso sia privo di evidenza decisoria e, dunque, rimette la decisione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472